Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali
                            5.1.8.4.3  Regolamento  concernente l’esame complementare per l’  ammissione  dei titolari di un attestato di maturità professionale federale  alle università cantonali e ai politecnici federali  (del 17 marzo 2011)  La Conferenza  svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli  articoli 3, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolas  tici e professionali  del 18 febbraio 1993,  e in  applicazione dell’Accordo amministrativo del  16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio  federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione,  d e c r e t a :  I. Disposizioni  generali  Art.  1  La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di  un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  C  on l’esame complementare le persone titolari di un attestato federale di maturità  professionale  acquisiscono  le  conoscenze  e  le  capacità  generali  necessarie  per  intraprendere  studi universitari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attestato di superamento dell’esame complementare insieme  all’attestato federale di maturità  professionale  valgono  come  attestato  equivalente  ad  una  maturità  liceale  federale  o  maturità  liceale cantonale riconosciuta a livello svizzero. In quanto tale, dà diritto all’ammissione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ai politecnici federali secondo  la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  agli  esami  federali  per  le  professioni  mediche  secondo  la  legge  del  23  giugno  2006  sulle  professioni mediche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.  II. Esame complementare  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esame  complementare  sottostà  alla  vigilanza  della  Commissione  svizzera  di  maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, a  utorizzare una scuola che  rilascia  attestati  di  maturità  liceale  riconosciuti  a  livello  svizzero    ad  organizzare  l’esame  complementare.  La  condizione  è  che  questa  scuola  proponga  un  corso  di  preparazione  di  un  anno.  sioni, iscrizione  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo  scopo  dell’esame,  alle  sessioni,  all’iscrizione,  all’ammissione  e  alle  tasse  si  applicano per analogia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le disposizioni dell’ordinanza  del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l’esame svizzero  di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  sessioni  d’esame,  l’iscrizione  e  le  tasse  per  l’esame  complementare  svolto  nelle  scuole  cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  scuole  autorizzate  a  o  rganizzare  l’esame  complementare  possono  ammettere  soltanto  i  candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.  Art.  5  1  Gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie si fonda  no sul Piano quadro  degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi sono contenuti nelle direttive secondo l’articolo 6.  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità  emana  direttive. Queste disciplinano in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  i dettagli dell’ammissione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la procedura d’esame e i criteri di valutazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  gli strumenti di lavoro ammessi all’esame;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  i gruppi  di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commissione  svizzera  di  maturità  elabora  le  direttive  insieme  alla  Commissione  federale  di  maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   direttive   sono  sottoposte  all’approvazione  del  Dipartimento  federale  dell’interno,  del  Dipartimento federale dell’economia e del Comitato della CDPE.  Art.  7  Le candidate / i candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  prima lingua  nazionale (tedesco, francese o italiano);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  matematica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).  ’esame  Art.  8  Nelle materie d’esame si procede come segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  matematica: prova scritta e orale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  scienze sperimentali: prova scritta;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  scie  nze umane e sociali: prova scritta.  Art.  9  1  L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame  completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  svolto  in  una  scuola,  l’esame  deve  essere  sostenuto  come  esame  completo  in  un’unica  sessione.  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La  nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 i  ndicano prestazioni insufficienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esaminatore. Nelle  materie  oggetto  di  una  prova  scritta  e  di  una  prova  orale,  la  nota  finale  è  la  media  aritmetica  arrotondata al mezzo punto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tutte le note hanno lo stesso peso.  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esame è superato se la candidata / il candidato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  non ha più di  due note inferiori a 4; e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  non ha nessuna nota inferiore a 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame non è superato se la candidata / il candidato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  non adempie le condizioni del capoverso 1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  non continu  a l’esame iniziato senza autorizzazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.  stato,  Art.  12  Alle  sanzioni,  alla  valutazione  dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a  favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998  sull’esame svizzero di maturità, se l’esame  complem  entare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le  disposizioni  cantonali  sull’esame  liceale  di  maturità,  se  l’esame  complementare  è  organizzato da una scuola.  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esa  me è stato sostenuto in due sessioni,  ogni parte può essere ripetuta una volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  prove  nelle  materie  in  cui  la  candidata  /  il  candidato  ha  ottenuto  almeno  la  nota  5  al  primo  tentativo non devono essere ripetute.  III. Disposizioni finali  gente: abrogazione  Art.  14  Il regolamento concernente il riconoscimento dell’attestato di maturità professionale per  l’ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) del 4 marzo 2004 è abrogata.  Art.  15  1  Chi   inizia  l’esame  nelle  condizioni  definite  dal  regolamento  concernente  il  riconoscimento dell’attestato di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie  (regolamento Passerella) può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 201  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi non supera l’esame nelle condizioni definite dal regolamento Passerella, dal 1° gennaio 2012  può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.  Art.  16  La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.  Pubblicato  nel BU  2012  , 139.