Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
                            Legge  d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali  per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti  nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente  i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero  1  (dell’11 marzo 2008)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  2  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La  presente  Legge  disciplina  l’applicazione  della  legislazione  federale  in  materia  di  lavoratori distaccati (LDist.) e di lavoro nero (LLN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa ha in particolare lo scopo di:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
a) Consiglio di Stato
Art. 2
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato applica le disposizioni federali in materia di misure collaterali per i  lavoratori distaccati e di controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, nonché in  materia di lavoro nero delegate al Cantone e le relative disposizioni cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato in particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) altre autorità
Art. 3
                            4  1  Le  seguenti  autorità  collaborano  nell’applicazione  della  presente  legge  nei  rispettivi  limiti di competenza da essa stabiliti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione tripartita
                            1    Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La  Commissione  tripartita  cantonale  (in  seguito  Commissione)  è  composta  da  un  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione assolve i compiti ad essa affidati dalla legislazione federale in materia di libera  circolazione delle persone ed esercita la sorveglianza in materia di lotta contro il lavoro nero.  Essa in particolare, in conformità con le linee direttive del Consiglio di Stato:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione è dotata di un segretariato permanente (segretariato di coordinamento).
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretariato di coordinamento
Art. 5
                            1  Il  segretariato  di  coordinamento  (in  seguito  segretariato)  assiste  la  Commissione  nell’esecuzione dei propri compiti, in particolare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il segretariato è designato dal Consiglio di Stato e riferisce periodicamente a quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo cantonale di controllo
Art. 6
                            1  L’organo cantonale di controllo esegue i controlli in materia di lavoratori distaccati e di  lotta contro il lavoro nero sul territorio cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Assicura l’accertamento dei fatti e tratta i dati raccolti secondo le indicazioni del segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi paritetici
Art. 7
                            1  Gli  organi  paritetici  sono  competenti  per  l’esecuzione  dei  compiti  che  sono  loro  espressamente attribuiti dalla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di collaborazione tra il segretariato e gli organi paritetici,  nonché il finanziamento delle spese d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni:
a) autorità competenti
Art. 8
                            1  L’autorità  amministrativa  è  competente  per  l’adozione  delle  sanzioni  di  carattere  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  materia  di  contravvenzioni  l’autorità  amministrativa  è  competente  per  il  perseguimento  delle  infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40’000.–; è applicabile la legge del 20 aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 di procedura per le contravvenzioni.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento definisce le modalità di pubblicazione delle sanzioni cresciute in giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Negli altri casi il perseguimento spetta al Ministero pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) rimedi di diritto
Art. 9
                            1  Contro le sanzioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni  sono  impugnabili  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo;  è  applicabile  la  legge  sulla  procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 10
                            Il  Consiglio  di  Stato  determina,  per  quanto  non  stabilito  dalla  legislazione  federale,  il  finanziamento delle spese d’esecuzione tramite regolamento, segnatamente:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            5    Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.  8  Pubblicata nel BU  2008  , 557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 557.