Decreto esecutivo concernente la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)
                            6.4.1.2.1.1  Decreto esecutivo  concernente la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento  delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)  (del 26 novembre 2014)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati l’art. 10  cpv. 2 e 3 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni  sociali del 5 giugno 2000 (Laps);  richiamata l’ordinanza federale 15 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI  del 15 ottobre 2014 (RS 831.304);  ritenuto un a  deguamento dello 0.42%;  d e c r e t a :  intervento  Art. 1  Per gli anni 2015 e 2016 sono applicati i seguenti limiti di reddito annui:  a)  CHF 17’441.  –  per il titolare del diritto;  b)  CHF   8’720.  –  per la prima persona supplementare dell’unità di riferime  nto;  c)  CHF   9’150.  –  per la seconda e la terza p  ersona supplementare dell’unità  di riferimento;  d)  CHF   6’100.  –  per la quarta e la quinta p  ersona supplementare dell’unità  di riferimento;  e)  CH  F   3’050.  –  per la sesta e ogni ulteriore p  ersona supplementar  e dell’unità  di riferimento.  in vigore  Art. 2  1  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore il 1° gennaio 2015 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2016.  Pubblicato nel BU  2014  , 497.