Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione
                            Legge  di  applicazione  alla  legislazione  federale   sugli stranieri e la  loro integrazione  (LALSI)  1  (dell’8   giugno   1998)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  le  convenzioni  ed  i  trattati  internazionali,    la  legge    federale  sugli    stranieri  e   la  loro  del  16  dicembre  2005  (LStrl),  la    legge  sull’asilo   del  26  giugno  1998  (LAsi)  nonché  relative  ordinanze  e   decreti;  -  il   messaggio  28  maggio  1997  no.  4649  del  Consiglio  di Stato;  -  il   rapporto  12   maggio  1998  no.  4649  R    della  Commissione  della   legislazione,  2  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  3  1  La  presente  legge    disciplina  l’applicazione  della  legislazione  federale  in  materia  di  persone  straniere  e la    loro   integrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    applica  a   tutte  le  persone    straniere    e   ai  terzi,  nonché    ai  datori  di  lavoro  che    impiegano  persone  straniere  non   domiciliate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono    riservate  le  normative  speciali    inerenti  alle  misure  coercitive  in  materia  di  persone  straniere.  TITOLO   II  Autorità  e   competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Consiglio  di  Stato  Art.  2  Il   Consiglio  di Stato:  a)  un  rapporto    adeguato    fra  l’effettivo  della    popolazione  svizzera  e  quella  straniera  nel  Cantone  così  come  l’equilibrio  ottimale  nell’impiego;  b)  le  disposizioni  di  esecuzione  e  di  organizzazione  necessarie  all’applicazione  della  legge,  nonché  quelle  complementari  alle  normative  federali  in  materia  di  persone  c)  le  procedure  ed  i   criteri    per  le  decisioni    sulle  istanze  volte    all’ottenimento  di  di soggiorno  o   di    lavoro;  d)  l’integrazione   delle  persone  straniere  e   ne  disciplina  i  progetti  e   il  loro  finanziamento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  e)  con  facoltà  di    delega  ai    Comuni,  le    regolamentazioni  demandate  dal  diritto  federale  per  raccolta  e   la gestione  dei  dati;  f)  la    trasmissione   dei  dati  tra  l’autorità  cantonale  e quelle  comunali;  g)  le    tasse;  h)  l’autorità  cantonale   competente  per   svolgere  le    perquisizioni  personali  e degli   alloggi.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Comuni  Art.  3  1  Le  autorità  comunali  collaborano  con  quelle   cantonali  per  l’applicazione  delle  normative  sulle  persone   straniere  e   la loro  integrazione.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  persone  straniere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato   dalla  L 22.2.2021;  in vigore   dal  30.4.2021  -  BU  2021,  138;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dalla   L   24.6.2019;   in    vigore  dal  8.11.2019  -  BU  2019,   379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dalla  L 22.2.2021;  in    vigore  dal  30.4.2021  -  BU   2021,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dalla  L 22.2.2021;  in    vigore  dal  30.4.2021  -  BU   2021,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Lett.   introdotta   dalla   L   10.3.2008;  in    vigore   dal  2.5.2008   - BU  2008,  222.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   22.2.2021;   in vigore  dal  30.4.2021  - BU  2021,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Organi   consultivi  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  può  istituire  commissioni  consultive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  ne  stabilisce  la    composizione   ed  i  compiti.  TITOLO  III  Informazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dalle  autorità  Art.  5  1  Le  autorità   amministrative  e   giudiziarie  cantonali  nonché  i Comuni,  anche  se vincolati   dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,  su  richiesta  scritta    e  motivata  dell’autorità,  quelle  informazioni  che  nel  caso  concreto  risultano    utili    e    necessarie  per    la  corretta  applicazione  della  presente  legge  e   delle  normative  concernenti  le    persone  straniere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  segnalano  inoltre  d’ufficio  all’autorità   amministrativa  competente  tutti  i  casi,   costatati  nella  loro  attività,  che   possono   dare  adito   ad  un  intervento  da  parte  dell’autorità  amministrativa  per  violazione  delle  disposizioni  concernenti  le    persone  straniere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    autorità  giudiziarie    del  Cantone    comunicano  all’autorità,  una  volta  cresciute  in  giudicato,  le  sentenze,  i  decreti  di accusa  e   le    misure  penali  concernenti  le    persone  straniere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la persona   straniera  regolarmente   e   reiteratamente  citata  non   si presenta   senza  giustificazione  sufficiente,  l’autorità  può   ordinarne  l’accompagnamento  per   mezzo  della   polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dalle  persone  interessate  Art.  6  L’autorità  può  richiedere  alla  persona  straniera  ed    al  datore  di  lavoro  informazioni  necessarie  circa  la    residenza  o   il permesso  di    lavoro.  TITOLO  IV  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  7  1  Per   le decisioni   in    materia  di    persone  straniere  viene  prelevata  una  tassa  massima  di    fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  tenuti  al    pagamento  delle  tasse,   in    via   solidale   con   la    persona  straniera,  anche  altri  richiedenti  quali  il datore   di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   tasse  possono   essere  ridotte  o condonate  alle   persone  senza  mezzi  o di    modeste  risorse,  agli   enti  di  diritto    pubblico,  per  le  domande    con  fini    culturali  o    di  pubblica  utilità  e    in  casi  particolari  previsti   dal  diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  spese  Art.  8  1  Le  spese  per    apposite  perizie,    traduzioni,  informazioni  all’estero,  ordinate  per  motivi  giustificati,  nonché  altri  esborsi   necessari,  in    relazione   al trattamento  di una  domanda,  sono  a carico  della  persona  straniera,  del   datore  di    lavoro  o   dell’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  prestazioni   richieste  d’urgenza  o   fuori   orario  il Consiglio  di    Stato  può   prevedere  una  soprattassa  del  50%.  TITOLO  IV  BIS  Integrazione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   conseguire   e   realizzare  gli  obiettivi  definiti  nel  programma  d’integrazione   cantonale,  il  Consiglio  di    Stato   assicura  il coordinamento  degli   strumenti  e delle  risorse  disponibili   e vigila  sul  corretto  utilizzo  di    quest’ultime  da  parte  dei  beneficiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  sussidiare  progetti  volti  all’integrazione  degli  stranieri  entro  un  massimo    del  50%    del  costo  stabilito  a preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito    del  programma  d’integrazione    cantonale,  l’erogazione    dei  contributi    finanziari    deve  tener  conto   in    particolare:  a)    possibilità  di  coordinamento  e    di  integrazione  territoriale    con    unità  e  servizi    gestiti  o  dallo   Stato;  b)   mezzi   finanziari   a   disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   introdotto  dalla  L 8.11.2004;  in    vigore   dal  31.12.2004  -  BU  2004,   482.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Titolo  introdotto  dalla  L 22.2.2021;  in    vigore  dal  30.4.2021  - BU  2021,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   22.2.2021;  in    vigore   dal  30.4.2021  - BU  2021,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   definisce  i  criteri   di erogazione   dei  sussidi.  TITOLO  V  Rimedi  di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici  Art.  9  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  è dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,   a   meno  che  la  legge  non  preveda  diversamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013   (LPAmm).  11  Art.  10  ...  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzie  per  spese  processuali  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di    ricorso  può  ordinare   al    ricorrente   il   versamento  di    un  anticipo  equivalente  alle  presunte  spese  processuali    con  la  comminatoria    che  il  mancato  versamento  della  somma  richiesta  entro  il   termine  assegnato  comporta  lo    stralcio  della  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di ricorso  può  prescindere  dalla   richiesta   di    anticipo  se sussistono  motivi  particolari.  TITOLO  VI  Sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Ministero  pubblico    è    l’autorità  competente  per  il   perseguimento  ed  il   giudizio  delle  infrazioni  previste  dalla  legislazione  in materia  di    stranieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  misura    in  cui  risulta    che    l’infrazione  è   punibile  con  una  multa  non  superiore  a   fr.  10’000.--    il  perseguimento  penale  è  demandato  all’autorità     amministrativa  sulla     base  della  procedura  contravvenzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   determina  l’autorità   amministrativa  competente  per  l’esecuzione  dei  controlli  e  il  perseguimento  della  violazione  degli  obblighi  riguardanti  l’annuncio  dei  posti  vacanti  (art.  117a  LStrI).  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Datore  di  lavoro  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  datore  di    lavoro  risponde  con  la    persona  straniera,  in solido,  per  le    spese  di    assistenza,  di  rimpatrio,  legate  agli  oneri  sociali    o   per  eventuali    cure  cagionate  da  persone  straniere    occupate  senza  permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   Stato  ha  diritto  di    regresso  nei  confronti  del  datore  di lavoro  per  le prestazioni  anticipate  a   terzi.  TITOLO   VII  Disposizioni  transitorie  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  14  La  presente  legge   si    applica  a tutte   le    procedure  in    corso  al momento  della   sua  entrata  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  abrogativa  Art.  15  La  presente  legge  abroga  la  legge  transitoria  di  applicazione  dell’art.  98a  della  legge  federale  sull’organizzazione  giudiziaria   in materia  di    diritto  degli   stranieri  del  12  marzo  1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  16  1  Decorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art.  modificato  L   24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  470;  precedente  modifica:   BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                130.
                            11  Cpv.  introdotto  dalla  L 22.2.2021;  in vigore  dal  30.4.2021  - BU  2021,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.   abrogato  dalla  L 24.9.2013;   in    vigore   dal   1.3.2014  -  BU  2013,   470;  precedenti  modifiche:   BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130;  BU  2008,   222;   BU  2009,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  L   10.3.2008;  in    vigore   dal  2.5.2008  -  BU  2008,  222;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                482.
                            14  Cpv.  introdotto  dalla  L 24.6.2019;  in vigore  dal  8.11.2019  - BU  2019,  379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   la    data  della  sua  entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Pubblicata  nel   BU  1998  ,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Entrata  in    vigore:  1°  settembre  1998   - BU   1998,   267.