Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto
                            Decreto   legislativo  concernente   la    concessione   di  aiuti  agli  investimenti  per   il  raggruppamento   di  terreni   agricoli  in affitto  (del  15   ottobre   2018)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –    vista    l’iniziativa  parlamentare  23  marzo  2015    presentata  nella  forma    elaborata    da  Giovanni  Berardi;  –   visto  il   messaggio  11  ottobre  2017   n. 7439  del   Consiglio  di Stato,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  Con  il   presente  decreto  si    intende   promuovere  un  progetto  pilota  per   il   raggruppamento  di  terreni  agricoli   in    affitto,  situati  in    un   delimitato  comparto   territoriale,   attraverso   la    concessione  di  aiuti  agli  investimenti,    allo  scopo  di  razionalizzare  l’attività    degli    agricoltori    con    conseguente  diminuzione  dei  costi   di    produzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  2  Può  beneficiare   degli   aiuti   agli  investimenti  un  gruppo  di  persone  fisiche  e/o  giuridiche  costituitosi  in  associazione,    consorzio  o    cooperativa  e    avente    quale    scopo  la  distribuzione    di  superfici  agricole  in affitto  in    modo  razionale  tra  le aziende  agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presentazione  del  comparto  territoriale  delimitato  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  beneficiario  presenta  al  Consiglio    di  Stato  un  progetto  di  comparto  territoriale  delimitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   documentazione  da  produrre  include   almeno   un  piano   di    assieme  basato   sulla   carta   nazionale  con  definito   il   perimetro  del   comparto  e   i  dati  della  definizione   informatica  di tale   perimetro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  esame   del  comparto   territoriale   il   Consiglio  di    Stato  comunica  al beneficiario  il   prosieguo   di  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convenzione
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tra  i  proprietari  dei  terreni  agricoli  e  il   beneficiario  è  stipulata  una  convenzione  che  regola  la    ridistribuzione,  lo    scambio  e   altri  compiti  di gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  poter  procedere    alla    sottoscrizione    della  convenzione  occorre  l’accordo  di  almeno  due  terzi  dei  proprietari  dei  terreni  del  comparto  territoriale  definito,  ritenuto  che  solo  questi  ultimi  ne    sono  vincolati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    convenzione  disciplina    in  particolare  la  messa  a    disposizione  a  lungo  termine  dei  terreni  agricoli  contro  indennità   unica   fino  ad  un  importo  massimo  di 800  franchi   per  ettaro,   ritenuto  che  in  caso  di  una  durata  di  affitto  agricolo  inferiore  ai  18  anni  di  cui  all’art.  7,  l’indennità    può  essere  ridotta  proporzionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   convenzione  deve  essere  ratificata  dal  Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vincoli
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dalla  sottoscrizione  della  convenzione    all’immissione  in  possesso  dei  fondi  in  affitto  non  è  consentito  ai  proprietari  di  procedere     con  mutazioni  fondiarie     (rettifiche,  permute,  frazionamenti).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    modifica  di    proprietà  dopo  l’immissione  in    possesso,  il   nuovo  proprietario  subentra  nei  diritti  e doveri  del  proprietario  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concessione  del   contributo  Art.  6  La  concessione  del  contributo  è   vincolata  alla  sottoscrizione  della  convenzione    di  cui  all’art.  4   nonché  alla  presentazione  di    un  preventivo  di spesa  riconosciuto  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamento  del  contributo  Art.  7  Il   versamento  del  contributo  è   esigibile  nel  momento  in  cui  i  consuntivi  di  spesa  sono  approvati  dal  Consiglio    di  Stato    e    sono  presentati  tutti  i  contratti    di  affitto  agricolo    stipulati  tra  i  locatori  e   gli  affittuari  per  una   durata  di    18  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  del  contributo  Art.  8  Il   contributo  è   pari  al    40%  dei  costi  sussidiabili   riconosciuti  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  e   restituzione  Art.  9  1  Il  Consiglio  di    Stato  può  revocare  le    prestazioni  concesse  in    virtù  del  presente  decreto  rispettivamente  ordinarne  la  restituzione  totale  o    parziale,    con    l’aggiunta  degli    interessi  nei  casi  seguenti:  a)  è stato  concesso  a   torto;  b)  è stato  concesso  in    violazione   di    norme  giuridiche;  c)    è    stato  concesso  in  virtù  di  fatti  o    informazioni  false,  inesatte    o    incomplete  per  la concessione  del  contributo;  d)  per  l’ottenimento  del  contributo  o   successivamente  non  siano  adempiute  le    condizioni  gli  obblighi    stabiliti    dal  decreto  o  fissati  dalla    decisione  che  assegna    i  contributi  e  dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  l’azione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  sussidiario  Art.  10  Sono  applicabili  le  disposizioni  della  legge  cantonale  sull’agricoltura  del  3  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002,  della  legislazione  federale  e  cantonale    sull’affitto  agricolo    nonché  il   capitolo    III  della  legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  11  Contro  le  decisioni  prese  in  applicazione    del  presente  decreto    è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo   entro  30  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Credito
                            Art.  12  Per  l’applicazione  del  presente  decreto  è    stanziato  un    credito    di  300’000  franchi    che  verrà  iscritto  al  nuovo  conto  (sotto  il   CRB    851)  del  Dipartimento  delle  finanze  e    dell’economia,  Sezione  dell’agricoltura,  denominato  «Contributo  raggruppamento  di terreni  in    affitto».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e durata  Art.  13  1  Trascorsi  i   termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,    il    presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  ne  fissa  la  data  di  entrata  in  vigore;  esso  decade    dopo    5  anni    dalla  sua  entrata  in    vigore.  1  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  445.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  1° gennaio  2019   -  BU  2018,  445.