Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19
                            Decreto  esecutivo  concernente   l’operato   procedurale   delle   Autorità  amministrative   cantonali  e  comunali  e delle   Autorità  giudiziarie  amministrative   e civili  in tempo  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  (del   20  marzo  2020)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  richiamata  la  risoluzione  n.  1262    dell’11  marzo  2020    con  la  quale    il   Consiglio  di  Stato  ha  dichiarato  lo    stato  di necessità  su  tutto  il   territorio  del  Cantone  -  preso  atto  della    decisione  del  16  marzo  2020  del    Consiglio  federale  con  la  quale  è    stata  decretata  una  situazione  straordinaria  per  tutto  il   Paese  sulla  base  dell’art.  7 della   legge  sulle  epidemie  del   28   settembre  2012  (LEp);  -  vista  la  riduzione  al  minimo  indispensabile  delle  attività  private    decretata  con  risoluzione  governativa  n.    1298  del   14  marzo   2020;  -  vista  la  riduzione  dell’attività  dell’Amministrazione    cantonale    compresa  quella  delle    Autorità  giudiziarie  stabilita  con  risoluzione  governativa  n.  1426    del    16    marzo  2020  nonché    le  misure  adottate  in ambito   economico  di    cui   alla   risoluzione  governativa  n.    1428  del  16   marzo   2020;  -  richiamati  l’art.  122  cpv.   2   della   Costituzione  federale  e   l’art.  3 del  Codice  di    diritto  processuale  civile;  -  richiamati  l’art.  118  della  Costituzione  federale,  l’art.  30  e  l’art.  40    cpv.  1   e   cpv.  2  lett.    c   LEp  nonché  l’art.  1a  dell’ordinanza  2 sui  provvedimenti   per   combattere  il   coronavirus   del  13  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020;  -  richiamato  l’art.  40b   della  legge  sulla  promozione   della  salute  e il coordinamento   sanitario  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  aprile  1989  nonché   gli  art.  3   e   22  della   legge  cantonale  sulla  protezione  della  popolazione  del  26  febbraio  2007,  decreta:  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito   dell’applicazione  delle  procedure   amministrative,  le    Autorità  amministrative  cantonali  e   comunali  e   le  Autorità  giudiziarie    amministrative  sono  tenute  a   dar  seguito  ai  compiti  essenziali  e   non  prorogabili,  rinunciando  ad  attività  non  urgenti  e non  assolutamente  necessarie  per  il  loro  buon  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  in  particolare    considerati  compiti  essenziali  e    non  prorogabili,  i   provvedimenti  di  natura  superprovvisionale  e   provvisionale  e   quelli   la  cui  ritardata  trattazione  può   produrre   un  pregiudizio  difficilmente  riparabile  alle  parti  o   allo   Stato.  Art.  2  2  Le  udienze,  i  sopralluoghi  e   ogni   ulteriore   atto  procedurale   che  comporta  la    presenza  o  l’intervento  delle  parti,   previsti   o   da  tenersi  in    ambito  di    procedimenti  amministrativi   e civili  presso  le  Autorità  amministrative  cantonali  e   comunali    e  le  Autorità  giudiziarie    si  possono    tenere  solo  nel  rispetto  delle     raccomandazioni     delle  autorità  federali     e  cantonali     concernenti     l’igiene  e  il  distanziamento  sociale.  Art.  3  3  1  I  termini  pendenti  alla  data  di    emissione   del  presente  decreto  in    ambito   amministrativo  fissati  dalle  Autorità  amministrative  cantonali   e   comunali  e   dalle  Autorità  giudiziarie  amministrative,  così  come  i  termini   di qualsiasi  natura  fissati   dal   diritto  cantonale  o   comunale  e   quelli  determinati  mediante  pubblicazione  nel  Foglio   ufficiale  o nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi,   sono  sospesi  fino  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  aprile  2020   incluso.   Gli  effetti   della  sospensione  sono  regolati  dal  diritto  procedurale   applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   capoverso  1   non  si   applica  ai termini  per  l’esercizio  del  diritto  di iniziativa   e   di    referendum  a   livello  cantonale  e   comunale.  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Autorità  amministrative  cantonali   e   comunali  e   le    Autorità   giudiziarie  amministrative  devono  astenersi  di    principio   dal  notificare   decisioni   fino  al    26  aprile   2020.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  DE  17.4.2020;  in    vigore  dal  20.4.2020  -  BU  2020,   142.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  DE  17.4.2020;  in    vigore  dal  20.4.2020  -  BU  2020,   142.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dal  DE  17.4.2020;  in    vigore  dal  20.4.2020  -  BU  2020,   142.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  DE  17.4.2020;   in vigore  dal  20.4.2020  - BU  2020,  142.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Le  Autorità  giudiziarie  civili  notificano  le  decisioni  secondo    le  indicazioni  del  Magistrato  procrastinabili  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  collettivi   e delle  parti  coinvolte.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Continuano  a   poter  essere  notificate   le    decisioni  che  rivestono  carattere  urgente  e   non  prorogabile  e,  compatibilmente    con  l’esigenza  di  assicurare  la  protezione  della  salute  pubblica  e   le  risorse  a  disposizione,  quelle  non  contenziose,  quelle  di  volontaria  giurisdizione  come  pure  quelle    ritenute  importanti  per   garantire   il buon  funzionamento  delle   attività   delle  amministrazioni.  Art.  5  Il   presente   decreto  esecutivo  è   pubblicato  nel  sito   internet  del  Cantone  (pubblicazione  straordinaria  ex art.   9   LPU)   ed   entra  immediatamente  in    vigore  6  .  Pubblicato  straordinariamente   nel  sito  internet  del  Cantone  il 20  marzo   2020  e   ordinariamente  nel  BU  2020  ,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv.   introdotto  dal  DE  17.4.2020;  in    vigore   dal  20.4.2020   - BU  2020,  142.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata   in vigore:  20  marzo  2020  - BU  2020,   84.