Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 4’500’000.-- quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di alcune stazioni turistiche per le stagioni invernali dal 2009 al 2014 --> 11.3.1.3.1
                            11.3.1.1.2  Decreto esecutivo  di fr. 4’500’000.-- quale contributo a fondo perso a parziale copertura  dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di alcune  stazioni turistiche per le stagioni invernali dal 2009 al 2014  (del 25 novembre 2009)  IL CONSIGLIO DI STATO  richiamati:  -            il  decreto  legislativo  concernente  lo  stanziamento  di  un  credito  complessivo  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4’500’000.-- quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  risalita  di  alcune  stazioni  turistiche  per  le  stagioni  invernali  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009 al 2014, del 22 settembre 2009,  -      la legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il presente decreto esecutivo regola i criteri e le modalità per la determinazione e  l’attribuzione dei sussidi previsti a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli  impianti  di  risalita  delle  stazioni  turistiche  di  Airolo,  Bosco  Gurin,  Carì,  Nara  e  Campo  Blenio  per le stagioni invernali dal 2009 al 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della promozione economica  (in seguito SPE), è l’autorità competente per l’applicazione del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
Art. 3
                            Possono beneficiare dei sussidi le persone, le società o gli enti proprietari o gestori  degli impianti di risalita che si assumono direttamente gli oneri di manutenzione ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta di sussidio
Art. 4
                            Chi intende beneficiare di un sussidio deve presentare domanda alla SPE entro il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 giugno, allegando:  a)    il preventivo dei costi per i lavori di manutenzione ordinaria necessari per l’apertura della  successiva stagione invernale;  b)        il  bilancio  e  il  conto  economico  della  stagione  precedente  con  il  relativo  rapporto  dell’organo di revisione;  c)    le concessioni e le autorizzazioni d’esercizio degli impianti;  d)        i  documenti  di  studio  e  l’attestato  di  capo  tecnico  per  impianti  a  fune  della  persona  responsabile della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto;  e)    il certificato di solvibilità dell’Ufficio esecuzione e fallimenti;  f)     il contratto di affitto, se gli impianti sono ceduti in gestione;  g)        un’attestazione  con  cui  il  richiedente  dichiara  l’intenzione  di  aprire  tutti  gli  impianti  di  risalita   della   stazione   turistica   durante   la   stagione   invernale   in   caso   di   sufficienti  condizioni  d’innevamento  e  di  disporre,  a  questo  scopo,  di  adeguate  risorse  tecniche  e  finanziarie;  h)            un’attestazione   secondo   cui   gli   interventi   preventivati   rappresentano   i   lavori   di  manutenzione  ordinaria  necessari  per  poter  autorizzare  l’apertura  degli  impianti  e  che  le  spese esposte risultano adeguate. Tale attestazione è rilasciata:  -        per  gli  impianti  soggetti  a  concessione  federale  dal  capo  tecnico  responsabile  della  manutenzione  e  dell’esercizio  degli  impianti  con  un  preavviso  da  parte  del  servizio  tecnico di controllo del concordato intercantonale per teleferiche e sciovie;  -    per gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale dal servizio tecnico di controllo del  concordato   intercantonale   per   teleferiche   e   sciovie   con   un   preavviso   da   parte  dell’Ufficio cantonale delle infrastrutture dei trasporti della  Sezione della mobilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi computabili
                            Art.  5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            infrastrutture di ristorazione, battipista o piste).  Per  i  lavori  eseguiti  in  proprio  è  riconosciuta  una  tariffa  oraria  di  fr.  25.--.  Se  il  prestatore  d’opera  è  una  persona  stipendiata  dal  beneficiario  del  sussidio  o  da  una  persona  fisica  o  giuridica  a  lui  vicina  è  riconosciuto,  nella  misura  corrispondente  alla  percentuale  del  tempo  lavorativo impiegato, il 50% del salario lordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipo / forma di contributo
Art. 6
                            Il sussidio complessivo viene concesso sotto forma di contributo a fondo perso con  una  percentuale  del  90%  dei  costi  computabili,  ritenuti,  per  stagione  invernale  e  singola  stazione, i seguenti costi massimi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  Stazione turistica di  Carì  146’000  146’000  146’000  146’000  146’000  Stazione turistica di  Airolo  705’800  350’000  350’000  350’000  350’000  Stazione turistica di  Bosco Gurin  238’500  238’500  238’500  238’500  238’500  Stazione  turistica  di  Campo  Blenio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40’640    50’000    50’000    50’000    50’000  Stazione turistica del  Nara  147’750  150’000  150’000  150’000  150’000
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento
Art. 7
                            allegando:  a)        il  consuntivo  dettagliato  dei  costi  sostenuti  per  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  necessari per l’apertura della successiva stagione invernale;  b)        le  fatture,  i  relativi  giustificativi  di  pagamento  e  le  copie  dei  singoli  rapporti  di  lavoro  vistati dal capo tecnico;  c)    eventuali nuove concessioni e autorizzazioni d’esercizio degli impianti;  d)        un’attestazione  con  cui  un  perito  riconosciuto  o  il  servizio  tecnico  di  controllo  del  concordato intercantonale per teleferiche e sciovie dichiari che gli interventi preventivati e  riconosciuti ai fini del sussidiamento sono stati correttamente ed integralmente eseguiti.  e)            un’attestazione   secondo   cui   gli   interventi   preventivati   e   riconosciuti   ai   fini   del  sussidiamento  sono  stati  correttamente  ed  integralmente  eseguiti.  Tale  attestazione  è  rilasciata:  -        per  gli  impianti  soggetti  a  concessione  federale  dal  capo  tecnico  responsabile  della  manutenzione  e  dell’esercizio  degli  impianti  con  un  preavviso  da  parte  del  servizio  tecnico di controllo del concordato intercantonale per teleferiche e sciovie;  -    per gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale dal servizio tecnico di controllo del  concordato   intercantonale   per   teleferiche   e   sciovie   con   un   preavviso   da   parte  dell’Ufficio cantonale delle infrastrutture dei trasporti della Sezione della mobilità.  f)          le  dichiarazioni  comprovanti  l’avvenuto  pagamento  dell’AVS/AI/IPG  e  dell’assicurazione  contro gli infortuni (Suva o istituto analogo);  Il  versamento  è  esigibile  nel  momento  in  cui  i  consuntivi  di  spesa  sono  approvati  dalla  Sezione della promozione economica.  Non è previsto il versamento di acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            Art.  8                          Eventuali   eccezioni   nei   tempi   di   presentazione   delle   richieste,   nella  documentazione  da  produrre  e  nei  limiti  massimi  dei  costi  computabili  previsti  dall’art.  6  devono essere preventivamente autorizzate dalla SPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 9
                            Per i sussidi relativi alla stagione invernale 2009/2010 le decisioni di stanziamento  sono adottate sulla base dei consuntivi di spesa, ritenuto comunque l’obbligo di presentare la  relativa richiesta e tutta la documentazione di cui agli art. 4 e 7 entro il 15 dicembre 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.  [1]    Esso  decade  con  l’esaurimento  del  credito o al più tardi entro il 31 dicembre 2013.  Pubblicato   nel BU  2009  , 509.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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