Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fran... (11.3.3.3.2)
Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fran... (11.3.3.3.2)
Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 2’700’000.-- da destinare a interventi straordinari nel settore della promozione economica
11.3.3.3.2 Decreto legislativo concernente lo stanzia mento di un credito complessivo di franchi 2’700’000. -- da dest inare a interventi straordinari nel settore della promozione economica (del 3 giugno 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO - visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto di maggioranza 19 maggio 2009 n. 6200 R1 della Commissione della gestione e delle finanze, d e c r e t a : Art. 1
1 È stanziato un credito quadro di franchi 2’700’000. - - destinato a interventi straordinari nel settore della promozione economica per il periodo 2009 - 2011.
2 Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della promozione economica. Art. 2
1 Franchi 1’500’000. -- del credito quadro di cui all’art. 1 sono destinati a sostenere la partecipazione di aziende ticinesi a fiere specialistiche nazionali e internazionali.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per la determinazione dei sussidi versati all e aziende che partecipano a fiere specialistiche. Sono comunque computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, purché riferite a un evento successivo all’entrata i n vigore del presente articolo.
3 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d’impegno. Art. 3
1 Franchi 600’000. -- del credito quadro di cui all’art. 1 sono destin ati a rilanciare l’iniziativa di marketing territoriale Copernico, estendendola anche alla promozione della piazza finanziaria ticinese.
2 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento de i singoli crediti d’impegno. Art. 4 1 Franchi 600’000. -- del credito quadro di cui all’art. 1 sono destinati a campagne straordinarie di promozione del settore turistico ticinese.
2 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credi to di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d’impegno.
3 Ticino Turismo è responsabile della gestione operativa e finanziaria delle campagne di promozione. Esso è tenuto ad elaborare all’indirizzo del Consiglio di Stato un rendiconto finale sugli effetti delle misure. Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore
1 , ad eccezione dell’art. 2 che en tra in vigore retroattivamente al 1° marzo 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 334.
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Entrata in vigore: 28 luglio 2009 - BU 2009, 334.