Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000’000.– del credito quadro complessivo, per il periodo 2011-2020, di fr. 65’000’000.– , in conformità al decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia
                            9.1.7.1.9  Decreto legislativo  concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000’000.  –  del credito quadro complessivo, per il periodo 2011  -  2020, di fr. 65’000’000.  –  ,  in conformità al decreto legislativ  o del 17 marzo 2011 concernente  l’attuazione di una politica energetica in  tegrata attraverso un programma  di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza  energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene  rinnovabili e la distribuzione  di  energia termica tramite reti di  teleriscaldamento, nonché attrave  rso il sostegno e la promozione  della formazione, della postfo  rmazione e della consulenza nel  settore dell’energia  (del 25 gennaio  2016  )  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICIN  O  –  visto il messaggio 13 maggio 2015 n. 7091 del Consiglio di Stato,  –  visto il rapporto 12 gennaio 2016 n. 7091 R della Commissione speciale energia,  d e c r e t a :  Art. 1  1  È  approvata  la  seconda  tranche  di  fr.  30’000’000.  –  per  il  periodo  2016  -  2020,  del  credi  to quadro complessivo, per il periodo 2011  -  2020, di fr. 65’000’000.  –  in conformità al decreto  legislativo  del  17  marzo  2011  concernente  l’attuazione  di  una  politica  energetica  integrata  attraverso  un  programma  di  incentivi  per  l’impiego  parsimonioso  e  razi  onale  dell’energia  (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, l’uso  di vettori energetici di transizione più puliti e sostenibili per i grandi consumatori ubicati nelle zone  periferiche e la distribuz  ione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso  il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore  dell’energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rimanenze  della  prima  tranche  approvata  con  decreto  legislativo  del  17  marzo  2011  (art.  1)  sono  riportate  sul  periodo  2016  -  2020  in  modo  da  raggiungere  l’importo  complessivo  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65’000’000.  –  sul periodo 2011  -  2020.  Art. 2  Il Consiglio di Stato ripartisce il credito quadro in crediti d’impegno in funzione delle  esige  nze del programma d’incentivi.  Art. 3  1  Il  Consiglio  di  Stato  fissa,  mediante  decreto  esecutivo,  i  criteri  per  la  determinazione  dei sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’attuazione  dei  compiti  di  informazione,  sensibilizzazione,  consulenza,  formazione  e  postformazione  nel  settore  dell’energia,  il  Consiglio  di  Stato  può  attribuire  un  mandato  di  prestazione all’Associazione TicinoEnergia. Essa dovrà fornire un rendiconto tecnico e finanziario  delle attività al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.  Art. 4  Il  Consiglio  di  St  ato  presenta  annualmente  un  rapporto  comprendente  il  rendiconto  delle misure di promozione intraprese e l’analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.  Art. 5  1  Il credito è  iscritto  al conto investimenti del Dipartimento del territorio,  Sezione per  la  protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I contributi federali saranno accreditati alla corrispondente voce d’entrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2016  , 152  .
                        
                        
                    
                    
                    
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                            En  trata in vigor  e: 18 marzo 2016  -  BU 2016, 152.