Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13’000’000 di franchi per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023
                            Decreto   esecutivo  concernente  lo  stanziamento   di  un  credito  quadro di  13’000’000 di  franchi  per  misure  cantonali   di  politica  regionale   complementari al   Programma  d’attuazione  della  politica   economica regionale  2020-2023  (del   13  marzo  2020)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti:  –  legislativo  concernente  lo stanziamento   di un  credito   quadro  di 13’000'000  di    franchi  attuare  misure    di  politica  regionale  cantonale  complementari  alla  politica    regionale  della  per   il quadriennio  2020-2023  dell’11  dicembre  2019;  –  legislativo   concernente  lo    stanziamento  di    un  credito   quadro  di    27'000'000  di    franchi  favore  di misure  cantonali  di    politica  economica   regionale  nel  quadriennio  2020-2023  dell’11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019;  –  d’applicazione  della  legge   federale  sulla   politica  regionale  del   22  giugno  2009;  –  sui  sussidi  cantonali   del  22  giugno  1994,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  Il    presente    decreto  esecutivo  regola  la  concessione  dei  sussidi    previsti    dal  decreto  legislativo  concernente    lo  stanziamento  di  un  credito  quadro  di  13'000'000  di  franchi  a  favore  di  misure  cantonali  di  politica  regionale    complementari    al  programma    d’attuazione  della  politica  economica  regionale  2020-2023  dell’11  dicembre  2019   (di seguito  DL).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  2  1  L’applicazione   del  DL  è   delegata  all’Ufficio  per  lo    sviluppo  economico  del  Dipartimento  delle  finanze  e  dell’economia  (di  seguito  USE)  qualora  determinate    competenze  non  siano  espressamente  riservate   ad  altri  organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   operazioni  di    gestione  relative   al versamento,  alla   restituzione  e,  in    caso   di    mutui,   al    rimborso  degli  aiuti   finanziari,   nonché  la    sottoscrizione  dei  contratti  di mutuo  sono  di    competenza  dell’Ufficio  dell’amministrazione  e    del  controlling  del  Dipartimento  delle  finanze  e    dell’economia  (di  seguito  UAC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetti  locali  e   regionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   lett.  a   DL)  Art.  3  1  A  inizio  quadriennio  e   su  richiesta   degli   enti  regionali  per  lo    sviluppo  (di seguito  ERS),  l’UAC  versa  un  primo  importo  di    1'500'000   franchi  a   favore  di    ogni   ERS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rimanente   saldo  di    500'000   franchi  verrà  erogato  su  richiesta  di    ogni   singolo  ERS  a esaurimento  del  fondo   di promozione   regionale  (FPR)  a   disposizione  e   previa  presentazione  di un  rapporto   di  dettaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  singoli  ERS  sono  tenuti  a sostenere  in particolare  progetti  delle  regioni   periferiche   delle   relative  regioni  funzionali   e   progetti   di    auto-imprenditorialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetti  regionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   lett.  b   DL)  Art.  4  1  I  singoli  ERS  sono  competenti  per   determinare  i  progetti  regionali  prioritari   per  la    propria  regione  funzionale.  Prima  di    presentare  all’USE   i  progetti  regionali,  gli  ERS  sono  tenuti  a   coordinarsi  tra  di loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’USE,  valutata  la    documentazione   e   il grado  di    maturazione,  propone  la    discussione  dei  progetti  regionali  all’attenzione  del  gruppo  strategico  per   la    politica  economica  regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   gruppo  strategico  ha  il   compito  di    approvare   i  singoli  progetti  e preavvisare   sia  l’elaborazione  del  modello  imprenditoriale  sia  il   sostegno  complessivo  al    progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’approvare   i  singoli  progetti,  il gruppo  strategico  per  la  politica  economica  regionale  valuta  in  maniera  prioritaria  progetti   che  concorrono   al    raggiungimento   dell’obiettivo   di riposizionamento   delle  regioni  periferiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allocazione  dei  mezzi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  Il   Consiglio   di Stato,  preso  atto  dell’utilizzo  effettivo  dei  mezzi   finanziari  del  DL   durante  il  quadriennio,  è    competente    per  decidere  un  trasferimento,  completo    o    parziale,  di  un  eventuale  credito  residuo   a   favore  di altre  misure   di politica  economica  regionale,  esclusivamente  se  dedicate  all’obiettivo  del  riposizionamento  delle  regioni   periferiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  6  Per  il   resto    sono  applicabili  le  di  cui  al  capitolo  III  della    legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno  1994,  tra  le quali  quelle   che  regolano  l’obbligo   d’informazione,  il controllo  dell’esecuzione  del  compito,  la    riduzione,  la    revoca  e   la    restituzione   del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  7  Il   presente  decreto  esecutivo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  1  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  17  marzo  2020  - BU  2020,   79.