Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
                            Legge  di  applicazione   della   legislazione   federale  sull’esercito   e  sull’amministrazione   militare  (LALM)  (del  17  dicembre   2020)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  la    legge  federale  sull’esercito  e   sull’amministrazione  militare   del  3 febbraio  1995;  –  il   messaggio  8   luglio  2020  n.    7848  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  La  presente  legge  disciplina  le  norme  di  applicazione  del  diritto  federale  in  materia  di  esercito  e   di    amministrazione   militare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  2  Il   Cantone  forma  un  unico  circondario  per  l’organizzazione   militare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  militari  Art.  3  Il   Consiglio  di  Stato  designa    l’autorità  militare  cantonale  e    nomina  il   Comandante    di  circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  di  applicazione  Art.  4  Il   Consiglio   di    Stato  emana  le    disposizioni  di    esecuzione  e di applicazione,  in    particolare  per:  a)  degli  impianti  di    tiro;  b)  tra  le società   di    tiro  e i  Comuni;  c)  dei  Comuni  e   la    coordinazione   fra  gli  stessi;  d)  cantonali  concessi   per  gli impianti   di tiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  5  Contro  le    decisioni  dell’autorità   cantonale   militare  è   dato   ricorso:  a)  delle  istituzioni  in  materia  di  procedura  disciplinare;  si  applica  la  procedura  dagli  art.  206  segg.  del  Codice  penale  militare;  b)    altri    casi    al  Consiglio  di  Stato,    le  cui    decisioni    sono  impugnabili  al  Tribunale  cantonale  è   applicabile  la    legge  sulla  procedura   amministrativa  del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  6  Il   decreto  legislativo  concernente  il   sussidiamento  delle  piazze  di    tiro  del  3 luglio  1961   è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicata  nel   BU  2021  ,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  16  aprile  2021   -  BU  2021,  117.