Decreto esecutivo sui provvedimenti inerenti alle scuole comunali in materia di contenimento del contagio da COVID-19
                            Decreto  esecutivo  sui  provvedimenti  inerenti  alle  scuole   comunali in  materia di  contenimento  del   contagio  da  COVID-19  (del  2   dicembre   2021)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  articoli  6, 40  e   75  della  legge  federale  sulla   lotta   contro  le    malattie  trasmissibili   dell’essere  umano  del  28   settembre  2012  (Legge  sulle  epidemie,  LEp);  visto  l’articolo  102  dell’ordinanza  concernente  la  lotta  contro  le  malattie    trasmissibili    dell’essere  umano  del  29   aprile  2015  (Ordinanza  sulle  epidemie,  OEp);  vista l’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare  d  el 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);  visto  l’articolo  40b  della  legge  cantonale  sulla   promozione  della   salute  e   il   coordinamento  sanitario  del  18   aprile   1989  (Legge  sanitaria,  LSan),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente   decreto  esecutivo  stabilisce   provvedimenti  nel  settore  scolastico  pubblico  e  privato  al    fine   di    combattere  l’epidemia  di    COVID-19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  provvedimenti  definiti  dal  presente  decreto  esecutivo  sono  di  complemento  a   quanto  previsto  dall’ordinanza  COVID-19    situazione  particolare    del  23  giugno  2021    e  dalle    altre  disposizioni  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  della  mascherina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   le    classi   IV e V   delle   scuole   elementari  pubbliche  e   private   parificate,  nonché   per  le  classi  che  accolgono  allievi  di  pari  età  nelle    scuole  elementari  private  non  parificate,  è   decretato  l’obbligo  per  gli  allievi  di    portare   una  mascherina  facciale  all’interno  degli   istituti  scolastici,  nonché  nel  corso   delle  attività  scolastiche  svolte  in    immobili  terzi  esterni  alla   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’insegnamento  avviene   in    pluriclassi   frequentate  anche  da   allievi  più  piccoli  di quelli  menzionati  al  capoverso  1,    l’obbligo  si    estende  anche  agli  allievi   di III    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  eccezioni  Art.  3  1  Con  riferimento  all’articolo  2, sono  esentati  dall’obbligo  di    portare  la mascherina  facciale  gli  allievi  per  i  quali  i  genitori  possono    provare    che    per    motivi  particolari,  segnatamente  di  natura  medica,  i  loro  figli  non  la possono  portare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quale   prova  dei  motivi  di natura  medica  è   richiesto  un  attestato  rilasciato   da   un  professionista  della  salute  abilitato  all’esercizio   della  professione  sotto  la    propria  responsabilità  professionale  secondo  la  legge   federale  sulle  professioni  mediche  del  23  giugno  2006  o la    legge  federale  sulle  professioni  psicologiche  del  18  marzo  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atti  delegati  Art.  4  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della   cultura   e   dello  sport   definisce   un   modello  di piano  di  protezione  con  le    prescrizioni  minime  che  devono  essere  trasposte  nei  piani  di    protezione  degli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  prescrizioni  possono  riferirsi   anche  ad  ambiti  non  direttamente  connessi  con  quanto  previsto  dal  presente  decreto    esecutivo,    segnatamente  al  personale  attivo  negli  istituti  scolastici    e  all’organizzazione  delle   materie  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  5  Le  violazioni  delle   disposizioni  del  presente  decreto  esecutivo  e   degli  atti  delegati   sono  perseguibili  penalmente  secondo  l’articolo  83  LEp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e durata  Art.  6  Il   presente  decreto  esecutivo  è    pubblicato  nel    Bollettino  ufficiale  delle  leggi,    entra  in  vigore  il   6   dicembre  2021   e resta  in vigore  fino  al    23  dicembre  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2021  ,  362.