Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
                            Regolamento  di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e  della legge sull’assistenza giudiziaria e  sul patrocinio d’ufficio  (del 19 settembre 2012)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010,  visti gli articoli 6 e 11 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese processuali, pene pecuniarie e multe
Art. 1
                            1  Quale  servizio  centrale  di  incasso  per  le  autorità  giudiziarie  è  designato  l’Ufficio  dell’incasso  e  delle  pene  alternative,  attribuito  al  Dipartimento  delle  istituzioni,  Divisione  della  giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità  seguenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza giudiziaria
Art. 2
                            1  L’ufficio  è  competente  a  incassare,  conformemente  alla  decisione  del  giudice,  gli  importi  anticipati  a  titolo  di  assistenza  giudiziaria  e  a  decidere  la  rifusione  degli  importi  assunti  dallo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   giudice   comunica   tempestivamente   all’ufficio   le   decisioni   di   concessione   dell’assistenza  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  servizio  informa  il  giudice  nel  caso  di  manifesto  ritardo  nei  pagamenti  o  in  caso  di  ripetuto  mancato pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 3
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi e entra in vigore immediatamente.  1  Pubblicato nel BU  2012  , 443.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.