Regolamento concernente l’esercizio di un’attività sanitaria da parte degli operatori sanitari
                            Regolamento  concernente  l’esercizio   di  un’attività sanitaria da  parte  degli  operatori  sanitari  (del  11   2018)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati  l’art.  53  e   seguenti  della  legge  sulla   promozione  della   salute  e il   coordinamento  sanitario  del  18   aprile   1989  (legge  sanitaria),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’attività  Art.  1  1  Il  presente  regolamento  disciplina     i   requisiti  per  il  rilascio     delle     autorizzazioni  all’esercizio  delle  attività  sanitarie  di  cui    all’art.  54  e   seguenti    della    legge  sulla  promozione    della  salute  e    il    coordinamento  sanitario  del  18  aprile    1989  (legge  sanitaria)    ed  eventuali    limiti  di  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    professioni  di  estetista,  optometrista,  ottico,  podologo,  psicologo  attivo  in  ambito  sanitario  e  terapista  complementare   cantonale  sono  inoltre  disciplinate  dagli   specifici  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diplomi  riconosciuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  56  lett.  a   e   58  cpv.  2   legge  sanitaria)  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rilascio  di un’autorizzazione  all’esercizio  di    una   delle  seguenti  professioni  presuppone  un  diploma  previsto   dalla   legislazione  federale  in materia:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     rilascio  di  un’autorizzazione     all’esercizio  sotto  la  propria  responsabilità  professionale  o  l’assunzione  sotto    la  responsabilità  professionale    di  terzi  presuppone  un  diploma  previsto  dalla  legislazione  federale  in materia  per  le seguenti  professioni:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il     rilascio  di  un’autorizzazione     all’esercizio  sotto  la  propria  responsabilità  professionale  o  l’assunzione  sotto   la    responsabilità  professionale  di    terzi  presuppone  un  diploma  riconosciuto  dalla  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali    della  pubblica  educazione    (CDPE)  per  le  seguenti  professioni:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il     rilascio  di  un’autorizzazione     all’esercizio  sotto  la  propria  responsabilità  professionale  o  l’assunzione  sotto   la    responsabilità   professionale  di    terzi  presuppone  un  diploma   di    livello   terziario  ai  sensi  della  legislazione    federale  sulla    formazione  professionale  rilasciato  da  una    scuola  riconosciuta  dalla  Croce  Rossa  Svizzera  o   dalla  Segreteria  di    Stato  per  la formazione,  la    ricerca  e  l’innovazione  (SEFRI)  o un  diploma  estero  equivalente  e   riconosciuto   dalla   relativa  autorità  per  le  seguenti  professioni:  a)  b)  c)  d)  dentale
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   modificato  dal  R    5.2.2020;  in    vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    5.2.2020;  in    vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  medicale  f)  per  animali  g)  con  diploma  federale  h)  complementare   con  diploma   federale  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il     rilascio  di  un’autorizzazione     all’esercizio  sotto  la  propria  responsabilità  professionale  o  l’assunzione  sotto    la  responsabilità  professionale  di  terzi  presuppone  un    diploma    di  livello  secondario  ai  sensi  della  legislazione  federale  sulla    formazione  professionale    riconosciuta    dalla  SEFRI  o un   diploma  estero  equivalente  e   riconosciuto  per  la    professione  di odontotecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  di pratica  di  due  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  56  cpv.  1   lett.   d legge  sanitaria)  Art.  3  4  Il  rilascio  dell’autorizzazione    all’esercizio  sotto  la  propria  responsabilità    professionale  quale  igienista  dentale  presuppone  inoltre    un    periodo  di  pratica  di  due  anni  alle    dipendenze  di  un’igienista  dentale    autorizzata,  di  un  medico  dentista  autorizzato,  di  una  clinica  dentaria  universitaria  o   di    una   clinica  dentaria  diretta  da  un  medico   dentista   autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Padronanza  della  lingua  italiana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  56  cpv.  2   lett.   a legge  sanitaria)  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  padronanza   della  lingua  italiana   richiesta   per  il rilascio  delle   autorizzazioni  disciplinate  dalla  legge  federale  sulle  professioni  sanitarie    del  30  settembre  2016  e   dalla  legge    sanitaria  va  attestata  mediante:  a)  di  cui    all’art.    2   rilasciato    da  un  istituto  con  sede  in  una  regione    di  lingua  ufficiale  b)   di maturità   di una  scuola  secondaria   superiore  di    lingua  italiana;  c)   attestato   almeno   di    livello  B2  rilasciato  conformemente  al    portafoglio  europeo  delle   lingue;  d)   comprovata  esperienza  professionale  nella   lingua  italiana   nella   professione  in    questione,  per  la durata   di tre  anni  sull’arco   degli  ultimi  dieci   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  in  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  58a   legge  sanitaria)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Operatori  ai sensi   dell’art.  54  cpv.  1 lett.  a   legge  sanitaria  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori   sanitari  in    formazione  (perfezionamento)  di cui  all’art.   54  cpv.   1 lett.  a   della  legge  sanitaria  necessitano,   ad  eccezione   dell’osteopata,   di    un’autorizzazione  formale  dell’Ufficio   di  sanità,  a   meno  che  si   tratti   di studenti  universitari  non  ancora  in possesso  del  diploma  universitario.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  viene  concessa  su  istanza  del  formatore/datore  di    lavoro  nella  misura  in    cui  questi  è  riconosciuto  dalle  rispettive  istanze  quale  luogo    di  formazione    e  nei  limiti    stabiliti  dalle  corrispondenti  disposizioni  o direttive   in materia  di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   formando  deve  essere  in    possesso  dei  seguenti  diplomi:  a)  diploma  federale  o   riconosciuto;  b)  diploma  federale;  c)  attestazione  del  superamento  della  prima  parte  dell’esame  federale;  d)  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Naturopati  e   terapisti  complementari  con  diploma  federale  Art.  6  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  svolgimento  del  periodo    di  pratica  professionale  sotto  supervisione/mentorato  nell’ambito  del   formativo  per   ottenere  il diploma   federale  di    naturopata   e il diploma  federale  di  terapista  complem  entare   è   possibile  una  volta  ottenuto   il  certificato  settoriale   della  corrispondente  organizzazione  del  mondo  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  periodi  di    pratica  in    vista  dell’ottenimento  del  certificato  settoriale  e di pratica   professionale  sotto  supervisione/mentorato  nell’ambito    del    percorso    formativo  per  ottenere  il    diploma  federale  di  naturopata  e   il   diploma   federale  di    terapista  complementare  possono   essere  svolti  alle  dipendenze  di  una   struttura  o   servizio  sanitari  autorizzati  o   di    una  delle  seguenti  figure  professionali  autorizzate  all’esercizio  della  professione   sotto  la    propria   responsabilità:  a)  con  diploma  federale;  b)  complementare   con  diploma   federale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    5.2.2020;  in    vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    5.2.2020;  in vigore  dal  1.2.2020  -  BU  2020,   30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    5.2.2020;  in vigore  dal  1.2.2020  -  BU  2020,   30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    5.2.2020;  in    vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Lett.   abrogata  dal  R    5.2.2020;  in    vigore   dal  1.2.2020   -  BU   2020,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    14.11.2018;  in vigore   dal  16.11.2018  -  BU   2018,  420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  complementare  autorizzato  dal  ai  sensi  dell’art.  63    e  segg.  della  legge  d)   altro  operatore  sanitario  autorizzato  al libero  esercizio  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   verifica  dei  requisiti  di    cui  al    cpv.  1   incombe  al    datore  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limiti  di  competenza  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  operatore  sanitario  è   tenuto   a   rispettare  i  limiti   di competenza  di    cui  all’art.  64  della  legge  sanitaria  e gli  altri  limiti  contenuti   nella   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’igienista  dentale   sottostà  in    particolare  alle  seguenti   limitazioni:  a)   può  utilizzare  apparecchiature   radiografiche  né  effettuare  un’anestesia;  b)   può  eseguire  terapie  parodontologiche   in    presenza  di    parodontiti  gravi;  c)  quanto  riguarda   i  pazienti  a rischio  deve  concordare  il   trattamento  con  il   dentista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   levatrice  sottostà  inoltre  ai    limiti  di    cui  all’art.  63e  della   legge  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   naturopata  e   il   terapista   complementare   con  diploma  federale  sottostanno  agli  obblighi  e   limiti  di  cui  all’art.  63b  della  legge    sanitaria,  ritenuto    che    il   naturopata  con  diploma  federale  in  medicina  tradizionale  cinese  MTC  è autorizzato   d’ufficio  ad  eseguire  le    punzioni  richieste  dall’agopuntura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria   relativa  ai    terapisti  complementari  Art.  7a  9  A  coloro  che  hanno  sostenuto  con  successo,  prima  del  1°  settembre  2018,  l’esame  cantonale  per  l’ottenimento    dell’autorizzazione  di  esercizio  quale  terapista  complementare  di  cui  all’art.  63a  della   legge   e   a coloro  che  il   1°  settembre  2018  erano   validamente   iscritti   a   un  percorso  formativo  «tronco  comune»  riconosciuto    dall’Organizzazione  del  mondo  del  Lavoro  terapia  complementare  (OmL  TC)  si  applica  il  diritto  previgente  la  modifica  dell’11  dicembre    2017  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Il   presente  regolamento  è   pubblicato   sul   Bollettino   ufficiale  delle   leggi  ed   entra  in    vigore  il  1°  settembre  2018.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  284.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    20.2.2019;  in    vigore  dal  22.2.2019  -  BU  2019,   56.