Regolamento sull’aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana
                            5.5.1.1  Regolamento  sull’  aiuto finanziario federale per la salvaguardia  e la promozione della lingua e cultura italiana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  vista la Legge  federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della  lingua e cultura romancia e italiana,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinazione in genere
Art. 1
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’  aiuto  federale  è  destinato  a  sostenere,  per  il  tramite  dello  Stato,  la  promozion  e  della  lingua e cultura italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso viene utilizzato:  a)  per misure generali di salvaguardia e promozione della lingua italiana;  b)  per  organizzazioni  e  istituzioni  impegnate  nella  salvaguardia  e  promozione  della  lingua  e  cultura  italiana;  c)  per l’  at  tività editoriale nella Svizzera italiana.  Art. 2  -  3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondo Lotteria intercantonale
Art. 4
                            Restano impregiudicati gli interventi compiuti attingendo al Fondo Lotteria intercantonale in  base allo speciale Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione
Art. 5
                            1  L’  aiuto  federale  v  iene  iscritto  in  uno  speciale  centro  costo  attribuito  al  Dipar  timento  dell’  educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione
                            2  Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 6
                            1  La  ripartizione  è  di  competenza  del  Consiglio  di  Stato  su  proposta  di  una  commissione  consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È impregiudicata la competenza del Gran Consiglio in sede di approvazione dei bilanci dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione culturale
Art. 7
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È istituita la Commissione cu  lturale consultiva composta da sette a nove membri scelti dal  Consiglio di Stato tra operatori culturali dei diversi settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La segreteria è assicurata dalla Divisione della cultura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti della commissione
Art. 8
                            Alla Commissione culturale sono affid  ati i seguenti compiti:  a)  proporre al Consiglio  di Stato la ripartizione dell’  aiuto federale in sede di preventivo annuale;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato  dal  R  11.11.2003;  in  vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  388;  prece  dente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1993, 392.
2
                            Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11  .2003  -  BU  2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003  -  BU 2003 ̧ 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modif  icato dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  esaminare  le  domande  di  sussidiamento  ed  i  relativi  progetti  e  di  farne  preavviso  alle  istanze  competenti secondo il Regolamento  delle deleghe di competenze decisionali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  c)  proporre al Consiglio di Stato o al Dipartimento nuove iniziative in materia di promozione culturale;  d)  allestire  all’  intenzione  del  Consiglio  di  Stato,  i  programmi  e  i  rapporti  consuntivi  annuali  da  presentar  e  al Dipartimento federale dell’  interno secondo le disposizioni della Legge federale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  e)  rispondere  consultivamente  al  Consiglio  di  Stato  o  al  Dipartimento  su  questioni  attinenti  alla  vita  culturale del Cantone;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  f)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  g)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  h)  rispondere  consultivamente  al  Consiglio  di  Stato  o  al  Dipartimento  su  questioni  attinenti  alla  vita  culturale del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sottocommissioni
                            Art.9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  l’esame  dei  progetti  di  cui  all’  art.  8  lett.  b)  che  richiedono  competenze  specifiche  possono  essere  istituite  sottocommissioni  per  manenti  o  temporanee  composte  da  tre  a  cinque  membri, nominate dal Dipartimento; esse fanno preavviso alla Commissione culturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo stesso scopo e per i singoli oggetti la Commissione culturale può far capo a esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  oggetti  attinenti  a  settori  d  i  specifica  competenza  di  servizi  dello  Stato  vengono  in  ogni  caso  demandati a detti servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata in carica
Art. 10
                            1  I  membri  della  Commissione  culturale  e  delle  sottocommissioni  permanenti  stanno  in  carica quattro anni e sono rinominabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
                            2  I membri della Commissione culturale, delle sottocommissioni e gli esperti percepiscono le indennità  previste dalle normative in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento interno
Art. 11
                            La   Commissione   culturale   si   dà   un   regolamento   interno,   valido   anche   per   le  sottocommissi  oni e per gli esperti, che dev’  essere approvato dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore il 15 novembre 1981.  Pubblicato nel BU  1981  , 229.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art. modificato dal R  11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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