Legge di applicazione alla legge federale sull’ edilizia di protezione civile e relativa ordinanza
                            Legge  di applicazione alla legge federale sull’ edilizia di protezione civile  e relativa ordinanza  (del 7 novembre 1988)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 13 aprile 1983 n. 2717 del Consiglio di Stato,
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            edilizia di protezione civile (LEPCi) e della relativa ordinanza (OEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 2
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  è  l’  autorità  competente  per  la  sorveglianza  sull’  applicazione  delle  disposizioni federali e cantonali in materia ed è in particolare competente per la concessione dei sussidi di  cui all’ art. 10 della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  designa  il  Dipartimento  competente  per  l’  esecuzione  di  tutte  le  misure  assegnate  al  Cantone dalle disposizioni federali, riservato quanto previsto dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo edilizio; Comuni e stabilimenti
Art. 3
                            1  Le  costruzioni  necessarie  alla  protezione  civile  sono  obbligatorie  per  tutti  i  Comuni  tenuti  all’  istituzione di organismi di protezione locali secondo le norme del diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  decretare  l’  estensione  o  l’  esonero  totale  o  parziale  dell’  obbligo  giusta  l’  art.  1  cpv. 2 e 3 LEPCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietari d’ immobili
Art. 4
                            1  I proprietari d’ immobili sono tenuti a sistemare i rifugi conformemente all’ art. 2 cpv. 1 LEPCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Edifici privi d’ interrati
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  fissa  le  norme  edilizie  di  protezione  civile  per  gli  edifici  privi  di  interrati  (art.  2  cpv.  2  LEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            3  Il  Dipartimento  esonera  dall’  obbligo  di  costruire  rifugi  giusta  l’  art.  2  cpv.  3  LEPCi  quando  la  loro  realizzazione comporta oneri sproporzionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se in un Comune, in un Consorzio o in un Ente regionale, o parte di essi vi fosse un numero sufficiente di  rifugi  tale  da  offrire  alle  persone  che  vi  abitano  in  permanenza  un  numero  sufficiente  di  posti  protetti,  il  proprietario di nuove costruzioni può essere dispensato dal costruire rifugi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
                            5  I  Comuni,  i  Consorzi  o  gli  Enti  regionali  sono  tenuti  a  controllare  l’  ossequio  delle  disposizioni  federali  e  cantonali per la costruzione e la manutenzione dei rifugi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi sostitutivi
Art. 5
                            1  Nella misura in cui dall’ eccezione prevista dall’ art. 4 cpv. 3 e 4 della presente legge derivino  risparmi per i proprietari, il Dipartimento determina il versamento di contributi sostitutivi (art. 2 cpv. 3 LEPCi,  art. 6 OEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Assegnazione e uso dei contributi sostitutivi
                            2  I  contributi  sostitutivi  sono  versati  ai  Comuni,  ai  Consorzi  o  agli  Enti  regionali  nei  quali  sorge  l’  immobile  esonerato dall’ obbligo, e sono utilizzati conformemente all’ art. 7 cpv. 1 OEPCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  in  un  Comune,  Consorzio  o  Ente  regionale  sono  già  state  realizzate  ed  equipaggiate  le  prescritte  costruzioni  pubbliche  di  protezione,  i  contributi  sostitutivi  vengono  messi  a  disposizione  per  opere  di  protezione civile dell’ Ente regionale o del Consorzio, rispettivamente di altri Enti regionali o Consorzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Dipartimento  pubblica  ogni  anno  sul  Foglio  ufficiale  la  tabella  delle  spese  supplettive  per  i  posti  protetti  (art. 6 cpv. 1 OEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Esonero
                            dal pagamento dei contributi sostitutivi (art. 6 cpv. 3 OEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per la decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori, il Consiglio di Stato stabilisce una tassa  dell' importo massimo di fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Raggruppamento di rifugi
Art. 6
                            Il  Dipartimento,  d’  intesa  con  i  Comuni,  i  Consorzi  o  gli  Enti  regionali,  può  ordinare  che  i  rifugi  prescritti dall’ art. 2 cpv. 1 LEPCi siano raggruppati in uno o più rifugi in comune (art. 2 cpv. 4 LEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Manutenzione
Art. 7
                            I proprietari delle costruzioni devono mantenerle in buono stato e usarle conformemente all’ art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 LEPCi. Il Cantone non partecipa alle spese di manutenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Centri operatori e infrastrutture del servizio sanitario
Art. 8
                            1  Il Consiglio di Stato allestisce un piano cantonale per la realizzazione di centri operatori e sale di  cura protetti, nonché dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso (art. 3 LEPCI).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione delle spese
a) centri operatori
                            2  La  spesa  a  carico  dei  Comuni  per  la  realizzazione  dei  centri  operatori  protetti  è  ripartita  fra  i  Comuni  dell’  intero settore sanitario coordinato, in base alla popolazione e alla forza finanziaria dei Comuni. La spesa di  manutenzione è a carico del proprietario dell’ ospedale che sorge sul centro operatorio protetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) infrastrutture del servizio sanitario
                            3  Le spese per la realizzazione e la manutenzione dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso vengono  ripartite fra i Comuni dell’ intero settore del servizio sanitario coordinato in base alla popolazione e alla forza  finanziaria  dei  Comuni  stessi,  oppure  secondo  le  disposizioni  contenute  nei  singoli  statuti  o  convenzioni  regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifugi pubblici
Art. 9
                            1  I Comuni devono costruire i rifugi pubblici conformemente agli artt. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1 LEPCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Zone
                            2  Il  Dipartimento  designa,  d’  intesa  con  i  Comuni,  le  zone  in  cui  questi  sono  tenuti  a  provvedere  alla  costruzione di rifugi pubblici e ne stabilisce le esenzioni (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi cantonali; centri operatori e infrastrutture
per il servizio sanitario Rifugi pubblici
Art. 10
                            1  ragione della metà, la quota non sussidiata dalla Confederazione, ritenuta una partecipazione massima del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20%  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’  attuazione  di  provvedimenti  protettivi  di  cui  all’  art.  6  cpv.  2  LEPCi,  il  Cantone  assegna  un  sussidio  dal 20 al 30%   oltre al sussidiamento della Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre costruzioni
                            3  Allo  scopo  di  favorire  un  uso  polivalente  delle  infrastrutture  di  protezione  civile  pubbliche  il  Cantone  assegna un sussidio del 20%   sull’ investimento per la realizzazione di infrastrutture e servizi indispensabili  all’ utilizzazione in tempo di pace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  sussidio  globale  a  carico  del  Cantone  non  deve  superare  il  24%    dell’  importo  riconosciuto  dalla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I sussidi sono versati nella misura consentita dai crediti approvati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il regolamento di applicazione stabilisce la procedura per le domande di sussidio e per il loro esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                Surrogazione
                            Art.  11  Se  i  provvedimenti  prescritti  non  sono  eseguiti,  il  Dipartimento  provvede  a  spese  del  responsabile secondo l’ art. 11 della LEPCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 12
                            1  Contro le decisioni di natura non pecunaria delle autorità comunali è dato ricorso al Consiglio di  Stato, conformemente all’ art. 14 cpv. 1 LEPCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni di natura non pecunaria del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato,  prese  in  virtù  dei  cpv.  1  e  2,  è  dato  ricorso  al  Dipartimento  federale di giustizia e polizia (art. 14 cpv. 2 LEPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Pretese pecunarie
                            2  Contro le decisioni del Dipartimento circa le pretese pecunarie verso il Cantone è dato ricorso al Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme penali competenze e procedure
Art. 14
                            1  Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla legge federale, alle disposizioni  della presente legge, alle disposizioni esecutive o a ordinanze particolari è punito secondo l’ art. 16 LEPCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni; l’ ammonimento o la multa sono pronunciati dal  Dipartimento competente; la pena dell’ arresto, dall’ autorità giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento d’ applicazione
Art. 15
                            Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  mediante  regolamento  le  norme  d’  applicazione  alla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 16
                            La  legge  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale  del  4  ottobre  1963  sull’  edilizia  di  protezione civile, del 17 ottobre 1966 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 17
                            Decorsi  i  termini  per  l’  esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Pubblicata nel BU  1988  , 359.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Cpv. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1°.1.1998 - BU 1997, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Cpv. abrogato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Entrata in vigore: 16 dicembre 1988 - BU 1988, 359.