Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
                            6.4.6.1.3  Decreto legislativo  e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria  contro le malattie  (del 18 settembre 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  richiamata  la Legge   cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal)  del 26 giugno 1997;  -  visto il messaggio 5 luglio 2006 n. 5810 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 4 settembre 2007 n. 5810 R/2 della Commissione della gestione e delle finanze,
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui  genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.  Il Cantone può inoltre:  a)  rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è sospesa  la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità;  b)  assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regresso
Art. 2
                            Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato  la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari  o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.  Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati  integralmente  dall’assicurato  o  rimborsati  dal  Cantone,  quest’ultimo  ha  il  diritto  di  regresso,  fino  a  concorrenza  di  quanto  pagato,  nei  confronti  dell’assicuratore  malattie,  se  ha  già  anticipato  i  costi  delle  prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione.  Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 3
                            Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  la  procedura  per  l’annuncio  al  Cantone  degli  assicurati  a  cui  è  sospesa la copertura assicurativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimborso dei crediti scoperti
agli assicuratori malattie
                            Art.  4  Alle  richieste  di  rimborso  per  crediti  scoperti  maturati  prima  del  1°  gennaio  2006  oppure  successivamente,  fino  alla  pubblicazione  nel  BU  del  presente  DL,  se  l’assicuratore  non  ha  sospeso  le  prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 5
                            articoli  20,  21  e  22  della  L  e  (LCAMal) del 26 giugno 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 6
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  Decreto  legislativo  è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° gennaio 2006.  Il presente Decreto legislativo resta in vigore fino al 31 dicembre 2008.  Pubblicato nel BU  2007  , 661.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2