Decreto legislativo concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese
                            Decreto legislativo  concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore  di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative  e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese  (del 15 dicembre 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6553 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  1  A  garanzia  della  linea  di  credito  complessiva  di  20  milioni  di  franchi  messa  a  disposizione   dalla   Banca   dello   Stato   del   Cantone   Ticino   (in   seguito   BancaStato)   per   la  concessione  di  crediti  a  favore  di  piccole  e  medie  imprese  ticinesi  votate  all’esportazione  che  intendono investire in nuove iniziative e in nuovi progetti, lo Stato rilascia a favore della stessa una  fideiussione solidale a copertura di eventuali perdite subite nell’ambito della linea di credito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  garanzia  dello  Stato  è  pari  a  un  terzo  di  ogni  singolo  credito  erogato  da  BancaStato  nell’ambito  della  linea  di  credito;  l’importo  complessivo  delle  garanzie  rilasciate  dallo  Stato  può  raggiungere al massimo 6.67 milioni di franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  garanzia  dello  Stato  è  concessa  per  crediti  erogati  da  BancaStato  nel  corso  di  un  periodo  di  dodici mesi; tenuto conto dell’evoluzione economica e nei limiti dell’importo complessivo di cui al  cpv. 2, il Consiglio di Stato, in accordo con BancaStato, può estendere questo periodo al massimo  per altri dodici mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni  fideiussione  solidale  rilasciata  dallo  Stato  a  favore  di  BancaStato  ha  una  durata  minima  di  cinque anni, rinnovabile per cinque anni al massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  BancaStato  è  responsabile  della  gestione  della  linea  di  credito  complessiva  come  pure  della  definizione della procedura di presentazione delle richieste e dei criteri di valutazione dei progetti.  Essa è tenuta inoltre ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull’utilizzo del credito.  Art. 2  1  La  copertura  della  fideiussione  solidale  è  garantita  dal  fondo  di  accantonamento  per  perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  perdite  derivanti  dalla  linea  di  credito  complessiva  istituita  da  BancaStato,  limitatamente  alla  quota  coperta  dalla  fideiussione  dello  Stato,  sono  a  carico  del  fondo  di  accantonamento  per  perdite su crediti e fideiussioni.  Art. 3  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2012  , 85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 85.