Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie
                            Regolamento  concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie  (del 18 dicembre 2012)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  fr. 30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  fr.   3.–,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni,  l’attestazione è gratuita  fr. 25.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  della decisione all’estero  fr. 40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  fr. 20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  di fallimento o concordato, accettazione eredità)  fr. 20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  fr.   1.–  se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per pagina  fr. –.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  costi effettivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  richiesta  è  evasa  allo  sportello,  è  prelevato,  indipendentemente  dal  numero  di  documenti  rilasciati, un supplemento di 10 franchi.  Art. 2  Il  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra in vigore il 1° gennaio 2013.  Pubblicato nel BU  2012  , 616.