Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta
                            Regolamento  di applicazione  della   legge   federale   sull’imposta federale   diretta  (del  18  ottobre  1994)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’articolo  323  della  legge  tributaria  del  21  giugno  1994   (LT),  1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  applicabile  Art.  1  Per  l’organizzazione  e   la    procedura   in    materia  di    imposta  federale  diretta,  per  quanto  non  disciplinato  dal  diritto  federale  o dal  presente  regolamento,  si applica  per  analogia  il diritto  cantonale  che  disciplina   le    imposte  ordinarie  e le imposte  alla   fonte  delle  persone  fisiche  e   giuridiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  per  il   conteggio  dell’imposta  alla  fonte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  89  e   101   LIFD)  Art.  2  L’Ufficio  delle  imposte  alla   fonte  esegue  annualmente  il   conteggio   dell’imposta  federale  diretta  trattenuta  alla  fonte.  Art.  3  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  cantonali  dell’imposta  federale  diretta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  104   LIFD)  Art.  4  1  La  Divisione  delle  contribuzioni     è  designata  quale  amministrazione  cantonale  dell’imposta  federale  diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  Uffici  circondariali   di  tassazione  sono  designati  quale  autorità  di  tassazione  per  l’imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio    di  tassazione  delle  persone  giuridiche    è    designato  quale  autorità    di  tassazione    per  l’imposta  sull’utile  e sul  capitale  delle  persone  giuridiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   delle  imposte   alla   fonte  è designato   quale   autorità   di    tassazione   per  le imposte  alla  fonte  di  determinate  persone  fisiche  e   giuridiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Ufficio   esazione  e   condoni  è   designato   quale  autorità  competente  per  la    riscossione,  la garanzia  e  il   condono  dell’imposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5bis  L’Ufficio  giuridico  della  Divisione  delle  contribuzioni  è   designato  quale  autorità  competente  per   il  riconoscimento  di esenzione  dall’imposta   delle   persone  giuridiche  di    cui   alle  lettere  g)  e h)  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  LIFD.  Le  richieste  di    esenzione  vanno  presentate  per  iscritto.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   Camera  di    diritto   tributario  del  Tribunale  di    appello  è designata  quale  commissione   cantonale  di  ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            (art.  104a   LIFD)  Art.  4a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Controllo  cantonale  delle    finanze  è  designato  quale  organo  di  vigilanza  finanziaria  indipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Controllo  cantonale  delle    finanze  è   competente  per    la  verifica  formale  della    regolarità  e   della  legalità  della   riscossione  dell'imposta  federale  diretta  e   del  versamento   della  quota  spettante   alla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici   in  materia   d’imposta  alla  fonte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  139   cpv.  2   LIFD)  Art.  5  In  caso  di vertenze  fondate  sia  sul  diritto   federale  che   sul   diritto  cantonale,  è   applicabile  la  procedura  cantonale  in    materia   di rimedi  giuridici  dell’imposta  alla  fonte  (art.   212  LT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici   in  materia   di  riscossione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  162   e   164  LIFD)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    9.12.2009;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2009,  537.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  abrogato  dal  R    18.11.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016   -  BU  2015,   581.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   introdotto  dal  R    6.5.2015;  in vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2015,  222.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dal  R    17.12.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   566.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5a  5  Contro  i   conteggi  definitivi    in  materia  di  imposta  federale  diretta  di  competenza  dell’autorità  cantonale  di riscossione,  è data  facoltà  di reclamo  alla  stessa  autorità  e   di ricorso  alla  Camera  di diritto  tributario  entro  i  termini   stabiliti   dagli   articoli  206  e 227  LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici   in  materia   di  condono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  167   LIFD)  Art.  5b  6  Alle  decisioni  di  condono  in  materia  di  imposta    federale  diretta  di  competenza  dell’autorità  cantonale   di    condono,  si    applicano  i  rimedi   giuridici   previsti  dall’articolo  246  capoverso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  procedurali  (art.  144   cpv.  5   LIFD)  Art.  6  7  Le  decisioni    della  Camera    di  diritto  tributario  sono  soggette  ad  una  tassa  di  giustizia  secondo  le    disposizioni  valevoli  per  l’imposta  cantonale   (art.   231  cpv.  6   LT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allestimento  dell’inventario  e apposizione   dei  sigilli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  159   cpv.  1   LIFD)  Art.  7  L’autorità  competente  per  l’allestimento  dell’inventario  è  disciplinata  dall’art.    172  LT;  l’autorità  competente  per  l’apposizione  dei  sigilli  dall’art.   170  LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cancellazione  dal  registro   di  commercio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  171   LIFD)  Art.  8  1  Gli  Uffici  del  registro  di  commercio  informano  l’Ufficio  esazione    e  condoni    su  ogni  richiesta  di    cancellazione   di una  persona   giuridica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  Uffici  del  registro  di commercio  possono  cancellare  una  persona  giuridica  dal  registro  solo  su  autorizzazione  dell’Ufficio  esazione  e   condoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  nel   registro   fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  172   LIFD)  Art.  9  Gli  Uffici  del    registro  fondiario    procedono  all’iscrizione  del  trasferimento  di  un    fondo  alienato  da  un  contribuente  con  domicilio  o sede  all’estero  soltanto   se  vi è   l’attestazione   dell’Ufficio  esazione  e   condoni  comprovante    che  le  imposte  relative  al  possesso  e   all’alienazione    del  fondo  sono  state   pagate  o   sono  coperte  da  adeguate  garanzie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Violazione  degli   obblighi  procedurali  e   sottrazione  d’imposta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  182   cpv.  4   LIFD)  Art.  10  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  procedimenti  per  la  violazione  degli  obblighi  procedurali    (art.    174  LIFD)  sono  di  pertinenza  delle  autorità   di    tassazione  e   degli  altri  uffici  competenti  per  materia;  i procedimenti  per  il  ricupero    d’imposta  (art.  151    LIFD),  le  procedure  semplificate  di  ricupero    d’imposta    per  gli  eredi  (art.  153a  LIFD),   le autodenunce  esenti  da  pena  (art.  175  cpv.  3 e 181a   LIFD)  e   le altre  procedure  penali  amministrative  (art.  175-180  LIFD)  sono  di competenza  dell’Ufficio  delle  procedure  speciali,  salvo  nei  casi  di  contravvenzioni  fiscali  di  lieve   entità  (procedura  semplificata  per   casi  bagattella)  che  possono  essere  decisi  anche  dalla  competente  autorità  di    tassazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  semplificata   per  casi  bagattella  è   applicabile,  di    principio,  a tutti   i  casi  di lieve  entità  di  cui  agli  art.  175  cpv.  3,  175  cpv.  4,  175  cpv.  1-2,  176  e  153a  LIFD,    ove    il  contribuente,  rispettivamente  l’erede,  abbia  chiesto  l’applicazione  di questa  procedura,   abbia  firmato  il   verbale   di  audizione  e   gli  importi   non  dichiarati  non  superino   (condizioni  cumulative):  a)  –   di reddito  lordo  non  dichiarato,  per  ogni   periodo  fiscale,   per  un   massimo,   nei  periodi  non  prescritti,  di fr.  100’000.–;  b)    di  sostanza    lorda    non  dichiarata,  per  ogni  periodo  fiscale,    per  un    massimo,    nei  fiscali   non  prescritti,  di    fr.  2’000’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  11  È   abrogato  il   decreto  esecutivo  istituente   gli  organi  di    tassazione,  di    istanza  cantonale   di  ricorso  e   di riscossione   dell’imposta  federale  diretta  del  26  gennaio  1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  modificato  dal  R    6.5.2015;  in  vigore  dal  1.1.2015  - BU   2015,  222;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                537.
6
                            Art.  introdotto   dal  R    6.5.2015;  in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2015,  222.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dal  R    10.11.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    30.11.2016;  in vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,  501.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  Questo  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli   atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  e   entra  in vigore  il 1° gennaio  1995.  Pubblicato  nel   BU  1994  ,  564.