Direttive concernenti il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento di materie o in cicli supplementari nel livello prescolastico e elementare, nonché di materie supplementari nel livello secondario I
                            5.1.8.4.4.1  Direttive  concernenti il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento  di materie o in cicli supplementari nel live  llo prescolastico e elementare,  nonché di materie supplementari nel livello secondario I  (del 28 ottobre 2010)  La  Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  visto  l’articolo  3  capoverso  7  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  per  i  docenti  e  le  docenti  del  livello  prescolastico  e  del  li  vello  elementare  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 giugno 1999 (regolamento di riconoscimento prescolastico/elementare)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  , e  visto  l’articolo  5  capoverso  4  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  per  i  docenti  e  le  docenti  del  livello  seco  ndario  I  del  26  agosto  1999  (regolamento di riconoscimento secondario I)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d e c r e t a :  I principi e le  esigenze per il riconoscimento a livello  nazionale delle abilitazioni  all’insegnamento  di materie o in cicli supplementari sono definiti come segue:  Prin  cipi  I  diplomi  d’insegnamento  riconosciuti  dalla  CDPE  possono  essere  ampliati  con  delle  abilitazioni  all’insegnamento di materie supplementari, e i diplomi d’insegnamento per il livello prescolastico e  elementare estesi a dei cicli supplementari.  Un  diplo  ma  aggiuntivo  può  essere  ottenuto  soltanto  nell’ambito  di  corsi,  moduli  e  seminari  appartenenti a dei cicli di studio i cui diplomi sono riconosciuti dalla CDPE.  Condizioni d’ammissione  Per  l’ammissione  a  degli  studi  che  portano  all’ottenimento  di  un’  abilitazione  all’insegnamento  supplementare è necessario un diploma d’insegnamento per il livello prescolastico e/o elementare  o per il livello secondario I riconosciuti dalla CDPE.  Valgono inoltre le condizioni d’ammissione applicate ai cicli di studio c  orrispondente.  Formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1  Gli  obiettivi  da  raggiungere  e  le  prestazioni  richieste  nell’ambito  di  studi  che  portano  all’ottenimento  di  un’abilitazione  all’insegnamento  supplementare  devono  essere  identici  agli  obiettivi e prestazioni fissati per il  ciclo di studio regolare che porta al corrispondente diploma  riconosciuto  dalla  CDPE.  Pertanto,  le  diverse  parti  di  questo  studio  (formazione  specifica,  didattica  della  disciplina,  scienze  dell’educazione  e  formazione  pratica)  devono  essere  identiche a qu  elle per la corrispondente qualifica ottenuta a fine del curricolo del regolare ciclo  di studio riconosciuto dalla CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2  Lo  studio  che  porta  all’ottenimento  di  un’abilitazione  all’insegnamento  supplementare  deve  essere  svolto  nell’ambito  di  un  corso  d  i  ciclo  regolare.  Se  una  scuola  universitaria  offre  dei  corsi destinati a persone che svolgono un’attività professionale (per esempio in fine giornata,  il  sabato  o  durante  le  vacanze  semestrali),  li  deve  organizzare  allo  stesso  modo  e  con  gli  stessi docent  i del corso regolare. Le scuole universitarie fissano le esigenze richieste per tutti  i  tipi  di  studio  attenendosi  alle  presenti  direttive  e  garantiscono  la  trasparenza  di  queste  esigenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3  Gli studi precedentemente svolti possono essere tenuti in cons  iderazione.  Regolamento del diploma, titolo e diploma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1  Le  esigenze  poste  per  l’ottenimento  di  un  diploma  aggiuntivo  sono  descritte  nel  Piano  di  studio  approvato  a  livello  cantonale,  in  base  all’articolo  3  capoverso  2  del  Regolamento  concernente il  riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti  del livello prescolastico e del livello elementare, e all’articolo 5 capoverso 2 del Regolamento  concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i doc  enti e le docenti  del livello secondario I. Le modalità riguardo all’ottenimento di un diploma aggiuntivo e i mezzi  di ricorso sono definiti nel Regolamento del diploma, giusta l’articolo 8 del Regolamento per il
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.3.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Raccolta delle basi giuridiche  della CDPE, 4.2.2.4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            riconoscimento prescolare e elementare, e l  ’articolo 9 del Regolamento per il riconoscimento  secondario I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2  L’ottenimento di un’abilitazione all’insegnamento per delle materie o dei cicli supplementari è  confermato da un diploma aggiuntivo rilasciato come supplemento del diploma iniziale.  Il  d  iploma  si  definisce:  «Diploma  aggiuntivo,  abilitazione  all’insegnamento  ...  (materia  o  campo di studio)» o «Diploma aggiuntivo, abilitazione all’insegnamento per ... (uno o più cicli  tra  -  2 e +6)».  Deve contenere,  inoltre,  la  seguente menzione:  «Questo di  ploma è rilasciato a supplemento  del  diploma  d’insegnamento  riconosciuto  dalla  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  per  ....  (livello,  eventualmente  materie),  del  ....  (data  del  diploma  d’insegnamento).»  Entrata in vigo  re  Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pubblicate nel BU  2011  , 82.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Entrata in vigore: 1° febbraio 2011  -  BU 2011, 82.