Regolamento della Commissione consultiva dei Comuni in base alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane e alla legge sull’assistenza e cura a domicilio
                            Regolamento  della Commissione consultiva dei Comuni in base alla legge  concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento  delle attività a favore delle persone anziane e alla legge sull’assistenza e  cura a domicilio  (del 22 ottobre 2013)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  sentito il parere della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni  d e c r e t a :  Art. 1  1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  ogni  4  anni  la  Commissione  consultiva  dei  Comuni  e  ne  designa il Presidente ed il Segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono membri della Commissione:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  designazione  dei  rappresentanti  dei  Comuni  si  tiene  conto  di  un’equa  distribuzione  regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Presidente ha la facoltà di convocare la Commissione quando se ne presenti l’opportunità e, a  titolo consultivo, di invitare anche altre persone.  Art. 2  1  La Commissione assume i seguenti compiti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione è informata circa l’esito delle trattative e della chiusura dei contratti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I preavvisi della Commissione sono trasmessi dal Presidente all’istanza decisionale competente.  Art. 3  1  La  Commissione  si  riunisce  su  invito  del  Presidente  almeno  due  volte  all’anno.  La  maggioranza dei membri può chiedere la convocazione della Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  può  validamente  deliberare  se  partecipa  alla  seduta  almeno  la  metà  dei  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti  è determinante il voto del Presidente.  Art. 4  Il  presente  regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2013  , 435.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 25 ottobre 2013 - BU 2013, 435.