Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000.– quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017
                            11.3.1.3  Decreto legislativo  concernente lo stanziamento di un credito complessivo  di fr. 1’617’000.  –  quale contributo a fondo perso a parziale copertura  dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì,  Bosco Gurin, Campo Blenio e  Nara per le stagioni invernali  dal 2014/2015 al 2016/2017  (del 6 maggio 2014)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  –  visto il messaggio 5 febbraio 2014 n. 6907 del Consiglio di Stato,  –  visto il rapporto 29 aprile 2014 n. 6907R della  Commissione della gestione e delle finanze,  d e c r e t a :  Art. 1  È stanziato un credito complessivo di fr. 1’617’000.  –  quale contributo a fondo perso a  parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin,  Campo  Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017.  Art. 2  Il credito, di cui all’art. 1, è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle  finanze e dell’economia, Ufficio dell’amministrazione e del controlling.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  crediti per il triennio oggetto del presente decreto, sono ripartiti tra i diversi impianti di  risalita nella maniera seguente:  –  Carì: massimo 351’000 franchi per il triennio oggetto del presente decreto;  –  Bosco Gurin: massimo 540’000 franchi per il trie  nnio oggetto del presente decreto;  –  Campo Blenio: massimo 234’000 franchi per il triennio oggetto del presente decreto;  –  Nara: massimo 492’000 franchi per il triennio oggetto del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  fisserà,  mediante  decreto  esecutiv  o,  i  criteri  per  la  determinazione  e  l’attribuzione dei sussidi.  Art. 4  Il Consiglio di Stato istituisce entro il 30 giugno 2014 un gruppo di lavoro, composto da  rappresentanti dell’autorità cantonale, dagli enti locali interessati, dall’Ente per il  turismo cantonale,  dagli  enti  turistici  locali  e  dai  nuovi  enti  regionali  di  sviluppo,  incaricato  di  proporre  entro  il  31  dicembre 2015 un piano di lavoro e una strategia complessiva coordinata per gli impianti sussidiati  dal Cantone nella quale viene defi  nita anche la sostenibilità finanziaria, da indirizzare al Consiglio  di  Stato  e  al  Gran  Consiglio.  Il  gruppo  di  lavoro,  oltre  a  elaborare  una  strategia  a  medio  termine  per gli impianti di risalita, deve anche esprimere una visione integrata e sostenibile d  ello sviluppo  nelle regioni periferiche e indicare gli sforzi concreti per rendere attrattiva la montagna.  Art. 5  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  le  ggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  retroattivamente  in  vigo  re il 1° gennaio 2014.  Esso decade con l’esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno 2017.  Pubblicato  nel BU  2014  , 320.