Regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria
                            3.1.1.7.2: R di applicazione della legge sull'assistenza giudiziaria - 9 novembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1.1.7.2  Regolamento  di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria  (del 9 novembre 2010)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
                        
                        
                    
                    
                    
                Nelle procedure del CPC e del CPP
Art. 1
                            Nelle procedure del CPC e del CPP, l’avvocato responsabile del praticante secondo l’art. 5 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  della  legge  del  16  settembre  2002  sull’avvocatura  (LAvv)  è  tenuto  ad  assumere  le  difese  d’ufficio  e  ad  accettare i mandati di gratuito patrocinio (art. 13 cpv. 1 LAvv) e può delegare, sotto la sua sorveglianza, atti  di patrocinio al praticante legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nelle altre procedure
                            Art.  2                  Nelle  altre  procedure,  al  praticante  legale  possono  essere  assegnati  mandati  di  patrocinio  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Picchetto penale
Art. 3
                            L’iscrizione nell’elenco dei praticanti legali comporta per il praticante l’obbligo di partecipare al  picchetto  penale  organizzato  dall’Ordine  degli  avvocati  del  Cantone  Ticino,  sotto  la  sorveglianza  e  in  rappresentanza dell’avvocato.  Le modalità di partecipazione al picchetto penale sono stabilite dall’Ordine degli avvocati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 4
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entra in vigore il 1° gennaio 2011.  Pubblicato   nel BU  2010  , 441.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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