Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 2’700’000.-- da destinare a interventi straordinari nel settore della promozione economica
                            11.3.3.3.2  Decreto legislativo  concernente lo stanzia  mento di un credito complessivo  di franchi 2’700’000.  --  da dest  inare a interventi straordinari  nel settore della promozione economica  (del 3 giugno 2009)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE  TICINO  -  visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato;  -  visto  il  rapporto  di  maggioranza  19  maggio  2009  n.  6200  R1  della  Commissione  della  gestione e delle finanze,  d e c r e t a :  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È stanziato un credito quadro di franchi 2’700’000.  -  -  destinato a interventi straordinari  nel settore della promozione economica per il periodo 2009  -  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell’economia,  Sezione della promozione economica.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Franchi  1’500’000.  --  del credito quadro di cui all’art. 1 sono destinati a sostenere la  partecipazione di aziende ticinesi a fiere specialistiche nazionali e internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  i  criteri  per  la  determinazione  dei  sussidi  versati  all  e  aziende  che  partecipano a fiere specialistiche. Sono comunque computate le spese eseguite o deliberate prima  della  decisione  di  concessione  del  sussidio,  senza  che  sia  necessaria  alcuna  autorizzazione,  purché riferite a un evento successivo all’entrata i  n vigore del presente articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per  lo stanziamento dei singoli crediti d’impegno.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Franchi  600’000.  --  del  credito  quadro  di  cui  all’art.  1  sono  destin  ati  a  rilanciare  l’iniziativa di marketing territoriale Copernico, estendendola anche alla promozione della piazza  finanziaria ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per  lo stanziamento de  i singoli crediti d’impegno.  Art.  4  1  Franchi  600’000.  --  del  credito  quadro  di  cui  all’art.  1  sono  destinati  a  campagne  straordinarie di promozione del settore turistico ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credi  to di cui al cpv. 1 e per  lo stanziamento dei singoli crediti d’impegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ticino   Turismo   è   responsabile   della   gestione   operativa   e   finanziaria   delle   campagne   di  promozione. Esso è tenuto ad elaborare all’indirizzo del Consiglio di Stato un rendiconto  finale  sugli effetti delle misure.  Art. 5  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  ad  eccezione dell’art. 2 che en  tra in vigore retroattivamente al 1° marzo 2009.  Pubblicato  nel BU  2009  , 334.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 28 luglio 2009  -  BU 2009, 334.