Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19’500’000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011
                            11.3.1.2.1  Decreto esecutivo  di applicazione del  decreto legislativo concernente  lo stanziamento  di un cre  dito quadro di fr. 19’500’000.  --  per attuare misure di politica  re  gionale cantonale complementari  alla politica regionale  della  Confederazione per  il quadriennio 2008  -  2011  (del 20 aprile 2010)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19  '  500  ’  000.  --  per  attuare   misure   di   politica   regionale   cantonale   co  mplementari   alla   politica   regionale   della  Confederazione per il quadriennio 2008  -  2011 (in seguito: DL),  d e c r e t a :  tente  Art.  1  Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) è il dipartimento  co  mpetente ai sensi dell’art. 4 cpv. 5 DL.  liere  Art.  2  Per  la  concessione  di  sussidi  per  l’implementazione  di  filiere  è  richiesta  di  regola  l’elaborazione di studi di base, i cui contenuti sono preavvisati dalla relativa pi  attaforma tematica.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  progetti  concernenti  attività  con  un  indotto  economico  diretto  e  indiretto  vanno  presentati direttamente al Dipartimento, che garantisce l’informazione e la co  llaborazione  con  le  Agenzie regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  concessione  di  sussidi  è  richiesta  l’elaborazione  di  un  modello  imprenditoriale,  comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  riconoscimento  degli  aiuti  finanziari  previsti  dal  Decreto  legislativo  è  deciso  dal  Dipartimento  fino ad un importo massimo di fr. 500  ’  000.  --  per singolo aiuto finanziario.  -  progetti:  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono micro  -  progetti i progetti per i quali è previsto un investimento c  omplessivo fino a  fr. 100  ’  000.  --  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  sostegno  di  micro  -  progetti  ad  ogni  Ente  regionale  per  lo  sviluppo  (in  seguito:  ERS)  è  assegnato un importo globale di fr. 500  ’  000.  --  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli ERS adottano le singole decisioni d’aiuto e verificano la corretta gestione  dei sussidi erogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ERS presenta al Dipartimento un rapporto sull’impiego  dei fondi nell’anno precedente, allestito secondo le direttive della Sezione.  in vigore  Art.  5  Il presente decreto esecutivo è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi, entra immediatamente in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e decade il 31 dicembre 2011.  Pubblicato nel BU  2010  , 158.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in  vigore: 23 aprile 2010  -  BU 2010, 158.