Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
                            Convenzione  intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione  dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano  intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione  (del 7 gennaio 2005)  approvata il 7 gennaio 2005 dalla Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e  la legge sulle lotterie per la ratifica da parte dei Cantoni  I Cantoni,  visti   gli   art.   15,   16   e   34   della   legge   federale   concernente   le   lotterie   e   le   scommesse  professionalmente organizzate dell’8 giugno 1923,  convengono:  I. Disposizioni generali  OGGETTO E SCOPO
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            La presente convenzione disciplina la sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei  proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della  Confederazione   che   sottostanno   all’Accordo   intercantonale   concernente   l’organizzazione   in  comune  di  lotterie  del  26  maggio  1937  o  alla  Convention  relative  à  la  Loterie  de  la  Suisse  Romande del 6 febbraio 1985.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 2
                            La presente convenzione mira ad un’applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle  lotterie,  alla  protezione  della  popolazione  dalle  conseguenze  socialmente  nocive  di  lotterie  e  scommesse e all’impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei  Cantoni firmatari.  II. Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
Art. 3
                            Gli organi della convenzione sono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Conferenza specializzata
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 4
                            La  Conferenza  specializzata  è  l’organo  supremo  della  convenzione.  Essa  si  compone  di un rappresentante del governo di ogni Cantone.  Essa svolge i seguenti compiti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Commissione delle lotterie e delle scommesse
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 5
                            La  Commissione  si  compone  di  cinque  membri,  di  cui  due  membri  della  Svizzera  romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti  per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione.  I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende  di  lotterie  o  scommesse,  case  da  gioco,  aziende  di  fabbricazione  e  di  commercio  del  ramo  dei  giochi o aziende ed enti ad esse legate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 6
                            La  Commissione  emana  un  regolamento  interno  che  deve  essere  approvato  dalla  Conferenza  specializzata.  Vi  regola  segnatamente  i  dettagli  della  sua  organizzazione,  delle  competenze della presidenza e delle indennità.  La  Commissione  sottopone  annualmente  all’approvazione  della  Conferenza  specializzata  un  rapporto di gestione con conto annuale revisionato e un preventivo finanziario.  La Commissione dispone di un segretariato permanente. Per questo essa può concludere contratti  di prestazione con terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 7
                            La  Commissione  è  l’autorità  di  omologazione  e  di  sorveglianza  per  le  lotterie  e  le  scommesse di cui alla presente convenzione.  Alla Commissione spettano inoltre tutte le altre competenze non assegnate ad un altro organo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Commissione di ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 8
                            La  Commissione  di  ricorso  si  compone  di  cinque  membri,  di  cui  due  membri  della  Svizzera  romanda,  due  della  Svizzera  tedesca  e  uno  della  Svizzera  di  lingua  italiana.  I  membri  sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione.  I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende  di  lotterie  o  scommesse,  case  da  gioco,  aziende  di  fabbricazione  e  di  commercio  del  ramo  dei  giochi o aziende ed enti ad esse legate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 9
                            La Commissione di ricorso emana un regolamento interno che deve essere approvato  dalla  Conferenza  specializzata.  Vi  regola  segnatamente  i  dettagli  della  sua  organizzazione,  delle  competenze della presidenza e delle indennità.  La    Commissione    di    ricorso    sottopone    annualmente    all’approvazione    della    Conferenza  specializzata un rapporto di gestione con conto annuale e un preventivo finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 10
                            La Commissione di ricorso è l’autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Diritto applicabile
                        
                        
                    
                    
                    
                In generale
Art. 11
                            Dove  la  presente  convenzione  non  contiene  nessuna  disposizione  e  dove  i  singoli  membri  della  convenzione  o  la  Commissione  delle  lotterie  e  delle  scommesse  non  hanno  competenza in materia, si applica per analogia il diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazioni
Art. 12
                            Le  pubblicazioni  degli  organi  della  convenzione  devono  essere  effettuate  in  tutti  gli  organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni interessati dall’avviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto procedurale
Art. 13
                            Se la presente convenzione non dispone altrimenti, la procedura per i provvedimenti e  le  altre  decisioni  degli  organi  della  convenzione  si  conforma  alla  legge  federale  del  20  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1968 sulla procedura amministrativa (PA).  III. Autorizzazione e sorveglianza delle lotterie e scommesse gestite  sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Autorizzazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Omologazione
Art. 14
                            Le   lotterie   e   le   scommesse   di   cui   alla   presente   convenzione   necessitano   di  un’omologazione della Commissione delle lotterie e delle scommesse.  La Commissione:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Permesso di organizzazione
Art. 15
                            Entro   30   giorni   dalla   comunicazione   della   decisione   di   omologazione   i   Cantoni  decidono  circa  l’organizzazione  sul  proprio  territorio  e  inoltrano  i  loro  permessi  di  organizzazione  alla Commissione.  Il  permesso  di  organizzazione  dei  Cantoni  non  può  prevedere  condizioni  e  oneri  relativi  alle  tecniche di gioco divergenti dalla decisione di omologazione. Sono ammessi soltanto condizioni ed  oneri supplementari che rafforzano le misure di prevenzione decise dalla Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica del permesso
Art. 16
                            La Commissione notifica all’ente richiedente la decisione di omologazione e i permessi  di organizzazione di quei Cantoni in cui la lotteria o scommessa può essere organizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Dipendenza dal gioco e pubblicità
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure di prevenzione contro
la dipendenza dal gioco
Art. 17
                            Prima   di   rilasciare   l’autorizzazione,   la   Commissione   esamina   il   potenziale   di  dipendenza della lotteria o scommessa e adotta le misure necessarie, in particolare nell’interesse  della prevenzione della dipendenza dal gioco e della protezione dei giovani.  La  Commissione  può  obbligare  le  aziende  di  lotterie  e  scommesse  a  mettere  a  disposizione  informazioni riguardanti la dipendenza dal gioco, la sua prevenzione e le possibilità di cura, in ogni  luogo  in  cui  vengano  offerte  lotterie  o  scommesse.  Se  ciò  non  è  ragionevolmente  esigibile,  le  aziende  di  lotterie  e  scommesse  possono  essere  obbligate  ad  indicare  il  luogo  dove  tali  informazioni possono essere ottenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa per la dipendenza dal gioco
Art. 18
                            Le aziende di lotterie e scommesse versano ai Cantoni una tassa pari allo 0,5 percento  del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori cantonali.  I Cantoni si impegnano ad utilizzare questa tassa per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal  gioco. A tale scopo essi possono collaborare tra loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
Art. 19
                            La  pubblicità  per  le  lotterie  e  le  scommesse  non  può  essere  invadente.  La  pubblicità  deve evidenziare in modo chiaro l’ente organizzatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Sorveglianza  Art. 20  La Commissione vigila sul rispetto delle prescrizioni legali e delle condizioni di rilascio  delle autorizzazioni. Se accerta violazioni, essa adotta le misure necessarie.  La Commissione può delegare ai Cantoni l’esercizio di compiti di sorveglianza.  La  Commissione  revoca  l’autorizzazione  se  i  presupposti  per  il  suo  rilascio  non  sono  più  soddisfatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                La Commissione
Art. 21
                            La Commissione riscuote per la sua attività tasse a copertura delle spese.  Le tasse consistono in:  a)  b)  La  tassa  annuale  di  sorveglianza  è  addebitata  agli  enti  organizzatori  di  lotterie  e  scommesse  proporzionalmente al provento lordo conseguito nel relativo anno.  Le tasse per decisioni e prestazioni di servizio dipendono dai relativi costi generati.
                        
                        
                    
                    
                    
                I Cantoni
Art. 22
                            I Cantoni riscuotono per le loro attività tasse a copertura delle spese per:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Protezione giuridica  Art. 23  Contro  provvedimenti  e  decisioni  degli  organi  della  convenzione  in  base  alla  presente  convenzione o ad atti normativi basati su di essa, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di  ricorso.  La   procedura   dinanzi   alla   Commissione   di   ricorso   si   conforma   alla   legge   sul   Tribunale  amministrativo federale.  Le spese di procedura della Commissione di ricorso devono di regola essere stabilite in modo da  coprire   le   spese.   Spese   non   coperte   della   Commissione   di   ricorso   sono   a   carico   della  Commissione delle lotterie e delle scommesse.  IV. Fondi delle lotterie e delle scommesse e impiego delle risorse finanziarie
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi delle lotterie e delle scommesse
Art. 24
                            Ogni  Cantone  istituisce  un  fondo  delle  lotterie  e  delle  scommesse.  I  Cantoni  possono  gestire separatamente fondi per lo sport.  Gli enti organizzatori di lotterie versano i loro proventi netti nei fondi dei Cantoni dove sono state  organizzate le lotterie e le scommesse.  Prima  della  ripartizione  dei  proventi  netti  tra  i  fondi  cantonali,  i  Cantoni  possono  destinare  una  quota parte dei benefici a scopi nazionali di utilità pubblica o di beneficenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ripartizione
Art. 25
                            I Cantoni designano l’autorità competente per la ripartizione delle risorse finanziarie dei  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri di ripartizione
Art. 26
                            I  Cantoni  determinano  i  criteri  secondo  i  quali  l’autorità  di  ripartizione  sostiene  finanziariamente progetti di utilità pubblica o di beneficenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni
Art. 27
                            Non vi è alcun diritto all’ottenimento di un sussidio dai fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto
Art. 28
                            L’autorità    competente    per    la    ripartizione    pubblica    annualmente    un    rapporto  comprendente:  a)  b)  c)  V. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 29
                            La presente convenzione entra in vigore dopo l’adesione di tutti i Cantoni.  L’adesione deve essere notificata alla Conferenza specializzata. Essa comunica l’entrata in vigore  ai Cantoni e alla Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata di validità, disdetta
Art. 30
                            La convenzione ha validità illimitata.  Essa può essere disdetta osservando un termine di due anni per la fine di un periodo di esercizio  con comunicazione alla Conferenza specializzata, non prima della fine del decimo anno dalla sua  entrata in vigore.  La disdetta di un Cantone pone fine alla convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica della convenzione
Art. 31
                            Su  richiesta  di  un  Cantone  o  della  Commissione  delle  lotterie  e  delle  scommesse,  la  Conferenza specializzata avvia immediatamente una revisione parziale o totale della convenzione.  La modifica entra in vigore dopo l’approvazione di tutti i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
Art. 32
                            Le omologazioni delle lotterie e scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il  territorio  della  Confederazione  e  le  decisioni  relative  alla  ripartizione  dei  proventi  emesse  prima  dell’entrata in vigore della presente convenzione, non sono interessate da quest’ultima.  I  permessi  per  l’organizzazione  di  lotterie  e  scommesse  concessi  secondo  il  diritto  cantonale  previgente, ma non ancora organizzate, si conformano alla presente convenzione. Le domande di  rilascio  di  permessi  di  organizzazione  devono  essere  inoltrate  alla  Commissione  delle  lotterie  e  delle scommesse.  Le  altre  disposizioni  della  presente  convenzione,  in  particolare  sulla  tassa  per  la  dipendenza  dal  gioco,  la  pubblicità,  la  sorveglianza  e  le  tasse,  si  applicano  dopo  l’entrata  in  vigore  della  convenzione anche a omologazioni e permessi di organizzazione già rilasciati.  Nuove  domande  e  richieste,  come  pure  quelle  di  prolungo  o  rinnovo  di  permessi  e  di  decisioni  esistenti,  che  sono  state  presentate  dopo  l’entrata  in  vigore  della  presente  convenzione,  si  conformano esclusivamente a quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto con convenzioni
intercantonali esistenti
Art. 33
                            L’applicazione di disposizioni dell’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione  in  comune  di  lotterie  del  26  maggio  1937  e  della  Convention  relative  à  la  Loterie  de  la  Suisse  Romande  del  6  febbraio  1985,  incompatibili  con  la  presente  convenzione,  è  sospesa  fino  a  quando quest’ultima rimane in vigore.  Approvata dal Consiglio di Stato con ris. gov. no. 1700 del 12 aprile 2005  Entrata in vigore il 1° luglio 2006  Pubblicato nel BU  2008  , 212.