Decreto legislativo concernente l’ adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull’ arbitrato e l’ attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale
                            3.3.2.1.6: DL conc. l’ adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull’ arbitrato e l’ attuazione  della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale - 17 febbraio 1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.2.1.6  Decreto legislativo  al Concordato intercantonale sull’ arbitrato e l’ attuazione  in materia di arbitrato internazionale  [1]  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  richiamati:  -      l’ art. 7 della Costituzione federale;  [2]  -      il decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969 che approvava il Concordato sull’ arbitrato;  -      la legge federale sul diritto internazionale privato  [4]  del 18 dicembre 1987;  [5]  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                Concordato intercantonale sull’ arbitrato
Art. 2
                            1  La camera civile di appello è l’ Autorità giudiziaria competente per giudicare nei casi previsti  dall’ art. 3 del Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...  [7]  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  arbitri sono retti dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (artt. 361 e segg. CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ assunzione delle prove, il deposito del lodo e la sua notifica alle parti e il certificato di forza esecutiva  avvengono nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360 CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai ricorsi per nullità e alle domande di revisione sono applicabili, per quanto non regolate dal Concordato  stesso, in via analoga, le norme sul ricorso per cassazione (artt. 327 e segg. CPC).  Art. 4                  Il  Consiglio  di  Stato  fissa  la  data  dell’  entrata  in  vigore  del  Concordato  assieme  al  Codice  di  procedura  civile  ed  emana  le  necessarie  disposizioni  esecutive.  Il  Concordato  si  applica  ai  procedimenti  iniziati dopo la sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto internazionale privato
Art. 5
                            [9]         La Camera civile di appello è l’ autorità giudiziaria competente per giudicare nei casi previsti  dalla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) agli  -      art. 179 cpv. 2: nomina, revoca e sostituzione degli arbitri;  -      art. 180 cpv. 3: ricusa degli arbitri;  -      art. 183 cpv. 2: collaborazione per l’ esecuzione di provvedimenti cautelari e conservativi ordinati dal  tribunale arbitrale, anche quando il luogo di sede dello stesso non sia nel Cantone;  -      art. 184 cpv. 2: collaborazione per la procedura probatoria;  -      art. 185: ulteriore collaborazione giudiziale;  -      art. 191 cpv. 2: impugnazione del lodo davanti all’ autorità cantonale di ricorso di unica istanza;  -      art. 193: deposito del lodo, attestazione della sua esecutività e della sua pronuncia secondo la legge  stessa. Gli interventi dell’ autorità giudiziaria nei casi previsti agli artt. 183 cpv. 2, 184 cpv. 2 e art. 193  LDIP avvengono nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360 CPC);  -      in tutti gli altri casi secondo la procedura contenziosa di camera di consiglio (artt. 361 e segg. CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alle  impugnazioni  secondo  l’  art.  191  cpv.  2  LDIP  sono  applicabili,  per  quanto  non  regolate  dalla  legge  stessa in via analogetica le norme sul ricorso per cassazione (artt. 327 e segg. CPC).  Istruzione dei procedimenti.  Art. 6  [10]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  71  , 356.