Legge concernente la designa zione delle autorità competenti per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 19 51 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale --> 7.4.4.2.2 / 770.300
                            7.4.4.2.1  Legge  concernente la designa  zione delle autorità competenti  per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 19  51  concernente gli impianti di trasporto  a fune e le sciovie esonerati  dalla concessione federale  (del 2 dicembre 2008)  Art. 1  Il   Consiglio   di   Stato   designa   il   Dipartimento   competente   per   l’applicazione   del  concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati  dalla concessione federale.  Art. 2  Contro le decisioni del Dipartimento è da  to ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni  sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale del  le leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicata nel BU  2009  , 36.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 27 gennaio 2009  -  BU 2009, 36.