Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
                            Decreto esecutivo  concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione  malattie  (del 9 settembre 2014)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati gli articoli 22p della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie  del  26  giugno  1997  (LCAMal)  e  45  del  regolamento  della  legge  di  applicazione  della  legge  federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 (Reg. LCAMal)  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Indennizzo ai Comuni per l’anno 2014
(art. 22p LCAMal e 45 Reg. LCAMal)
I. Casi valutati e segnalati
Art. 1
                            1  L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa  cantonale   di   compensazione   AVS/AI/IPG,   per   unità   di   riferimento   o   debitore   dei   premi  dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  considerato  valutato  e  segnalato  il  caso  valutato  mediante  l’apposito  modulo  e  consegnato  debitamente compilato nei tempi prescritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Casi di morosità rientrata
Art. 2
                            1  Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  considerato  caso  di  morosità  rientrata  quello  dell’assicurato  che,  a  seguito  dell’intervento  del  Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-  sanitarie con conseguente ripristino della copertura.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Casi preavvisati
(art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Art. 3
                            Per   i   casi   di   assicurati   morosi   nei   confronti   dei   quali   il   Comune   preavvisa   la  sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Rivalutazione di casi segnalati
(art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Art. 4
                            Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in  base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Richiesta di indennizzo
Art. 5
                            Ogni  Comune  presenta  semestralmente  la  lista  dei  casi  trattati  nell’anno  e  per  ogni  singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Entrata in vigore
Art. 6
                            1  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.  Pubblicato nel BU  2014  , 447.