Regolamento concordatario relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate minorenni
                            Regolamento  concordatario relativo alla concessione di autorizzazioni  di uscita alle persone condannate minorenni  (del 31 ottobre 2013)  La  Conferenza  del  Concordato  sull’esecuzione  della  detenzione  penale  delle  persone  minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino  (Di seguito: «la Conferenza»)  Visti:  Gli articoli 1, 2, 10 e 35 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto  penale minorile, DPMin);  Gli articoli 74, 84 cpv. 6 e 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);  Gli  articoli  7,  terzo  paragrafo  del  Concordato  sull’esecuzione  della  detenzione  penale  delle  persone minorenni nei cantoni romandi e parzialmente nel Canton Ticino (di seguito il concordato);  su proposta della Commissione concordataria del 7 ottobre 2013;  d e c i d e :  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  Il  presente  regolamento  si  applica  alle  persone  minorenni  che  eseguono  una  pena  privativa di libertà o una misura di collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  applica  pure  alle  persone  con  età  maggiore  ai  18  anni  nei  confronti  dei  quali  è  stata  ordinata  la  detenzione preventiva, una pena o una misura pronunciata dalla giurisdizione dei minorenni o diventati  maggiorenni in corso di esecuzione (art. cpv. 2 del Concordato).
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 2
                            1  L’autorizzazione   di   uscita   non   deve   togliere   alla   condanna   il   suo   carattere   di  prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono riservate le uscite a scopo socio-educativo fuori dall’istituto e previste nel programma  educativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  autorità  preposte  possono  rilasciare  un’autorizzazione  di  uscita  a  una  persona  minorenne  collocata  o  detenuta  nei  confronti  della  quale  è  aperta  un’inchiesta  penale,  esclusivamente  con  l’accordo preliminare dell’autorità giudiziaria competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazioni di uscita
Art. 3
                            1  Le autorizzazioni di uscita si riferiscono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  interrogatori, udienze, appuntamenti dal medico, trasferimenti ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  regola  generale,  le  uscite  ed  i  congedi  non  sono  accompagnati.  L’autorità  che  concede  l’autorizzazione  può  ordinare  che  la  persona  detenuta  sia  accompagnata,  se  questo  sembra  necessario ai fini di assicurare il normale svolgimento dell’alleggerimento dell’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 4
                            1  L’autorità  di  collocamento  designata  dal  cantone  che  ha  emanato  la  sentenza,  statuisce sulla prima domanda di congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direzione  dello  stabilimento  statuisce  sulle  domande  di  autorizzazione  di  uscita  presentate  dopo un primo congedo riuscito, salvo decisione contraria dell’autorità di collocamento designata  sopra. Quest’ultima riceve immediatamente copia di tutte le decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel   fissare   le   condizioni   per   l’autorizzazione   di   uscita,   le   autorità   competenti   tengono  commessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Preavvisi ed accordi
Art. 5
                            1  La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande di autorizzazione di uscita  di  competenza  del  giudice  o  del  procuratore  dei  minorenni  del  cantone  che  ha  emanato  la  sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si assicura che le persone detenute o collocate siano accolte dalla loro famiglia o da terzi.  II. Condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione di uscita
                        
                        
                    
                    
                    
                In generale
Art. 6
                            1  Per ottenere un’autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso,  la persona detenuta o collocata deve:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In regola generale, le domande di congedo devono essere inoltrate almeno una settimana prima  della data prevista per il congedo stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  competente  o  la  direzione  dello  stabilimento  fissa  di  caso  in  caso  le  condizioni  particolari connesse alla concessione dell’autorizzazione di uscita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
Art. 7
                            Rimangono   riservati   dei   motivi   eccezionali   per   la   concessione   di   permessi   o  accompagnamenti, come la partecipazione ad un funerale di parenti stretti o un appuntamento di  lavoro.  III. Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita
                        
                        
                    
                    
                    
                Regole generali
Art. 8
                            1  Fatta  riserva  dei  motivi  eccezionali  (art.  7),  nessuna  autorizzazione  di  uscita  é  accordata durante il primo mese di esecuzione della misura o della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il primo congedo è autorizzato solo se la prima uscita accompagnata é risultata riuscita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  tempo  di  spostamento  dallo  stabilimento  al  luogo  dove  si  esegue  l’uscita  è  compreso  nella  durata  del  congedo.  La  direzione  dello  stabilimento  può  prevedere  degli  adattamenti  in  funzione  della durata dello spostamento della persona collocata o detenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                In esecuzione di misure di collocamento
Art. 9
                            1  In  esecuzione  di  misure  di  collocamento,  le  autorizzazioni  di  uscita  sono  stabilite  secondo i parametri seguenti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo  dei congedi frazionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                In esecuzione di una pena privativa di libertà
Art. 10
                            1  In esecuzione di una pena privativa di libertà, le autorizzazioni di uscita sono stabilite  secondo i parametri seguenti:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo  dei congedi frazionati.  IV. Prescrizioni complementari
                        
                        
                    
                    
                    
                Foglio di congedo
Art. 11
                            1  Ogni  persona  al  beneficio  di  un’autorizzazione  di  uscita,  deve  essere  in  possesso  di  un foglio di congedo con almeno le seguenti indicazioni:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una copia del foglio di congedo è inviata preventivamente:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione o revoca della decisione accordata
Art. 12
                            Se la persona detenuta al beneficio di un’autorizzazione di uscita, non adempie più alle  condizioni  poste  alla  base  della  concessione  della  stessa,  la  direzione  dello  stabilimento  può  sospendere provvisoriamente l’uscita. Informa immediatamente l’autorità di collocamento.  V. Disposizioni finali  Art. 13  1  La  Conferenza  invita  quindi  i  governi  cantonali  della  Svizzera  latina  ad  adattare  le  disposizioni cantonali relative all’autorizzazione di uscita accordate alle persone minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole  che sono a loro proprie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È pubblicato sul sito internet della Conferenza.  Pubblicato nel BU  2013  , 564.