Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento --> 874.154
                            6.4.2.1.3  Direttive  concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile  dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento  (del 15 dicembre 2009)  Il Dipartimento  della sanità e della socialità,  richiamati:  -  gli  art.  29  cpv.  1,  31  lett.  a)  e  d)  della  Legge  sul  sostegno  alle  attività  delle  famiglie  e  di  protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);  -  gli art.  1 cpv. 2  lett. e), 5,  70, 86,  89  lett. a),  94,  95,  96 del  Regolamento  della  Legge per  le  famiglie del 15 settem  bre 2003 (del 20 dicembre 2005),  stabilisce quanto segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La  retta  uniforme  mensile  per  l’affidamento  di  un  minorenne  ad  un  centro  educativo  riconosciuto  ai  fini  del  sussidiamento,  è  stabilita  in  fr.  480.  –  per l’internato e  fr.  300.  –  per  l’esternato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in:  Condizioni di reddito familiare  Ammontare del  contributo mensile  Internato  Esternato  Famiglia senza prestazioni LAPS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Da  fr.  220.  –  a  fr.  480.  –  Da  fr.  110.  –  a  fr.  300.  –  Famiglia con prestazioni LAPS,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  senza  prestazioni di assistenza  fr.  400.  –  fr.  300.  –  Famiglia con prestazioni LAPS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  di cui  prestazioni di assistenza  fr.  220.  –  fr.  110.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la  propria famiglia, tutti gli importi mensili  indicati vengono ridotti del 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati  al  punto 2 sono ridotti del:  -  30%  a  partire  dal  3°  figlio,  pe  r  il  3°  figlio  e  i  successivi,  per  le  famiglie  senza  prestazioni  LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza;  -  30%  a  partire  dal  2°  figlio,  per  il  2°  figlio  e  i  successivi,  per  le  famiglie  con  prestazioni  LAPS di cui prestazioni d  i assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono incluse  le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese  scolastiche, assicurazioni ed altre spese or  dinarie e straordinarie non indispensa  bili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Le presenti direttive sono pubblicate nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entrano in vigore il 1° gennaio 2010.  Pubblicato nel BU  2009  , 560.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)  del 5 giugno 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.