Decreto legislativo concernente la sottoscrizione della convenzione tra il Cantone Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Canton Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione
                            Decreto legislativo  concernente la sottoscrizione della convenzione tra il Cantone Ticino e il  Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al  contributo finanziario annuale che il Canton Ticino deve versare al Centro  svizzero di formazione  (del 20 aprile 1998)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 28 gennaio 1998 no. 4718 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione con il Centro svizzero  di formazione per il personale dei penitenziari, Convenzione che prevede un contributo di base per  il 1998 di fr. 1.60 per giornata di carcerazione.  Art. 2  Il  Consiglio  di  Stato  può  adeguare  l’ammontare  del  contributo  annuale  a  dipendenza  delle decisioni della Conferenza dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia sino ad un contributo  di base massimo di fr. 2.- per giornata di carcerazione.  Art. 3  La  spesa  è  iscritta  al  conto  di  gestione  corrente  del  Dipartimento  delle  istituzioni,  Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.  Art. 4  1  È abrogato il Decreto legislativo concernente la ratifica della Convenzione tra il Canton  Ticino  e  il  Centro  svizzero  di  formazione  per  il  personale  dei  penitenziari,  relativa  al  contributo  finanziario  annuale  che  il  Cantone  Ticino  deve  versare  al  Centro  svizzero  di  formazione,  del  22  maggio 1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  1998  , 187.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 12 giugno 1998 – BU 1998, 187.