Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 10 000 000.–, suddiviso in 5 000 000.– di sussidio a fondo perso e 5 000 000.– di prestito senza contabilizzazione degli interessi per un periodo di 20 anni quale sostegno finanziario alla realizzazione della rete di teleriscaldamento del Bellinzonese
                            9.1.7.1.10  Decreto legislativo  concernente lo stanziamento di un credito di fr. 10  000  000.  –  ,  suddiviso in 5  000  000.  –  di sussidio a fondo perso e 5  000  000.  –  di prestito senza contabilizzazione degli interessi per un periodo  di 20 anni quale sostegno  finanziario alla realizzazione  della rete di teleriscaldamento del Bellinzonese  (del 28 settembre 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 16 marzo 2011 n. 6473 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art.  1  A favore della so  cietà TERIS SA con sede a Giubiasco è stanziato un credito di fr. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            000  000.  -  , quale sostegno al finanziamento della realizzazione della rete di teleriscaldamento del  Bellinzonese, suddiviso in:  a)  fr. 5  000  000.  –  sottoforma di prestito a interesse zero p  er i primi 20 anni;  b)  fr. 5  000  000.  –  quale sussidio a fondo perso.  Art.  2  I  crediti  del  presente  decreto  sono  iscritti  al  conto  degli  investimenti  del  Dipartimento  del territorio, Sezione protezione aria acqua e suolo.  Art.  3  Trascorsi  i  termini  per  l’  esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2011  , 561.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 22 novembre 2011  -  BU 2011, 561.