Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
                            Decreto legislativo  che disciplina le conseguenze del mancato  pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi  nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie  (del 16 dicembre 2009)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            1  Il  Cantone  rimborsa  agli  assicuratori  malattie  i  crediti  scoperti  per  gli  assicurati  minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Cantone può inoltre:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regresso
Art. 2
                            1  Con  l’assunzione  dei  costi  di  cura  il  Cantone  ha  il  diritto  di  regresso  nei  confronti  dell’assicurato  la  cui  copertura  assicurativa  è  sospesa,  del  coniuge,  del  convivente,  dei  suoi  parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  premi  e  le  partecipazioni  ai  costi  in  arretrato,  gli  interessi  di  mora  e  le  spese  d’esecuzione  sono  pagati  integralmente  dall’assicurato  o  rimborsati  dal  Cantone,  quest’ultimo  ha  il  diritto  di  regresso,  fino  a  concorrenza  di  quanto  pagato,  nei  confronti  dell’assicuratore  malattie,  se  ha  già  anticipato  i  costi  delle  prestazioni  di  cui  ha  beneficiato  l’assicurato  durante  la  sospensione  della  copertura d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 3
                            Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a  cui è sospesa la copertura assicurativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimborso dei crediti scoperti
agli assicuratori malattie
Art. 4
                            Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure  successivamente,  se  l’assicuratore  non  ha  sospeso  le  prestazioni,  si  applicano  le  disposizioni  previgenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione
Art. 5
                            Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del  Decreto  legislativo  che  disciplina  le  conseguenze  del  mancato  pagamento  dei  premi  e  delle  partecipazioni  ai  costi  nell’assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  assieme  al  preventivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR  e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 6
                            Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità  degli   articoli   20,   21   e   22   della   Legge   cantonale   di   applicazione   della   legge   federale  sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo  è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.  Pubblicato nel BU  2010  , 48.