Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie (178.210)
Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie (178.210)
Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie
Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie (del 18 dicembre 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 d e c r e t a : Art. 1
1 Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:
1. fr. 30.–
2. fr. 3.–,
3. se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni, l’attestazione è gratuita fr. 25.–
4. della decisione all’estero fr. 40.–
5. fr. 20.–
6. di fallimento o concordato, accettazione eredità) fr. 20.–
7. fr. 1.– se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per pagina fr. –.50
8. costi effettivi
2 Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi. Art. 2 Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012 , 616.