Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
                            Direttive  concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani  delle razze soggette ad autorizzazione  (del 15 aprile 2010)  L’Ufficio del veterinario cantonale (UVC)  richiamati gli art. 12, della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e 9, 15, e 17 del Regolamento sui  cani  dell’11  febbraio  2009;  tenuta  l’esigenza  di  definire  i  requisiti  necessari  al  riconoscimento  del  corso;  preso  atto  delle  osservazioni  della  Federazione  cinofila  ticinese,  dei  presidenti  delle  società  cinofile ticinesi e degli istruttori riconosciuti a livello federale;  emana le seguenti  d i r e t t i v e :  GENERALITÀ
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
Art. 1
                            Le   presenti   direttive   disciplinano   il   riconoscimento   e   l’organizzazione   dei   corsi  d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di riconoscimento
Art. 2
                            1  Il   corso   può   essere   tenuto   unicamente   dopo   aver   ottenuto   il   necessario  riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i  requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.  CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruttori
Art. 3
                            I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti del corso
Art. 4
                            I contenuti del corso devono comprendere:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)
                        
                        
                    
                    
                    
                Metodo
Art. 5
                            1  Durante  il  corso  deve  essere  utilizzato  il  metodo  di  educazione  gentile.  Non  è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani.  ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione
Art. 6
                            L’iscrizione  avviene  direttamente  presso  la  società  cinofila  organizzatrice.  Il  corso  può  essere  frequentato  anche  da  cani  non  soggetti  all’obbligo  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  14  Legge sui cani.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attestato di frequenza
Art. 7
                            1  Al  termine  del  corso  la  società  cinofila  organizzatrice  deve  rilasciare  un  attestato  di  frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato  l’intero corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  certificato  può  essere  rilasciato  anche  nei  casi  in  cui  per  giustificati  motivi  il  binomio  cane-  proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
Art. 8
                            Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila.  DISPOSIZIONI FINALI
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 9
                            Le  presenti  direttive  sono  pubblicate  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2010  , 161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.