Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
                            Regolamento  della  legge  d’applicazione  della  legge   federale  concernente   le misure  collaterali  per   i  lavoratori  distaccati   e   il   controllo  dei salari minimi  previsti  nei   contratti   normali  di  lavoro  e della   legge federale  concernente i  provvedimenti  in  materia   di  lotta  contro  il lavoro  nero  1  (del  24  settembre  2008)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   d’applicazione  della   legge  federale  concernente   le  misure  collaterali  per  i lavoratori  distaccati  e   il   controllo  dei  salari  minimi   previsti  nei  contratti  normali   di    lavoro  e della   legge  federale  concernente  i  provvedimenti  in    materia  di    lotta  contro  il   lavoro  nero  dell’11  marzo  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  decreta:  Capitolo  primo  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  finanze   e   economia  Art.  1  Sono  incaricati  dell’esecuzione  della   legislazione  federale  e   cantonale  in    materia  di    legge  sui  lavoratori   distaccati  e   legge  contro  il lavoro  nero  il Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia,  Ufficio  per  la    sorveglianza  del  mercato  del  lavoro   (USML)   e Ufficio  dell’ispettorato  del  lavoro  (UIL).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  per  la    sorveglianza  del  mercato   del  lavoro  Art.  2  L’USML  è competente  per:  a)  dei  diversi  organi  di    controllo;  b)  delle  segnalazioni  e   l’attribuzione  di compiti  d’accertamento   all’UIL;  c)  di notifica  prevista   per  i  lavoratori   dipendenti  distaccati  (art.   6   LDist),  i prestatori  di  indipendenti  e   i  lavoratori   dipendenti   presso  un  datore  di lavoro  svizzero  che   esercitano  lucrativa   fino  a   3   mesi   o 90  giorni  lavorativi   per  anno   civile;  d)  di  sanzioni    per  violazioni  dell’obbligo  di  notifica  di  cui  alla  lettera  c)  e   per  dell’art.    12  cpv.    1  lett.  c)  LDist,  limitatamente    ai  casi  di  mancato  pagamento  della   sanzione  amministrativa  passata  in giudicato   a   seguito  di infrazioni  all’art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  e)  d’esclusione   dagli  appalti  pubblici  e   di    riduzione  degli  aiuti  finanziari  (art.   13  LLN);  f)  dei  compiti  attribuiti  al segretariato  permanente  della  Commissione  tripartita  (art.  LLDist-LLN  );  g)  preparatori  e   la redazione   dei  contratti  di    lavoro  normali   ai    sensi  dell’art.   360a  CO;  h)    la  formazione  e   l’organizzazione  dello  scambio  di  dati    con  enti  o  strutture  di  in particolare  con  l’Osservatorio  del  mercato  del  lavoro;  i)  dei  rapporti  di    attività;  j)  le  decisioni  e   svolgere  i  compiti  che  l’ordinamento  federale  e cantonale  non  riserva  ad  altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  dell’ispettorato   del   lavoro  Art.  3  L’UIL  è competente  per:  a)  previsti  dalla  legislazione  federale;  b)  delle  sanzioni  previste  dagli  art.  9   e   12   LDist,  ad   eccezione  delle  sanzioni  di  dell’USML    di  cui    all’art.  2   lett.  d)  del  presente    regolamento,    e  la  comminazione  contravvenzioni   giusta  l’art.  18  LLN;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  c)  degli  atti  all’autorità  penale  nei  casi  previsti  dalla  legislazione  federale  (art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    26.11.2014;  in    vigore   dal  28.11.2014  -  BU  2014,   500.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    26.11.2014;  in    vigore   dal  28.11.2014  -  BU  2014,   500.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  20.12.2013  -  BU   2013,  557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  20.12.2013  -  BU   2013,  557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  che  la    legislazione  federale  attribuisce  alla  Commissione  tripartita  per  quanto  riguarda  disposizioni  di un  contratto  normale  di    lavoro  sui  salari  minimi  ai    sensi  dell’art.  360a   CO  e le  dell’art.   360b   CO  inerenti  all’osservazione  della   situazione  sul   mercato   del  lavoro;  5  e)  delle  decisioni  di    cui  all’art.  1b   cpv.   2   LDist;  6  f)  di emolumenti  giusta  l’art.  16  LLN.  7  Capitolo   secondo  Commissione  tripartita
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            Art.  4  1  La  commissione  tripartita  è   composta  da  9   membri:  3   in rappresentanza  dei  datori   di  lavoro,  3   in    rappresentanza  dei   lavoratori  e   3 in rappresentanza   del  Cantone.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  sono  nominati  dal  Consiglio  di    Stato  su  proposta  delle  parti  rappresentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidenza
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presidenza  è decisa  dalla  commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   presidenza  ruota,  di    principio,  a   turno  per  la    durata  di due  anni  tra  le    parti  rappresentate.  Sono  possibili  ulteriori   periodi  di mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione   organizza  liberamente   il proprio  funzionamento  interno,  segnatamente  riguardo  alle  convocazioni,  alle   deliberazioni,  alla   redazione  dei  verbali,  alla  costituzione   di    gruppi  di  lavoro  e   ai    contatti   con  enti  e   servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  adotta  a   tale  proposito  un  regolamento  che  viene   approvato  dal  Consiglio  di    Stato.  Capitolo   terzo  Organizzazione  e   procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  7  1  Le  autorità   e le    organizzazioni  tenute  a   collaborare  nell’esecuzione  della  LDist  (art.   8) e  della  LLN  (art.  11  e   12)  trasmettono  per  iscritto  all’USML  le    informazioni  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’USML   trasmette  alle  autorità  competenti  nei  singoli   settori   le    informazioni  di    loro  pertinenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  dei  dati  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  organi   d’esecuzione  elaborano   i  dati  di    cui  all’art.   7   conformemente  alla  legislazione  federale  e   secondo   le    istruzioni  dell’USML.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  elenchi   dei  datori  di    lavoro  sanzionati   in    virtù  della   LDist  e/o  della   LLN  sono  resi  accessibili  al  pubblico  tramite  procedura  di    richiamo  sul  sito  dell’amministrazione   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Emolumenti  e   tasse   di  decisione  Art.  9  1  Per    i   controlli  che  permettono  di  constatare  un’infrazione    alla    LDist  e    alla  LLN  è  prelevato  un  emolumento  determinato  in base  ad  una   tariffa  oraria  di    150   franchi.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni  relative  alle  sanzioni  amministrative   e   alle  contravvenzioni  di    cui  agli  art.  2 lett.   d-e  e 3  lett.  b   sono   assoggettate  a una  tassa  di giustizia  da  20  a   2000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  degli  interlocutori  sociali  Art.  10  Il   Consiglio  di  Stato    può  sottoscrivere  con  gli  interlocutori  sociali    che  hanno    diritto  a  un’indennità  per  le  spese    causate  dall’applicazione  della  legge    sui  distaccati,  in  aggiunta  all’esecuzione  abituale  dei   CCL  dichiarati   di forza  obbligatoria  a   livello  cantonale,  una  convenzione  che  stabilisce   l’ammontare  dell’indennità  e   il numero  di    controlli  da  effettuare  nello  specifico   settore.  Capitolo  quarto
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Lett.  modificata   dal  R    26.11.2014;  in  vigore  dal   28.11.2014  - BU  2014,  500;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lett.  reintrodotta   dal  R    18.12.2019;  in    vigore   dal  20.12.2019  -  BU  2019,   440;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  371;  BU   2014,  500.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   introdotta   dal  R    18.12.2019;  in    vigore  dal  20.12.2019  - BU  2019,  440.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    16.2.2022;  in vigore   dal  1.3.2022  - BU  2022,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art.  modificato  dal  R    23.8.2016;  in    vigore   dal  26.8.2016  - BU  2016,  385.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    26.4.2017;  in    vigore  dal   28.4.2017  - BU  2017,  124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  finale  Art.  11  Il   presente  regolamento,  unitamente  al  suo  allegato  di  modifica    di  altri  regolamenti,  è  pubblicato  nel   Bollettino  Ufficiale  delle   leggi  e   degli   atti   esecutivi  ed  entra  immediatamente   in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Pubblicato  nel   BU  2008  ,  560.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Entrata  in    vigore:  26   settembre  2008  -  BU  2008,  560.