Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia
                            Decreto   esecutivo  concer  nente  la    legge  sugli   assegni di  famiglia  del  21  dicembre  2022  (stato  1°  gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.   49  della  legge  sugli  assegni  di    famiglia  del  18  dicembre  2008,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo  massimo  annuo  dell'assegno  integrativo  Art.  1  Per  gli  anni   2023   e   2024  sono  applicati   i  seguenti  massimali:  a)  il   primo  ed  il   secondo   figlio  9'539  franchi;  b)  il   terzo  ed   il   quarto   figlio  6'359  franchi;  c)  ogni   ulteriore  figlio   3'180  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  decreto  esecutivo  è   pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale  delle   leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  entra  in    vigore  il   1° gennaio  2023  e   resta  in vigore  fino  al 31   dicembre  2024.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  333.