Decreto legislativo concernente l’adesione all’accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP), del 4 giugno 1998
                            5.3.3.3.1  Decreto legislativo  concernente l’adesione all’  accordo intercantonale sulle scuole  universitarie professionali (ASUP), del 4 giugno 1998  (del 4 ottobre 1999)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 9 febbraio  1999 no. 4853 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  1  È ratificata l’adesione all’  accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali  (ASUP) del 4 giugno 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello  sport  ,   Divisione   della   form  azione  pr  ofessionale, è incaricato dell’esecuzione dell’  accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La spesa derivante dall’  adesione all’  accordo, stabilita annualmente con il preventivo, va  a carico del conto di gestione  corrente del Dipartimento  dell’educazione, della cultura e d  ello sport  ,  Divisione della formazione professionale.  Art. 3  Con l’entrata in vigore dell’  accordo sono abrogate le convenzioni rilevate dallo stesso.  Art. 4  Trascorsi i termini per l’  esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pubblicato nel BU  1999  , 285.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dal DE  9.7.2002; in  vigore dal 12.7.2002  -  BU 2002, 195.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. modificato dal DE  9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002  -  BU 2002, 195.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 3 dicembre 1999.