Direttiva sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate nei servizi di assistenza e cura a domicilio
                            Direttiva  sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazioni  erogate nei servizi di assistenza e cura a domicilio  (del 13 maggio 2011)  IL MEDICO CANTONALE  Richiamati  gli  articoli  3  lett.  f)  e  g),  54,  58,  62,  64  della  Legge  sulla  promozione  della  salute  e  il  coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (in seguito Legge sanitaria), gli articoli 1, 5 e 8 cpv. 1  lett.  c)  del  Regolamento  sui  requisiti  essenziali  di  qualità  per  i  servizi  di  assistenza  e  cura  a  domicilio  e  per  i  centri  terapeutici  somatici  diurni  e  notturni  del  22  marzo  2011  (in  seguito  Regolamento);  preso  atto  delle  condizioni  poste  nell’autorizzazione  d’esercizio  rilasciata  ad  ogni  servizio  di  assistenza e cura a domicilio in applicazione dell’art. 81 della Legge sanitaria;  in collaborazione con l’Ufficio di sanità e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio,  e m a n a   l a   s e g u e n t e   D i r e t t i v a :  Art. 1  Ai  fini  della  presente  Direttiva  è  considerato  «operatore  responsabile»  un  operatore  sanitario alle dipendenze del servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD) con livello  di  formazione  terziario  nell’ambito  di  competenza  del  SACD,  limitatamente  ai  seguenti  operatori  sanitari come definiti nell’art. 54 della Legge sanitaria:  a)  b)  Art. 2  Ai fini della presente Direttiva è considerata «prestazione sanitaria» ogni intervento che  cumulativamente:  a)  b)  c)  Art. 3  Ai fini della presente Direttiva è considerata «prestazione di assistenza» ogni intervento  che cumulativamente:  a)  b)  c)  Art. 4  1  Il  piano  di  cura  dell’utente  deve  essere  redatto  entro  5  giorni  dalla  prima  valutazione  dei  bisogni,  effettuata  a  domicilio  nel  rispetto  dell’art.  8  cpv.  1  lett.  e)  del  Regolamento,  congiuntamente da uno o più operatori responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel piano di cura le prestazioni sanitarie devono essere indicate e distinte in modo inequivocabile  dalle prestazioni di assistenza.  Art. 5  Un  operatore  responsabile  incaricato  della  valutazione  e  dell’aggiornamento  del  piano  di  cura  dell’utente  stabilisce,  in  conformità  all’art.  8  cpv.  1  lett.  a)  del  Regolamento,  quale  figura  professionale  è  abilitata  ad  erogare  le  prestazioni  sanitarie  e  le  prestazioni  di  assistenza  nel  rispetto dell’art. 64 cpv. 1 della Legge sanitaria.  Art. 6  L’operatore responsabile è l’unica figura professionale abilitata a delegare l’erogazione  di  prestazioni,  nel  rispetto  dell’art.  62  cpv.  3  della  Legge  sanitaria,  a  personale  dipendente  del  SACD che non rientra nel novero degli operatori sanitari ai sensi dell’art. 54 della Legge sanitaria.  Art. 7  Ogni  inosservanza  della  presente  Direttiva  va  segnalata  tempestivamente  al  Medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicata nel BU  2011  , 291.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 13 maggio 2011 - BU 2011, 291.