Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000.– quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, B osco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17
                            11.3.1.3.1  Decreto esecutivo  concernente lo stanziamento di un credito complessivo  di fr. 1’617’000.  –  quale contributo a f  ondo perso a parziale copertura  dei costi di manute  nzione ordinaria degli impianti  di risalita di Carì, B  osco Gurin, Campo Blenio e  Nara  per le stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17  (dell’8 luglio 2014)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati:  –  il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000.  –  quale contrib  uto a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli  impianti  di  risalita  di  Carì,  Bosco  Gurin,  Campo  Blenio  e  Nara  per  le  stagioni  invernali  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014/15 al 2016/17 del 6 maggio 2014,  –  la legge sui sussidi cantonali del 22 giug  no 1994,  d e c r e t a :  Art. 1  Il  presente  decreto  esecutivo  regola  i  criteri  e  le  modalità  per  la  determinazione  e  l’attribuzione dei sussidi previsti a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli  impianti  di  risalita  delle  stazioni  turis  tiche  di  Bosco  Gurin,  Carì,  Nara  e  Campo  Blenio  per  le  stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17.  Art. 2  Il  Dipartimento  delle  finanze  e  dell’economia,  Ufficio  dell’amministrazione  e  del  controlling (in seguito UAC), è l’autorità compe  tente per l’applicazione del presente decreto.  Art. 3  Possono  beneficiare  dei  sussidi  le  persone,  le  società  o  gli  enti  proprietari  o  gestori  degli impianti di risalita che si assumono  direttamente gli oneri di manu  tenzione ordinaria.  Art. 4  Chi intende beneficiare di un sussidio deve presentare domanda all’UAC al massimo  una volta all’anno, la prima volta nel 2014 allegando:  a)  il bilancio e il conto economico della stagione precedente (es. la richiesta per l’anno  2014  deve comprendere i bilanci riferiti alla stagione 2013/14) con il relativo rapporto dell’organo di  revisione,  sia  delle  società  o  enti  proprietari  degli  impianti    sia  delle  società  o  enti  che  gestiscono gli stessi. Se queste società o enti dovessero  essere proprietari di altre strutture o  gestire  anche  altre  attività  oltre  a  quella  relativa  agli  impianti  di  risalita  al  beneficio  dei  contributi  del  presente  decreto,  gli  stessi  sono  pure  tenuti  a  mantenere  una  contabilità  analitica  affinché,  in  qualsias  i  momento,  possa  essere  individuato  il  risultato  annuale  legato  agli impianti di risalita;  b)  un  conto  economico  relativo  alla  stazione  invernale,  se  il  proprietario  degli  impianti  o  chi  li  gestisce è una persona fisica;  c)  tutte  le  schede  contabili  relati  ve  ai  costi  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  risalita  relative ai bilanci allegati secondo la lett. a);  d)  le fatture e i relativi giustificativi di pagamento, su specifica richiesta;  e)  un’attestazione sia da parte dei proprietari degli impiant  i  che  delle  società  di  gestione,  nella  quale  si  dichiara  che  tutte  le  fattu  re  relative  ai  costi  di  manuten  zione  ordinaria  oggetto  della  richiesta di sussidio sono state completamente saldate;  f)  le concessioni e le autorizzazioni d’esercizio degli impianti  ;  g)  l’attestato di capo tecnico per impianti a fune della persona responsabile della manutenzione  e dell’esercizio dell’impianto;  h)  il certificato di solvibilità dell’Ufficio esecuzione e fallimenti;  i)  la  dichiarazione  dei  rispettivi  istituti,  comprovan  te  il  pagamento  degli  oneri  sociali  e  delle  imposte, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro come stabilito all’art. 5 lett. c) della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            legge  sulle  commesse  pubbliche  del  20  febbraio  2001  (LCPubb),  nonché  all’art.  39  del  relativo regolamento di  applicazione;  j)  il contratto di affitto, se gli impianti sono ceduti in gestione;  k)  un’attestazione sia da parte dei proprietari degli impianti che delle società di gestione nella  quale si dichiara l’intenzione di aprire tutti gli impianti di risalita d  ella stazione turistica durante  la stagione invernale in caso di sufficienti condizioni d’innevamento e di disporre, a questo  scopo, di adeguate risorse tecniche e finanziarie.  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  computabili  i  costi  direttamente  le  gati  alla  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  risalita,  esclusi  i  costi  legati  ad  interventi  di  manutenzione  a  infrastrutture  di  ristorazione, battipista o piste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  costi  di  manutenzione  ordinaria  unicamente  gli  importi  che  figurano  ne  i  conti  economici delle entità tenute a presentare i bilanci secondo l’art. 4 lett. a). Tutte le spese che sono  attivate  a  bilancio  non  sono  ritenute  computabili  ai  fini  del  calcolo  del  sussidio,  così  come  pure  i  loro ammortamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  prese  in  considera  zione,  al  fine  del  calcolo  del  contributo  erogabile,  così  come  meglio  descritto al cpv. 1, esclusivamente le fatture completamente pagate. È esclusa qualsiasi forma di  compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per i lavori eseguiti in proprio è riconosciuta una tariffa oraria di fr  . 25.  –  . Se il prestatore d’opera è  una persona stipendiata dal beneficiario del sussidio o da una persona fisica o giuridica a lui vicina  è riconosciuto, nella misura corrispondente alla percentuale del tempo lavorativo impiegato, il 50%  del salario lordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il conteggio delle ore di lavoro in proprio deve essere presentato mediante i formulari ufficiali che  saranno inoltrati su esplicita richiesta delle società, enti o persone proprietarie degli impianti o dei  gestori  degli  stessi.  In  ogni  rapporto  di  lavor  o occorre indicare, la sigla dell’impianto, il nome del  manutentore, la data con relativa descrizione dell’attività svolta e il tempo impiegato (in ore).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nel  caso  di  importanti  variazioni  nella  presentazione  del  conteggio  delle  ore  di  lavoro  in  proprio  ri  spetto  ai  consuntivi  presentati  negli  anni  precedenti  (2009  -  2013),  l’UAC  può  avvalersi  di  consulenze esterne al fine di accertare i consuntivi di spesa inoltrati.  o / forma di contributo  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  complessivo  viene  concesso  sotto  forma  di  con  tributo  a  fondo  perso  con  una  percentuale  del  60%  dei  costi  computabili,  ritenuti,  in  totale  nelle  tre  stagioni  invernali  e  singola stazione, i seguenti costi massimi:  Stazione turistica  Costi di manutenzione  preventivati totali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014/15  -  2016/17  Contributo  a fondo  perso totale  (massimo) stanziato  Stazione turistica di Carì  fr. 585’000  fr. 351’000  Stazione turistica di Bosco  Gurin  fr. 900’000  fr. 540’000  Stazione turistica di Campo  Blenio  fr. 390’000  fr. 234’000  Stazione turistica del Nara  fr. 820’000  fr.  492’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Indicativamente  ogni  anno,  per  ogni  stazione  turistica,  può  essere  accordato  un  contributo  corrispondente ad un terzo del contributo a fondo perso totale stanziato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  versamenti  possono  essere  soggetti  a  modifiche  secondo  la  disponibilità  accordata  dal  Gran  Consiglio al momento dell’approvazione dei preventivi annuali dello Stato.  Art. 7  1  Il   versamento   del   sussidio   viene   erogato   indicativamente   entro   60   giorni   dalla  ricezione di tutta la documentazione così come meglio descritto  all’articolo 4 del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il versamento è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dall’UAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su esplicita richiesta e con l’inoltro di  una  lettera  di motivazione  da parte dei beneficiari del  contributo, l’UAC può acco  rdare annualmente il  versamento di un acconto. Lo stesso non può in  ogni caso superare il 50% del contributo medio annuo accordato ad ogni singola stazione turistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’UAC è altresì autorizzata a compensare il sussidio concesso con il presente decreto, n  el caso  in cui le società enti o persone proprietarie degli impianti, come pure quelle di gestione risultassero  in mora nei confronti di altri organi dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            Eventuali  eccezioni  nei  tempi  di  presentazio  ne  delle  richieste  o  nella  docu  mentazione  da produrre devono essere preventivamente autorizzate dall’UAC.  Art. 9  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore  con  effetto  retroattivo  al  1°  gen  naio  2014.  Esso  decade  con  l’esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno 2  017.  Pubblicato nel BU  2014  , 383.