Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico
                            Regolamento  di  applicazione  dell’ordinanza  federale   contro   l’inquinamento   fonico  (ROIF)  (del  17  maggio   2005)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  -  federale   sulla  protezione  dell’ambiente  del  7   ottobre  1983  (LPAmb);  -   contro  l’inquinamento  fonico   del   15   dicembre  1986   (OIF);  -  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale    sulla  protezione  dell’ambiente  del  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004   (LaLPAmb),   in    particolare  l’art.   4,  ed  il relativo  regolamento  d’applicazione  del  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  decreta:  Titolo  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   campo  di  applicazione  Art.  1  Il   presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  delle   norme  della  legge  federale   sulla  protezione  dell’ambiente  del  7  ottobre    1983    (LPAmb)  e    della    relativa  ordinanza  federale  del  15  dicembre  1986  (OIF)  nel  settore  della  protezione  contro  l’inquinamento  fonico,  nella  misura  in cui  essa  compete   ad  autorità   o   altri  enti  nel  Cantone.  Titolo  II  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  2  Il   Dipartimento  del  territorio  (in seguito:  Dipartimento):  a)  il  piano   dei  provvedimenti  fonico  che   si intendono  realizzare  negli   anni  (piani   pluriennali,  art.  24  OIF);  b)  i   progetti    di  risanamento    fonico  delle  strade    (art.  24  lett.  a    OIF)  e    li   sottopone  federale;  c)  affinché  la    rete   stradale   venga  risanata  ed  emana  le    relative  decisioni;  d)  in  collaborazione  con  il  Dipartimento    delle  istituzioni,  affinché  i   poligoni    di  tiro  risanati   ed   emana  le    relative  decisioni;  e)   i  rapporti  con   l’autorità  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                SPAAS
                            Art.  3  La  Sezione   della   protezione  dell’aria,  dell’acqua  e   del  suolo  (in  seguito  SPAAS):  a)  nell’ambito  di    applicazione  di    questo   regolamento,  le decisioni  non  altrimenti  attribuite  competenza  ad  altre  autorità;  b)  ai    Comuni  e alle  altre  autorità  o   enti   incaricati  dell’esecuzione  di compiti  di    applicazione  necessaria   assistenza  e   consulenza,  con  facoltà  di    emanare   apposite  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                UPR
                            Art.  4  L’Ufficio  della   prevenzione  dei  rumori  (in seguito   UPR):  a)  o fa determinare  le    immissioni  foniche  esterne  degli   impianti  fissi  (art.   36   OIF);  b)  la    conformità   con  le    norme  della  LPAmb  e   dell’OIF   degli  impianti  fissi   nuovi  o   modificati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 segg.   OIF)   e   di quelli  esistenti  (art.  13  segg.  OIF),  con   facoltà   di richiedere   al loro  titolare  presentazione   di rapporti  o   perizie  atti   ad  attestarla  (art.  46   cpv.   1   LPAmb);  c)  i  controlli  dopo  la  messa  in  esercizio  degli  impianti  nuovi,  modificati    (art.  12  OIF)  o  (art.  18  OIF),    con  facoltà  di  richiedere  al  loro    titolare  la  presentazione  di  rapporti  o  atti  ad  attestarne   la    conformità  (art.  46  cpv.  1 LPAmb);  d)  e   aggiorna   i  catasti   dei  rumori   delle  strade  (art.  37   OIF);  e)  i  preavvisi  in    materia  di inquinamento  fonico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
                            Art.  5  1  I  Comuni:  fonico    delle    strade  comunali    e    dei  relativi  provvedimenti  d’isolamento  acustico  edifici,  coordinando  i  loro  interventi   con  quelli  del   Cantone;  b)  i  gradi  di    sensibilità  al rumore  nell’ambito   delle  procedure  pianificatorie  (art.  44   cpv.  OIF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Municipi:  a)  se  del  caso  mediante  ordinanza,  i  provvedimenti  idonei  ad   evitare  o limitare  i rumori  causati    segnatamente  da  apparecchi    e    macchine  mobili,    lavori  edili,  agricoli  e    di  manifestazioni,  schiamazzi    e    animali;    sono    esclusi  i  cantieri    relativi  ad  opere  da   autorità  federali   e cantonali;  b)   la    limitazione   delle  emissioni  e   il risanamento:  -  degli  impianti   tecnici   degli   edifici,  -  delle  altre  installazioni  non  mobili  che  non  rientrano  negli    allegati  dell’OIF,    il   cui  esercizio  provoca  rumore   esterno;  c)   i provvedimenti  per  limitare  le    emissioni  moleste  provocate   dagli  esercizi  pubblici;  1  d)  quanto  stabilito   nell’art.   4   lett.  a, c   nell’ambito  delle  competenze  sopra   elencate;  2  e)  con  l’UPR   per  l’allestimento  del  catasto   dei   rumori  delle  strade  comunali  (art.  37  Titolo  III  Disposizioni  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attribuzione  dei  gradi  di  sensibilità  al    rumore  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attribuzione  dei  gradi  di  sensibilità  al  rumore  nei  casi  di  cui  all’art.  44  cpv.  3  OIF  è  decisa  dall’autorità  decisionale  competente  (art.  7   RLaLPAmb),  tenendo  conto  dell’avviso  dell’UPR.  Quando  ciò  non  fosse  possibile,  la    decisione   compete  alla  SPAAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  Comune  deve  essere  garantito  il   diritto  di    esprimersi  preventivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manifestazioni  pubbliche  Art.  7  1  Le  manifestazioni  pubbliche  sono  da  programmare  in  modo    che  le  emissioni  siano  tollerabili  dal   vicinato.  Gli  orari,  le date,  la    durata   ed  i  livelli  sonori  ammissibili  delle   manifestazioni  sono  da  definire  di    conseguenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Soggiacciono  al  presente  regolamento    le  manifestazioni  aperte  al  pubblico    e  suscettibili  di  provocare  immissioni  foniche  moleste,  quali  concerti,  manifestazioni  motoristiche,  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzatore  deve  inoltrare  una  richiesta    d’autorizzazione  al  Municipio  prima  di  assumere  impegni  vincolanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organizzatore  di    manifestazioni  che  si   svolgono   più  volte  sull’arco  di    un  anno  ad  intervalli  regolari,  deve  inoltrare  al    Municipio  un  programma  di    massima  delle  manifestazioni  che  si    svolgeranno  nei  successivi  12   mesi  e   mantenerlo  aggiornato  comunicando   tutti  i mutamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Municipio  coordina   la    presente  procedura   d’autorizzazione  con  quanto  prescritto  dal  regolamento  concernente  la    protezione  dagli  stimoli   sonori   nell’ambito  di    manifestazioni  del  10   novembre  2021  (RSS).  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   manifestazioni  di    interesse  regionale   devono  essere  preavvisate  dalla   SPAAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  ed   apparecchiature  mobili  rumorose  Art.  8  1  Nelle  zone  edificabili  a  destinazione    residenziale,  le  attività  che  possono  causare  immissioni  foniche  moleste  devono  essere  limitate  al    massimo  possibile,  attraverso   la    definizione   di  giorni,  orari   e   durata  adeguati  per  il   loro  svolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   attività   rumorose   sono  vietate  dalle  ore  19.00  alle  7.00  e nei  giorni  festivi.  I  lavori  edili  rumorosi  sono  di    regola  vietati  anche  il   sabato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Municipi  possono   adottare,  ordinanza,  provvedimenti  più  restrittivi.  Titolo  IV  Disposizioni  finali  e   transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    20.3.2007;  in    vigore   dal  29.5.2007  -  BU  2007,  423.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.   modificata  dal  R    10.11.2021;  in vigore   dal  12.11.2021  -  BU   2021,  328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  12.11.2021  - BU  2021,  328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9  Ottenuta  l’approvazione    federale,  4  il  presente  regolamento  è    pubblicato  nel    Bollettino  ufficiale  delle  leggi    e    degli  atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  contemporaneamente  alla  legge  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale  sulla  protezione  dell’ambiente  del  24    marzo  (LaLPAmb).  Pubblicato  nel   BU  2005  ,  344.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Approvazione  federale:  28  settembre  2005  -  BU  2005,  346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata   in vigore:  1.1.2006   -  BU  2005,  341.