Regolamento di applicazione della legge sull’Azienda elettrica ticinese
                            Regolamento  di  applicazione   della   legge  sull’Azienda  elettrica ticinese  (del  7   dicembre   2016)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sull’Azienda  elettrica  ticinese   (LAET)  del  10  maggio  2016,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  del  controllo   del  mandato  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  2   LAET)  Art.  1  Nell’ambito  dell’esercizio  dell’alta  vigilanza    sull’Azienda    elettrica  ticinese    (in  seguito:  AET)  da  parte  del  Gran  Consiglio  è   istituita  una   commissione  di    controllo  denominata   «Commissione  del  controllo   del  mandato  pubblico  dell’AET»  (in seguito:  Commissione).  Art.  2  1  La  Commissione   designa,  all’inizio  del  suo  mandato,  un   presidente,  un   vicepresidente  e  un   segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente,  il   vicepresidente  ed  il   segretario  formano  l’Ufficio  presidenziale.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  deliberazioni  della  Commissione  sono  prese   a   maggioranza   semplice  dei  presenti.  L’astensione  dal  voto  non  è    ammessa.  In  caso  di  parità  decide    il   voto  del  presidente    o,  in  sua  assenza,  quello  del  vicepresidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  allestisce  un  verbale  delle   sedute  e   un  protocollo  delle  decisioni,  che  vengono  conservati  in    luogo  sicuro  e inaccessibile   a   terzi  non  autorizzati.  Copia  del  verbale  viene  trasmesso  unicamente  ai membri  della  Commissione.  Art.  4  1  I  membri  sono  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   nomina   decade   se il   deputato  non   fa    più  parte  della   Commissione  speciale  dell’energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    carica  di  membro    della  Commissione    è   incompatibile  con  quella  di  membro    del  Consiglio  di  amministrazione  dell’AET,  di altre  aziende  pubbliche   e   private   operanti  nel  campo  della  produzione,  distribuzione  e   commercio  di energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  membri  e   il   segretario  della   Commissione  sono  tenuti  a   serbare  il   segreto  sulle  discussioni  e   sulle  deliberazioni.  Art.  5  La  Commissione  svolge  i  compiti  previsti  dalla   legge,  secondo   la procedura  fissata  nel  presente  regolamento.  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    singoli  oggetti,  la  Commissione  può  coinvolgere  l’intera    Commissione    speciale  dell’energia  2  ,  avuto  riguardo  ad  eventuali  conflitti  di    interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tal  caso,   anche  i  membri  della  Commissione  speciale  dell’energia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  sono  sottoposti   alle  condizioni  e  agli  obblighi   previsti  dall’art.  6 cpv.  3   LAET.  Art.  7  I  documenti  e le    informazioni  acquisiti   dalla  Commissione  sottostanno  al principio  della  riservatezza  ed  hanno   carattere  strettamente  confidenziale.  Essi  non  possono   essere  trasmessi  o  divulgati  a   terzi.  Art.  8  La  Commissione  speciale    dell’energia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,  sentito  il    Consiglio  di  Stato,  decide  circa  l’informazione  da  trasmettere  al    Gran  Consiglio.  Art.  9  Le  indennità  dei  membri   della  Commissione  sono  stabilite  secondo  le norme  vigenti  per  le  Commissioni  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copertura  per  la    responsabilità   civile  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Adesso  Commissione  ambiente,  territorio  energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Adesso  Commissione  ambiente,  territorio  energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Adesso  Commissione  ambiente,  territorio  energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Adesso  Commissione  ambiente,  territorio  energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  17  cpv.  3   LAET)  Art.  10  Per  la  responsabilità  civile  professionale    dei  membri  del  Consiglio  di  amministrazione,  AET  provvede  a un’adeguata   copertura  assicurativa  (minimo  10   milioni  di    franchi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  dalle  imposte;   compenso  e   riparto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  19  LAET)  Art.  11  Dall’indennità    a    titolo  di  compenso  per  la  perdita  delle  imposte    comunali  su  impianti  assunti  o   costruiti   dall’azienda,  fissata  a franchi  13,60  per  anno  e per  kW  lordo   dalla  LAET,   è   dedotta  in  primo    luogo  la  somma  necessaria  a    corrispondere  un’indennità  di  franchi    5.-  per    testa    di  popolazione  residente   nei  Comuni  del  bacino  imbrifero,  ritenuto  un   minimo   di    fr.  8750.–.  Art.  12  La  somma  da  ripartire  ai  sensi  dell’art.    11    non  può  essere    superiore  alla  metà  dell’indennità  a  titolo  di  compenso    disponibile.    Qualora    la  superi,    sono  decurtati  in  primo    luogo    e  proporzionalmente  gli  importi  eccedenti  il minimo   assicurato  ad   ogni  Comune  e,    per  la    rimanenza,  i  minimi  medesimi.  Art.  13  Nel  caso  di    impianti  sovrastanti   l’uno  all’altro   e   appartenenti   a   diverse  aziende,  l’indennità  corrisposta  per  testa  di popolazione  residente  è   decurtata  degli  importi  provenienti  da  terzi  in    modo  da  non   superare  complessivamente  i  franchi  5.-  per  abitante  ed  il   massimo  di    fr.  8750.–.   L’indennità  non  distribuita  a   questo  titolo,  viene  aggiunta   alla   porzione  residua  per  l’ulteriore  riparto.  Art.  14  L’indennità   a   titolo  di    compenso  residua  è   assegnata  per  il   50%,  in    ragione  delle  stime  ufficiali.  L’ulteriore  50%   è   attribuita:  –  il    60%    ai  Comuni  confinanti,  dalla  presa  alla  resa,  con    i  corsi  d’acqua  utilizzati,  in  alla   cifra  indicativa  costituita   dalla  somma   dei  singoli  salti   teorici  dei  corsi  d’acqua  giurisdizioni  comunali,   moltiplicati   per  i  rispettivi   deflussi  naturali  misurati  alla   captazione;  –  il   40%   ai    medesimi   Comuni,  in proporzione   alla  cifra  indicativa   costituita   dalla  somma   delle  lunghezze   di sponda   dei  corsi   d’acqua  entro  le giurisdizioni  comunali,  moltiplicate  i  deflussi   naturali   misurati  alla  captazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  Art.  15  Il   regolamento  della  commissione    del  controllo  del  mandato    pubblico  dell’AET    del  4  settembre  2007  e   il   regolamento  sui  criteri   di    nomina   dei  membri  del  Consiglio  di amministrazione  dell’Azienda  elettrica   ticinese  del  29  aprile  2014  sono  abrogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  16  Il  presente    regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale    delle  leggi  ed    entra  immediatamente  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pubblicato  nel   BU  2016  ,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata   in vigore:  9 dicembre  2016  -  BU  2016,  508.