Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
                            Decreto legislativo  concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale  del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici  e professionali  (del 6 febbraio 1995)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  d e c r e t a :  visto il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4309 del Consiglio di Stato,  Art. 1  È ratificata l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartiment  o  dell’educazione, della cultura e dello sport  è incaricato dell’esecuzione  del citato Accordo.  Art. 3  Il contributo annuo ricorrente verrà stabilito annualmente con il preventivo.  Art. 4  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il p  resente decreto legislativo  è  pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Canton  Ticino  ed  entra  immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pubblicato nel BU  1995  , 142.  Decreto legislativo  concernente la ratifica della modifica del 16 gi  ugno 2005  dell’Accordo intercantonale  sul riconoscimento dei diplomi  scolastici e professionali  del 18 febbraio 1993  (del 30 gennaio 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 29 agosto 2006 n. 5824 del Consiglio di  Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  1  È  ratificata  la  modifica  del  16  giugno  2005  dell’Accordo  intercantonale  sul  riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 feb  braio 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Spese  e  ricavi  derivanti  dall’adozione  della  Convenzione  sono  iscritti  nei  cont  i  di  gestione  corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Direzione del Dipartimento.  Art. 2  Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare con decreto esecutivo modifiche di valore  non sostanziale dell’Accordo adottate dalla  Conferenza dei cantoni firma  tari.  Art. 3  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pubblic  ato  nel BU  2007  , 114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. modificato dal DE  9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002  -  BU 2002, 195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entrata in vigore: 17 marzo 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.4.1.1.1  Decreto legislativo  concernente la r  atifica della modifica della Convenzione sulla frequenza  delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e  specializzate superiori del Ticino da parte di allievi pro  venienti dal Grigioni  italiano dell’11 / 18 dicembre 2007  (del 14 dicembre 2016  )  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 28 giugno 2016 n. 7197 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art.  1  È ratificata la modifica della Convenzione dell’11 dicembre 2007, rispettivamente del 18  dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie  superiori e delle scuole professionali di base e specializzate super  iori del Ticino da parte di allievi  provenienti dal Grigioni Italiano.  Art.  2  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigo  re
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            .  Pubblicato  nel BU  201  7  , 11  .