Decreto legislativo concernente l’adesione all’accordo intercantonale sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS)
                            Decreto legislativo  concernente l’adesione all’accordo intercantonale  sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle  relazioni fra crimini violenti  (concordato ViCLAS)  (del 29 novembre 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 12 gennaio 2010 n. 6315 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Il Consiglio di Stato è autorizzato a aderire all’accordo intercantonale del 2 aprile 2009  sulla  cooperazione  dei  cantoni  mediante  il  sistema  di  analisi  delle  relazioni  fra  crimini  violenti  (concordato ViCLAS).  Art. 2  1  È concesso un credito annuale di 40’000 franchi per la partecipazione all’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  credito  è  iscritto  nel  conto  di  gestione  corrente  del  Dipartimento  delle  istituzioni,  Polizia  cantonale.  Art. 3  1  Il giudice dei provvedimenti coercitivi è designato quale autorità giudiziaria competente  per  la  proroga  del  termine  di  cancellazione  dei  dati  ai  sensi  dell’articolo  13  capoverso  1  lettera  b  dell’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato designa l’autorità competente per la comunicazione dei dati da cancellare e  della  sospensione  dei  termini  durante  l’esecuzione  di  una  pena  privativa  della  libertà  o  di  una  misura ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 dell’accordo.  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  legislativo   è   pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   delle   leggi   e   degli   atti   esecutivi   e   entra  immediatamente in vigore; la Cancelleria dello Stato ne dà comunicazione al Segretario generale  della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  concordato  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  con  la  comunicazione  dell’entrata  in  vigore  1    da  parte  del  Segretario  generale  della  Conferenza  delle  direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.  Pubblicato nel BU  2012  , 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 20 gennaio 2012 - BU 2012, 10.