Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un... (5.1.8.4.3)
Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un... (5.1.8.4.3)
Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali
5.1.8.4.3 Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali (del 17 marzo 2011) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli articoli 3, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolas tici e professionali del 18 febbraio 1993, e in applicazione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, d e c r e t a : I. Disposizioni generali Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali. Art. 2
1 C on l’esame complementare le persone titolari di un attestato federale di maturità professionale acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari.
2 L’attestato di superamento dell’esame complementare insieme all’attestato federale di maturità professionale valgono come attestato equivalente ad una maturità liceale federale o maturità liceale cantonale riconosciuta a livello svizzero. In quanto tale, dà diritto all’ammissione:
a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF;
b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.
3 L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale. II. Esame complementare Art. 3
1 L’esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.
2 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.
3 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, a utorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero ad organizzare l’esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno. sioni, iscrizione Art. 4
1 Allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscrizione, all’ammissione e alle tasse si applicano per analogia:
a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità;
b. le disposizioni dell’ordinanza del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità.
2 Le sessioni d’esame, l’iscrizione e le tasse per l’esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.
3 Le scuole autorizzate a o rganizzare l’esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno. Art. 5 1 Gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie si fonda no sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.
2 Essi sono contenuti nelle direttive secondo l’articolo 6. Art. 6
1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Queste disciplinano in particolare:
a. i dettagli dell’ammissione;
b. gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie;
c. la procedura d’esame e i criteri di valutazione;
d. gli strumenti di lavoro ammessi all’esame;
e. i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni.
2 La commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.
3 Le direttive sono sottoposte all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno, del Dipartimento federale dell’economia e del Comitato della CDPE. Art. 7 Le candidate / i candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:
a. prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);
b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
c. matematica;
d. scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
e. scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia). ’esame Art. 8 Nelle materie d’esame si procede come segue:
a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
c. matematica: prova scritta e orale;
d. scienze sperimentali: prova scritta;
e. scie nze umane e sociali: prova scritta. Art. 9 1 L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.
2 Se svolto in una scuola, l’esame deve essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione. Art. 10
1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 i ndicano prestazioni insufficienti.
2 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.
3 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.
4 Tutte le note hanno lo stesso peso. Art. 11
1 L’esame è superato se la candidata / il candidato:
a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
b. non ha più di due note inferiori a 4; e
c. non ha nessuna nota inferiore a 2.
2 L’esame non è superato se la candidata / il candidato:
a. non adempie le condizioni del capoverso 1;
b. non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
c. non continu a l’esame iniziato senza autorizzazione;
d. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali. stato, Art. 12 Alle sanzioni, alla valutazione dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:
a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità, se l’esame complem entare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
b. le disposizioni cantonali sull’esame liceale di maturità, se l’esame complementare è organizzato da una scuola. Art. 13
1 L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esa me è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.
2 Le prove nelle materie in cui la candidata / il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute. III. Disposizioni finali gente: abrogazione Art. 14 Il regolamento concernente il riconoscimento dell’attestato di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) del 4 marzo 2004 è abrogata. Art. 15 1 Chi inizia l’esame nelle condizioni definite dal regolamento concernente il riconoscimento dell’attestato di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 201 2.
2 Chi non supera l’esame nelle condizioni definite dal regolamento Passerella, dal 1° gennaio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto. Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012. Pubblicato nel BU 2012 , 139.