Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote
                            Regolamento  concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote  (del 4 maggio 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista l’Ordinanza federale sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993;  visto l’art. 5 cpv. 2 della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni  anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e  ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del  mercato dell’alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica  sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio  e su ogni elemento che interessa il censimento.  Art. 2  1  I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di  statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  le  norme  di  procedura  e  le  sanzioni  amministrative  previste  dalla  legge  sulla  statistica cantonale (art. 22 e segg.)  Art. 3  I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat.  Art. 4  Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2010  , 171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.