Regolamento della formazione professionale e continua
                            Regolamento  della formazione   professionale e continua  del  1°  luglio  2014  (stato  1°  gennaio  20  23)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  generale  della  formazione  professionale  Art.  1  1  La  direzione  generale   della   formazione  professionale  compete   al Consiglio  di    Stato,   che  la  esercita  per  mezzo    del  Dipartimento  dell’educazione,  della    cultura    e    dello  sport  (di  seguito  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  esercita  le  competenze    delegate  per    mezzo  della  Divisione    della    formazione  professionale  (di  seguito    Divisione)  e    delle  unità    ad  essa    sottoposti,    in  specie  delle  sezioni  di  formazione  ovvero:  a)  della  formazione  industriale,   agraria,  artigianale  e artistica;  b)  della  formazione  commerciale  e   dei  servizi;  c)  della  formazione  sanitaria   e sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni
                            Art.  2  1  Nell’esecuzione  dei  suoi  compiti  di  formazione  professionale  il   Dipartimento  si    avvale  anche  della  collaborazione  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  e i  suoi  servizi  collaborano  con  tutti  i  servizi  dello   Stato  confrontati  con  problemi  di  formazione  professionale  e continua,   segnatamente   nel  campo  della  promozione  dell’occupazione.  TITOLO  II  Obbligo   formativo  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  2a  3  1  Fino    al  compimento  della    maggiore  età  tutte  le  persone  residenti  nel  Cantone  sono  tenute  all’obbligo  formativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  formativo  è   adempiuto  se  l’allievo  alternativamente:  a)  un  pretirocinio  ai sensi  dell’art.   3;  b)  una  scuola  postobbligatoria  pubblica   o   privata  autorizzata;  c)   sottoscritto  un  contratto  di tirocinio  per  una  formazione  professionale  di    base  a tempo  pieno  in modalità  duale  in azienda;  d)   un  corso   o un   periodo  dedicato  allo   studio  di    una   lingua  seconda;  e)   sottoscritto   un  progetto  formativo  individuale  ai    sensi  dell’art.  2b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  formativo  individuale  Art.  2b  4  1  Le  persone  astrette  all’obbligo   formativo  hanno  diritto  a   beneficiare  di una  consulenza  e  di  un  bilancio  delle  competenze  e    ad  essere  accompagnate  attraverso  un    progetto  formativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    progetto  formativo  individuale  definisce  le  misure  d’accompagnamento,  le  facilitazioni  che  possono  essere  offerte  per    la  realizzazione  del    progetto  e   lo  scadenzario  delle    modalità  e   delle  attività  per  la    sua  realizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  misure  di    accompagnamento  sono   segnatamente:  a)   o stages  d’orientamento  e   formativi  previsti  tramite  accordi   con  scuole,  aziende  e   enti  scopo  di    lucro;  b)  formativi  finalizzati  all’apprendimento  o   a   un  miglioramento  delle   competenze   di base  per   iniziare   una  formazione  postobbligatoria  di    base;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Titolo  modificato   dal   R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  introdotto   dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   destinate  a favorire  il   recupero  o   lo    sviluppo   dell’autonomia   e   delle  competenze  sociali  persona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    progetto  formativo  individuale  è   sottoscritto    dalla  persona  astretta  all’obbligo  formativo    e  dalle  persone  responsabili  del  servizio  designato  giusta   l’art.   2c,  che  si    avvalgono  della  collaborazione  dei  servizi  pubblici  e   privati  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  e   accompagnamento  Art.  2c  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  riconoscimento,  il coordinamento  e la vigilanza  in  materia  di obbligo  formativo  sono  esercitati  dal  Dipartimento   tramite  la Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  designa  il   servizio  incaricato  della  consulenza  e dell’accompagnamento   dei   giovani  di  cui  all’art.   2b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseguenze  dell’obbligo  formativo  Art.  2d  6  1  Le  persone  astrette  all’obbligo  formativo  sono  contattate  appena  possibile  dal  servizio  designato  dal  Dipartimento  unitamente  ai    loro  genitori   per  un   colloquio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   colloquio,   che  serve  a discutere  della   situazione,  è   obbligatorio;  se  necessario,  il   servizio  decide  di  organizzarne  altri,  anch’essi  obbligatori,  eventualmente  coinvolgendo  professionisti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  2e  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  la    persona   astretta  all’obbligo  formativo  e/o  i  suoi  genitori,  senza  validi  motivi,  non  si  presentano  a   uno  o più  colloqui,  rispettivamente  non   danno  seguito  alle   misure  previste   dal  progetto  formativo  individuale,  il   servizio  incaricato  emette  un  ammonimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   persona  astretta  all’obbligo  formativo  e/o  i  suoi  genitori  devono  essere   sentiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  l’ammonimento,  in caso  di    rifiuto  ad  ottemperare  agli  obblighi   di    cui   all’art.  6,  il Dipartimento  può  infliggere  ai genitori  multe  fino  a   1’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  di    persistenza  del  rifiuto,  la situazione  è   segnalata  alle  autorità  di    protezione.  TITOLO   III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Formazione  professionale  di  base  Capitolo  primo  Pretirocinio
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  pretirocinio  è   destinato   ad  allievi  di    ambo  i  sessi  che,  assolto  l’obbligo  scolastico,  non  sono  in    grado  di iniziare  un   tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  dura  di  regola  un  anno  e   si    articola,  a   seconda  delle  ragioni  alla    base  dell’impossibilità    di  iniziare  il   tirocinio,  in    tre   tipologie:  a)  di  orientamento,  per    allievi  che  non  hanno    maturato  una  scelta  definitiva  di  professionale  o non  hanno  trovato  un  posto  di tirocinio;  b)  di  motivazione,  per    allievi    al  beneficio    di  provvedimenti  della  legge    federale  obbligatoria  contro    la  disoccupazione  e    l’indennità  per  insolvenza    del  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982   (LADI);  c)  di    integrazione,  per  allievi  immigrati  con  difficoltà   linguistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    pretirocinio  alterna  periodi  di  formazione  scolastica  teorica,  a  pratica    in  laboratori  scolastici  e  stage  in    aziende   o   corsi  interaziendali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’arco   dell’anno   la parte  di    pratica   deve  raggiungere  di regola  mediamente  tre  giorni  su  cinque  della  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di ammissione  Art.  4  1  La  domanda  di ammissione  al    pretirocinio  deve  essere  presentata  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   domanda  di ammissione   devono   essere  allegati,   a seconda  dell’indirizzo:  a)  gli  allievi  che  hanno  frequentato  le  scuole  cantonali,    il  giudizio  motivato  dell’orientatore  sull’opportunità  di    seguire   tale  corso;  b)  dei  servizi   cantonali   del  mercato  del  lavoro;  c)  delle  autorità  scolastiche  attestante   l’iter  scolastico  seguito  dal  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  introdotto   dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  introdotto   dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Titolo  modificato   dal   R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Divisione  esamina  la  domanda,  se  del  caso  chiede  informazioni  alle  autorità  scolastiche  che  interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  e   periodi  di  pratica  Art.  5  1  L’insegnamento   viene   impartito  da  docenti  particolarmente  qualificati   nell’ambito  di un  istituto  scolastico  specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  comprende    materie  di  cultura  generale  e  di  orientamento  professionale,    secondo  un  programma  commisurato  alle  attitudini   degli  allievi  e si    conclude  con   una  valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla   fine   dell’anno  scolastico   l’istituto  trasmette   alla   Divisione  un   rapporto  dettagliato  che   attesta   il  grado  di    preparazione   nelle  materie  scolastiche  e   le    possibilità  di    collocamento  professionale  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  periodi   di  pratica  (stages  professionali)  si    possono  tenere  in  aziende   pubbliche   o private,  come  pure  nei  centri  professionali   riconosciuti  dall’autorità  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  6  L’allievo  ammesso  al    pretirocinio  deve  presenziare  regolarmente   alle  attività  scolastiche  e  lavorative  proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orientamento  e   collocamento  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo  in  pretirocinio  compie  ogni  sforzo  d’intesa  con  i   docenti,  gli  orientatori  professionali  ed  eventualmente  gli  ispettori    del  tirocinio,    affinché    entro  il  termine  dell’anno  possa  stipulare  un  contratto  di    tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  durante  il   corso,  prima  della  fine  dell’anno   scolastico,   egli  sottoscrive  un   contratto   di tirocinio,  viene  esonerato  dalla  frequenza  al pretirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attestato
                            Art.  8  Alla  fine  del    corso  la  Divisione  rilascia    all’allievo  un  attestato  di  frequenza  in  cui  sono  indicati  i  giorni  di    scuola,   le materie  trattate,  gli  stages  seguiti   e le valutazioni  della  parte  scolastica  e  della  parte   pratica  valutabile.  Capitolo   secondo  Contratto   di  tirocinio  e   ordinanza   in materia  di  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  di  assunzione  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assunzione  di  una  persona  in  formazione  deve  avvenire  al  più  tardi  con  l’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  fondati  motivi  l’assunzione    può    avvenire    più  tardi,  fino  al  31  ottobre;    successivamente  ciò    è  possibile  solo   con  l’autorizzazione  della   Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contratto
                            Art.  10  1  Il  contratto  di  tirocinio  per  l’assunzione  di  una  persona  in  formazione  deve  essere  inoltrato  alla  Divisione  in tre  esemplari  sui   moduli  ufficiali  prima  dell’inizio  del  tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione,  dopo   aver  provveduto  d’intesa   con  le    parti  alle  eventuali   correzioni  o completazioni,  approva  il   contratto  e   ne  rinvia  una   copia  a   ciascuna  delle  parti.   La  terza  copia  del  contratto   resta  alla  Divisione  e   fa    stato  in    caso  di    contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   successiva  modifica  del  contratto   di    tirocinio  convenuta  tra   le    parti  deve  essere   notificata  alla  Divisione  per  approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroghe  all’età  minima  Art.  11  1  Il  contratto  di  tirocinio  per  l’assunzione    di  una    persona  in  formazione    che  non  ha  compiuto  15  anni  ma  li   compie   entro  l’anno   civile   deve   essere  corredato  di un   certificato  medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approvazione  del  contratto  di  tirocinio  e   l’inizio  della  formazione  pratica    sono  subordinate  alla  decisione  dell’autorità  cantonale  in    materia  di legislazione   sul  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordinanza  in  materia  di  formazione  e   documentazione  dell’apprendimento  Art.  12  1  Le  scuole  professionali  o  le  organizzazioni  del  mondo    del  lavoro  (di  seguito  OML)  competenti  consegnano  alle  persone  in  formazione  una    copia  dell’ordinanza  in  materia  di  formazione  e   la documentazione  dell’apprendimento,  le presentano  e ne   promuovono  la  regolare  consultazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  formatore  in  azienda  segue  regolarmente  l’allestimento  della  documentazione  stesura,  controlla  e   firma  la    documentazione   nei   termini  stabiliti  dalla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’ordinanza,  rispettivamente  il   piano    di  formazione,  prescrive    la  tenuta  del  libro  di  lavoro,    il  formatore  in  azienda  lo  mette  a   disposizione  gratuitamente,  concede  il  tempo  necessario  per  la  stesura  e   lo    controlla   regolarmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Divisione  tiene  la raccolta   dei  regolamenti,  rispettivamente  delle  ordinanze  sulla   formazione   e  dei  piani  di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  di  formazione  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  professioni  dove  non  è previsto  uno  specifico  rapporto  di formazione,  la Divisione  invia  semestralmente  alle    aziende  formatrici  i  moduli    per  la  stesura  del  rapporto  di  formazione  standard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   formatore  in    azienda  allestisce  il rapporto  sulla  scorta  della  documentazione  dell’apprendimento,  lo  discute  con   la persona   in formazione  e,  se  questa  è   minorenne,   lo  invia  firmato  da   entrambi  al  rappresentante  legale   affinché  lo    sottoscriva  e   ne  rinvii   una  copia   firmata   al    formatore  in azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  rapporti  di    formazione  devono  essere  mostrati  all’ispettore  del  tirocinio  nel  corso  di ogni  visita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  ritenuto  necessario  il   rapporto  può  essere  inviato  alla  Divisione  per  sollecitarne  l’intervento;  a  sua  volta  la    Divisione  può   sollecitarne   la    presa  di    conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    direzioni  di  istituto  definiscono  le  persone  che  sono  autorizzate  a  consultare  il   rapporto  di  formazione  presso  la    Divisione.  Capitolo   terzo  Norme  durante  il   tirocinio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tempo  di  prova  Art.  14  1  La  durata  del  tempo  di prova,  che   deve  essere  indicata   nel  contratto,  è   compresa   nella  durata  del  tirocinio  e non  è inferiore  a un  mese   né  superiore  a tre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    durata  massima  del    tempo  di  prova  può  essere  eccezionalmente  prolungata,  prima  della  scadenza,  per  un  ulteriore    periodo    fino    a   3   mesi  con  l’accordo  delle  parti  e   l’approvazione  della  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  di  lavoro  Art.  15  1  L’orario  settimanale   di    lavoro   della   persona  in formazione  non  può  superare  quello  degli  altri  lavoratori   dello  stesso   ramo   che  operano  nell’azienda  formatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione  pubblica  annualmente   sul  Foglio   ufficiale   e   sul  suo  sito  la distinta  degli  orari  settimanali  delle  persone   in formazione,   rilevati  dai  contratti  collettivi  di    lavoro,   da   altre  convenzioni   o   dall’uso  locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Retribuzione
                            Art.  16  1  La  Divisione  pubblica  annualmente  sul  Foglio   ufficiale   e   sul  suo   sito   internet  la    distinta  delle  retribuzioni  delle  persone  in formazione  convenute  con  le OML.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  procedura  di    approvazione  del  contratto  la    Divisione  verifica  la    retribuzione   delle  persone  in  formazione  e   interviene  per  invitare  le    parti   ad  attenersi  a   quelle  pubblicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  assicurative  in  caso  di  infortunio  Art.  17  In  caso  di  infortunio  alla  persona  in  formazione  sono  assicurate    le  prestazioni    minime  definite  dal  Cantone  con  le    compagnie  assicurative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vacanze
                            Art.  18  Alla  persona  in    formazione  devono  essere  concesse  almeno  due  settimane   di    vacanza  consecutive.  Capitolo  quarto  Scioglimento  del  contratto  di  tirocinio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durante  il   periodo   di  prova  Art.  19  Durante  il  periodo  di  prova  il  contratto     di  tirocinio     può  essere     sciolto,  anche  unilateralmente,  con  un  preavviso  di    sette   giorni  e   immediata  notifica  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dopo  il   periodo  di  prova
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  1  Dopo  il   periodo  di    prova  il   contratto  può   essere   sciolto:  b)   per  cause  gravi;  c)    da    parte  della  Divisione,    se  appare  dubbio  il    successo  del  tirocinio  o    per  altre  dell’una   o dell’altra  delle   parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  caso,  prima  dello  scioglimento   la    Divisione  deve  essere   informata;  essa   cerca,   qualora  lo  ritenesse  opportuno,   un’intesa  per  la    continuazione   del  rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’intesa  non  può   essere  ristabilita,  la Divisione  ratifica  lo    scioglimento  e provvede,   se necessario  e  per  quanto  possibile,  affinché   la persona  in    formazione  possa  concludere  il tirocinio  presso   un’altra  azienda  formatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  un  nuovo  contratto    di  tirocinio  non    può  essere  concluso,  l’interruzione  della  formazione  è  registrata  appena  possibile  ,  ma   al    più  tardi  entro  due  mesi,  nella  banca  dati   GAGI.  9  Capitolo  quinto  Considerazione  dei  bisogni  individuali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  della  durata  del   tirocinio  Art.  21  Su  proposta  delle  parti  o   della  direzione   di    istituto,  la    Divisione  può:  a)    la  durata    del    tirocinio,  segnatamente  se  la  persona  in  formazione    ha  già  una  preliminare,  ed  esonerare    in  parte  o  totalmente  la  persona  in  formazione  dalla  scolastica  o   dei  corsi  interaziendali;  b)  la   durata     del     tirocinio,  se   gli  obiettivi  di  formazione     non  possono  essere  conseguiti  nella   durata  normale.  Capitolo  sesto  Aziende  formatrici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  ad  assumere  persone  in formazione  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  per  formare  persone   in    formazione  per  la    prima   volta  deve  essere  inoltrata  alla  Divisione  corredata:  a)   descrizione  sommaria  dell’attività  dell’azienda;  b)   certificati  professionali  e   del  curriculum  vitae  del  formatore  in azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’idoneità  dell’azienda  a formare  persone  in formazione  è   verificata   dalla  Divisione  di regola  con  la  visita  di    un   ispettore  del  tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Divisione   è competente  ad  autorizzare  un’azienda  a   formare   persone  in    formazione,  a porre  e  modificare  le  condizioni    per  l’autorizzazione  nei  casi  di  deroga    previsti  dalle  norme  federali  e    a  revocare  l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’azienda  formatrice  è tenuta  a informare  tempestivamente   la Divisione   di ogni  modifica  nel  suo  stato  connessa  con  l’autorizzazione  a   formare  persone  in    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’azienda  formatrice  che  intende  superare  il   numero   massimo  di persone  in    formazione   ammesso  deve  presentare   domanda  preventiva  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentante  del   formatore  Art.  23  1  I  formatori  in azienda  sono  persone  designate  come  tali   dall’azienda  formatrice  e   il   loro  nome  figura  nel  contratto   di    tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  formatori  in   azienda  possono  incaricare  il  personale     qualificato  presente  in  azienda  dell’insegnamento  della  pratica  professionale  alle  persone   in    formazione.  È    considerato   personale  qualificato  di    regola  unicamente  chi  ha  concluso  una  formazione  professionale  di    base  nel   settore  o  che  è   titolare   di    un  diploma   equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cessazione  dell’attività  Art.  24  Se  un’azienda  formatrice  cessa  l’attività  durante  il   periodo   di  formazione   della  persona  in  formazione,  la    Divisione  provvede  a garantire   la    continuità  della  formazione.  Capitolo   settimo  Reti  di  aziende  formatrici
                        
                        
                    
                    
                    
                Costituzione
                            Art.  25  1  Possono  essere  costituite  reti  di aziende  formatrici:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   introdotto  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   su richiesta  di    un  gruppo  di aziende;  b)  iniziativa  di OML  o   di    altri  enti;  c)   per  consentire  l’autorizzazione  ad  assumere  persone  in formazione   ad   aziende  che  dispongono  di tutti  i  requisiti   o che   hanno  un  andamento   stagionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  quadro   della  loro   attività  gli ispettori  del  tirocinio:  a)   l’esigenza  di una   rete   per  completare  di    una  persona  in    formazione;  b)  per  trovare  una   o   più  aziende   che  in    rete  soddisfino   i  requisiti   per  l’autorizzazione.  Capitolo  ottavo  Corsi   interaziendali  Sezione  1  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  26  1  I  corsi  interaziendali  (di seguito   corsi)   sono  organizzati  nel  rispetto  delle   norme  federali  dalle  OML,   di  regola  imprenditoriali  o   paritetiche,  per  il   tramite  delle  commissioni  dei  corsi  istituite  dalle  organizzazioni  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    parte    di  formazione  che  è  svolta    nei  centri  aziendali  o  interaziendali  esentati  dai  corsi  interaziendali  ed  è equivalente   ai    contenuti  di    questi  ultimi  è   soggetta  a   contributi   cantonali  e   federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  professioni   non  rappresentate   da  un’OML  la    Divisione  s’incarica,  con  la    collaborazione  delle  aziende  formatrici,  dell’organizzazione  dei    corsi  istituendo  la  commissione  o,  se  del  caso,  delegandola  a   una   scuola  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipologia
                            Art.  27  Sono  considerati  corsi  interaziendali:  a)   regolamentati  sul  piano  federale;  b)   organizzati  solo  nel  Cantone  in    assenza  della   regolamentazione  federale;  c)    supplementari,    di  consolidamento  o    di  sviluppo  delle  conoscenze  delle  persone  in  considerando  le specificità  territoriali  e   aziendali  della  regione   linguistica;  d)   integrativi  per  le    persone  in    formazione;  e)   per  ripetenti;  f)  per  candidati  singoli  alle   procedure  di qualificazione  secondo   l’art.  33  della  legge  federale  formazione  professionale   del  13   dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  delle  commissioni  dei  corsi  Art.  28  10  Le  commissioni  dei  corsi  sono  composte  di  rappresentanti  delle  OML    e  da  un  rappresentante  della  Divisione  oppure,  ove  queste  non  esistono,  da  formatori  in  azienda,  da   due  rappresentanti  della  Divisione    e   da  un  rappresentante  delle  scuole  professionali  designato  dalla  rispettiva  Sezione  di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  29  1  La  vigilanza    sui  corsi  è    esercitata    dalla  Divisione    tramite  le  sezioni    dipartimentali  competenti,  che  hanno  libero  accesso  a  tutta    la  documentazione    didattica  e    amministrativa  e  possono  convocare  in riunione   la    direzione  e i  formatori   dei  corsi.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione   assicura  che  la    formazione  nei  corsi  sia  coordinata  con  l’insegnamento  nelle  scuole  professionali.  Sezione  2  Disposizioni  organizzative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  e   segreteria  Art.  30  1  Per    lo  svolgimento  del  loro  mandato  le  commissioni  dei  corsi  si  avvalgono    di  una  direzione  e   di una  segreteria,  che  possono  essere  esercitate   congiuntamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  lo    svolgimento  dei  corsi,  direzione  e   segreteria  devono  essere   costantemente  raggiungibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calendario
10
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31  1  Il  calendario  annuale  di massima  dei  corsi   viene  stabilito  dalla   commissione  dei  corsi  formazione  e   alle  scuole  professionali  competenti.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola   il   calendario  dei  corsi   segue  quello   dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  corsi  si    svolgono:  a)   centri  di    formazione   delle  OML;  b)   centri  di    formazione   aziendali  o   interaziendali;  c)   laboratori  o   nelle   officine   delle  scuole  professionali;  d)  formatrici,  qualora  non  fossero  date  le    possibilità  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sede  dei   corsi   deve  essere  raggiungibile  con  mezzi  pubblici  e,  nel  del  possibile,  trovarsi  nelle  vicinanze  di    un  ristorante  scolastico   o di un  servizio  analogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzature  didattiche  Art.  33  Le  infrastrutture    tecniche    e  le  attrezzature    didattiche  delle  sedi  dei  corsi    devono  corrispondere  per  livello  di  qualità  a    quelle  delle  aziende  formatrici  ed  essere    aggiornate    allo  sviluppo  tecnologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Programma
                            Art.  34  1  Sulla  scorta  di    quanto  previsto  dai   piani  di    formazione  federali,   le Commissioni  dei   corsi  elaborano  un  programma  di    dettaglio,   coordinato   con  l’insegnamento  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   programma   è inviato  alla   sezione  della  formazione  competente  che   lo mette  a disposizione  degli  enti  interessati.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  35  1  Per    i  corsi  regolamentati  sul  piano  federale  fa  stato  la  durata  prevista  dal  piano    di  formazione  definito  dalla   legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sezione   della  formazione  competente,  sentita  la    commissione  dei   corsi,  approva  lo    svolgimento  di  corsi  supplementari  o   integrativi.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  di  persone  in  formazione  Art.  36  1  Il  numero  minimo  di    corsisti   per  formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali  è di    regola  di    10  unità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  professioni    con  un  numero  esiguo  di  persone  in  formazione,  per  raggiungere    l’effettivo  previsto  al    cpv.  1,  i  corsisti  di    differenti  anni  di formazione  possono   essere  raggruppati  in    un   unico  corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  37  1  La  convocazione   ai    corsi  è effettuata  dalle  commissioni  dei  corsi,  mediante  avviso  alle  aziende  formatrici   e   alla  persona   in formazione  almeno   un  mese  prima  dell’inizio,  sulla  base   degli  elenchi  messi  a  disposizione  dalle  scuole  professionali  o   dalle  sezioni  della  formazione  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   convocazione  sono  allegati:  a)   generale  del  corso;  b)  degli  eventuali  attrezzi  individuali  necessari;  c)  indicazioni    particolari  (abiti  di  lavoro,  dispositivi  di  protezione  individuali,  occhiali  di  scarpe   di sicurezza,  protezioni   auricolari  ecc.);  d)  di segnalazione  delle  assenze.  Sezione  3  Formatori  attivi  nei   corsi  interaziendali
                        
                        
                    
                    
                    
                Assunzione
                            Art.  38  I  formatori  attivi  nei  corsi   interaziendali   sono  assunti  con  l’approvazione   della  Divisione:  a)  organizzatrice,  sentito  il preavviso  della   commissione  dei  corsi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   commissione   dei  corsi  nel  caso  non  esista  un’OML  organizzatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  39  1  I  formatori  attivi  nei  corsi  interaziendali  devono  possedere  al  momento  della  loro  assunzione  i   requisiti  professionali  definiti    dalla    legislazione  federale  e  disporre  di  adeguate  competenze  pedagogiche,  metodologiche   e   didattiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccezionalmente  possono  essere  assunti  senza  tali  requisiti,  ma  con  l’obbligo  di  seguire    il   più  presto  possibile  la  formazione   definita  dalla  Divisione  e   impartita  dall’Istituto  universitario  federale  per  la    formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   commissioni  dei  corsi  provvedono  alla  designazione   e alla  formazione  di    uno  o più  sostituti  dei  formatori  titolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  formatori  attivi    nei  corsi    sono  tenuti  a  frequentare  le  apposite    occasioni  di  formazione  continua    organizzate    da  istituzioni    pubbliche,    OML    o  altri  enti    atte  ad    aggiornare  costantemente  le    loro  conoscenze  e   capacità  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  di  lavoro  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  a    tempo  pieno  i   formatori  attivi  nei  corsi  interaziendali    che  sono  impiegati  dalle  OML   per  52  settimane  all’anno,   di    cui   almeno  40  effettive,   calcolato  un   onere  di    40  ore  a settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  formatori  attivi   nei  corsi  interaziendali  con  un  grado  di    occupazione  inferiore  al 50%   sono  assunti  su  mandato.  Sezione  4  Svolgimento   dei  corsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  giornaliero  e trasferte  Art.  41  1  L’orario  dei  corsi   è   di    8   ore  giornaliere,   comprensive  di    una  pausa  di    un  quarto  d’ora  al  mattino  e   al    pomeriggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   persona  in formazione  frequenta  i  corsi  utilizzando  di    principio  i mezzi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  e   ritardi  Art.  42  1  È  fatto   obbligo  alla   persona  in formazione  di    segnalare  l’assenza  al formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali  e   all’azienda  formatrice,  che  in    seguito  la giustificherà  per  iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali    verifica  le  presenze    e    la  puntualità    delle    persone  in  formazione  per  ogni  mezza    giornata  di  corso  e   in  caso  di  assenza  prende  contatto  il   più    presto  possibile  con   il   formatore  in    azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  lavoro  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istruzione  delle  persone  in    formazione  avviene  secondo   un  piano   di lavoro  giornaliero  elaborato  dal  formatore  attivo  nei  corsi    interaziendali;  la  parte  di  attività  di  carattere  prettamente  teorico  del  piano  di    lavoro  giornaliero  può  comprendere  mediamente  al    massimo   un’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  di  lavoro,  con  l’indicazione  degli    obiettivi    di  formazione,  deve  essere    presentato    alle  persone  in    formazione  e tenuto  sempre  a disposizione   dei  membri  della  commissione  dei  corsi  o   dei  rappresentanti  della  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento  con  l’insegnamento   professionale  Art.  44  1  Per   coordinare   i  piani   di    lavoro  con  l’insegnamento  professionale  il   formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali  stabilisce  adeguati  contatti    con  i   docenti    di  conoscenze    professionali,  in  particolare  con  il   rappresentante  della  Divisione  in seno   alla  commissione  dei  corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    commissioni  dei  corsi,  in  accordo    con  la  sezione  della  formazione    competente,  convocano  almeno  una  volta  all’anno  una  riunione   di coordinamento  a   cui  partecipano  tutti   i  formatori  attivi  nei  corsi  interaziendali  e   i  docenti  di    conoscenze  professionali  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  del   formatore  dei  corsi  Art.  45  1  L’istruzione  delle  persone  formazione  avviene  con  la  costante    assistenza  del  formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali;     questi  può  assentarsi  dal  corso  solo  se   è  stato  preventivamente  autorizzato  dalla  direzione  dei  corsi,  per  giustificati  motivi  e alla  condizione  che  sia  idoneamente  sostituito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    assenza   sono  applicabili  per  analogia  le    disposizioni  del  regolamento  dei  dipendenti  dello
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  i  giorni  di  frequenza  scolastica  il  formatore  attivo  nei  corsi    interaziendali  con  un  grado  d’occupazione  pari   o   superiore  al    50%  svolge   attività  di    preparazione  o   di verifica   dei  corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando  i  corsi  si    svolgono  in  un  centro  di formazione   di  un’OML,  ogni  formatore  attivo   nei  corsi  interaziendali  con  un  impiego  pari  o    superiore  al  50%  prepara  il   materiale  per  gli  esami  pratici  intermedi  e   finali  in collaborazione  con  il   capoperiti  come  parte  delle   sue   attività  regolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  della  persona  in  formazione  Art.  46  Durante  i   corsi  la  persona  in  formazione  si  impegna    a  conseguire  gli  obiettivi  di  formazione  previsti   dal  piano   di  lavoro,  adeguandosi   alle  indicazioni  del  formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali  e mantenendo  un  comportamento  irreprensibile,   in    conformità  con  i  regolamenti  e   con  le  direttive  vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copertura  assicurativa  Art.  47  Durante  lo  svolgimento    dei  corsi  vale  per  la  persona  in  formazione    la  copertura  assicurativa  stipulata  dalle  aziende  formatrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavori  di  riordino  e di  pulizia  Art.  48  1  Compatibilmente    con  le  caratteristiche    della  professione,  le  persone  in  formazione,  sotto  la    guida  dei  formatori  attivi  nei  corsi  interaziendali,  svolgono  giornalmente  le attività  di riordino  delle  attrezzature  individuali  e   comuni,  rispettivamente  di    pulizia  dei  laboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    pulizie  correnti  degli  altri  spazi  del  centro  di  formazione  sono  organizzate  dalla  direzione  dei  corsi  e, nei  limiti  degli  importi   riconosciuti  a   preventivo,  affidate  a   personale   specializzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Visita  del  corso  Art.  49  Le  commissioni  dei  corsi   fissano  nel  programma  una  giornata  durante  la quale  i  formatori  in  azienda  possono   visitare  il   corso;   un  invito  in    tal  senso  è   inserito   nella  convocazione  ai    corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti
                            Art.  50  1  I  formatori   attivi   nei  corsi  interaziendali  redigono  un   rapporto  annuale  sullo  svolgimento  dei  corsi  all’indirizzo  della  commissione;  copia    del  rapporto  è  inviata  anche  alla  sezione  della  formazione  competente.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  redigono,  per    le  persone  in  formazione  al  beneficio  del    sostegno  individuale,    dei  rapporti  specifici  sui  risultati  conseguiti  durante  i  corsi  interaziendali  che    vengono    inviati  all’incaricato  del  sostegno  individuale   e   all’ispettore  del  tirocinio.  Sezione  5  Valutazione,  frequenza  e   sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  delle  persone   in  formazione  Art.  51  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  termine    di  ogni  corso    il  formatore  attivo  nei  corsi    interaziendali  comunica  la  valutazione  alla  persona  in formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in    cui  le    norme   federali  prevedano   una  valutazione  sommativa,   la    nota  è   comunicata  al  formatore  in azienda  e alla  persona  in formazione,  rispettivamente  al suo   rappresentante  legale  se  minorenne,  come  pure  alla   direzione  di istituto  e   alla   sezione  della  formazione  competente  secondo  le  direttive  definite  dalla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  le norme  federali  prevedono  una  valutazione  formativa,  il  formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali  indica  sull’apposito  formulario  elaborato  dalla   Divisione  d’intesa  con  le commissioni  dei  corsi,  una  valutazione  individuale  dell’attività  svolta  da  ogni  persona  in formazione,  esprimendo  in particolare  un  apprezzamento  sul  grado  di conseguimento   degli  obiettivi  di formazione   contemplati  dal  piano   di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    valutazione    formativa  è    comunicata  al  formatore  in  azienda    e    alla    persona  in  formazione,  rispettivamente  al suo  rappresentante   legale   se  minorenne,  come  pure   alla  sezione  della   formazione  competente,  il   quale,  se del  caso,  prende  i  necessari  provvedimenti  coinvolgendo  gli ispettori  del  tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero,  mancata  frequenza  e   ripetizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    4.11.2014;  in    vigore  dal   7.11.2014  - BU  2014,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  in    formazione  che  beneficiano   di una  riduzione   del  tirocinio,  di    regola,   sono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’azienda    formatrice    e   la  persona  in  formazione  richiedono  l’esonero  da  un  corso,    decide  la  sezione  della  formazione   competente  su  preavviso  della   direzione  dei  corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  per  giustificati  motivi  un  corso  non  può  essere  frequentato,  esso  deve  essere    recuperato,  possibilmente  entro   l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   commissioni  dei  corsi   sono  tenute   a   segnalare  alla  sezione  della   formazione  competente  i  casi  di  assenze  ingiustificate  al termine  di ogni  corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    persone  in  formazione  che  prolungano    la  durata  del  tirocinio,  di  regola,    sono  tenute    a  frequentare  nuovamente    il    corso  dell’anno  di  tirocinio  che    ripetono;  ai  fini    dell’allestimento  dell’attestato  delle  note  finali,   sono  tenute  in    considerazione  le ultime  note  conseguite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  disciplinari  Art.  53  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  comportamento  riprovevole  da  parte  di  una  persona  in  formazione    nei  corsi  interaziendali  è oggetto  di    un  colloquio   chiarificatore   con  il formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali  o  con  il direttore  dei  corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  del  caso,    considerata  la  natura  e  la  gravità  dell’accaduto,  il    formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali  può  richiedere  l’intervento  della  sezione  della  formazione   competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi   gravi   d’indisciplina,  il   formatore  attivo  nei  corsi  interaziendali,  sentito   il   direttore  dei   corsi,  può  adottare   secondo  la    gravità,  una  delle  seguenti  sanzioni  disciplinari:  a)  b)  dai  corsi  fino  a   3   giorni   effettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    sezione  della  formazione  competente,    sentito    il  direttore    dei  corsi,  può,    per  gravi    motivi,  escludere  dai   corsi  una  persona  in    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   sanzioni  disciplinari  sono  comunicate  per  iscritto  alla   persona  in formazione,  al    rappresentante  legale  se  minorenne,  all’azienda  formatrice  e   alla   sezione  della   formazione   competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’adozione  di    una   sanzione  disciplinare  implica  un  congruo  abbassamento   della  nota   di condotta  del  corso   interaziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Una   persona  in    formazione  che  deve  ripetere   un  corso  interaziendale  in    seguito  ad   una  sanzione  disciplinare  può  essere  chiamata  a   partecipare  alle   spese  fino  ad   una  somma  pari   a   due  mesi  dello  stipendio  riconosciuto  nell’anno  di    formazione  nel  quale  ripete   il   corso.  Capitolo  nono  Procedura  di qualificazione,  esami  parziali   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  e   collaborazione  Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organizzazione  della  procedura  di  qualificazione  secondo  le  normative  federali  in  vigore  è   affidata  alla  Divisione,  che  funge  d’autorità  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione   si avvale   della  collaborazione  delle  OML.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delega
                            Art.  55  Il   Consiglio  di Stato  può  delegare  per   convenzione  l’organizzazione  della   procedura   di  qualificazione  o   di parte  di    essa  a   un’OML  che  ne  faccia  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  alla  procedura  di  qualificazione  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  in  formazione  che  stanno  frequentando  l’ultimo  anno  di  una  scuola  professionale  sono  iscritte  d’ufficio  alle   procedure   di    qualificazione.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Candidati  alla  procedura  di qualificazione  da  praticanti  o da  privatisti  e   ripetenti   senza  contratto   di  tirocinio  si    iscrivono  direttamente  presso  la    Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  parziale  dalla  procedura  di  qualificazione  Art.  57  La  Divisione  può   esonerare  da  una  parte  della   procedura   di qualificazione  candidati  che  ne  fanno  richiesta   e   dimostrano  di    aver  altrimenti   acquisito   le    competenze  previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede
                            Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  sede  degli  esami  è   stabilita  dalla  Divisione  indipendentemente   dal  luogo   di    tirocinio  o  dalla  sede  della  scuola   professionale  frequentata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dal   R    1.7.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  definizione    della  sede  la  Divisione  tiene  in  considerazione  i  criteri  fissati    dalle  normative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periti  d’esame  Art.  59  1  Sentite  le  OML,  la  Divisione  nomina  i  periti  d’esame,  che    devono    essere  attivi    nella  professione  o   nell’insegnamento  professionale  e   soddisfare  i  requisiti   previsti  dalle  norme  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incarico    dei  periti    è    quadriennale  e    scade  il  31  agosto  dell’anno  successivo  al  rinnovo  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  professione  la  Divisione  nomina  un  capoperito  con    compiti    di  sovrintendenza  da    essa  stabiliti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  in  cui  l’organizzazione  della    procedura    di  qualificazione  è  delegata,    la  relativa  convenzione  definisce   le    responsabilità  di    capoperito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Divisione,  in    collaborazione  con  le OML,  promuove  l’organizzazione  di    corsi   di    formazione  per  periti  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   Divisione   può  rendere   obbligatoria  la    partecipazione  di    periti  ai corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  dalla  procedura  di  qualificazione  Art.  60  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  un   candidato  non  si    presenta  alla   procedura  di    qualificazione  è   tenuto  ad  avvisare  immediatamente  l’autorità  d’esame  e a   motivare  la  sua  assenza;  se  la  stessa  è giustificata,   essa  provvede  alla   sua   riconvocazione  a   una  successiva   sessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’autorità    d’esame  considera  l’assenza  ingiustificata,  può  ritenere  la  procedura  come  non  superata  o   riconvocare  il   candidato  a   una  successiva    sessione  per  la  quale  lo  stesso  è   tenuto  a  risarcire  le    spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comportamenti  illeciti  alla  procedura   di qualificazione  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comportamenti  illeciti  in sede  di    procedura  di    qualificazione   devono  essere   segnalati  dai  periti   all’autorità  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  d’esame,  considerata  la  natura  e    la  gravità  dell’accaduto,  decide  nei  confronti  del  candidato  coinvolto:  a)   diminuzione   della  nota  per  la    parte  della   procedura  di    qualificazione  in    oggetto;  b)  assegnazione  della  nota  per  la    parte  della  procedura  di    qualificazione  in    oggetto;  c)  dal  seguito  della  procedura  di    qualificazione;  d)  a  posteriori  del  campo  di  qualificazione  in  oggetto    o    dell’intera  procedura  di  e   l’obbligo  della   sua  ripetizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Le  procedure  di  qualificazione    non  sono  pubbliche;  l’autorità  d’esame    può  accordare  deroghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificati  e   titoli  Art.  63  26  1  La  Divisione  rilascia  gratuitamente  il certificato  delle  note   alla   persona  in    formazione  e  all’azienda  formatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  rilascia    gratuitamente  i  certificati    di  formazione  pratica    e    gli  attestati  federali  di  capacità.  Su   richiesta  e dietro  pagamento  di    una   tassa  di fr.  200.-  possono   essere  rilasciati   in    forma  calligrafica  degli  attestati   cantonali  che  ne  confermano  il   conseguimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Duplicati  sono  rilasciati   dal  Dipartimento  previa  istanza  scritta  dietro  pagamento  di una  tassa  di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  per  le    procedure   di  qualificazione  Art.  64  Le  spese    per    le  procedure    di  qualificazione    e    il   materiale  d’esame  sono  assunte    dal  Fondo  cantonale  per  la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Locali,  attrezzature   e   materiali  Art.  65  27  1  I  locali  e   le    attrezzature  dei  corsi   interaziendali   sono   messi  a disposizione  gratuitamente  per  le    procedure  di qualificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    1.7.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    1.7.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dal  R    1.7.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.  modificato  dal  R    1.7.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    1.7.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  procedura  di  qualificazione  si  svolge  nell’azienda  formatrice,    gli  spazi,    le  attrezzature  e  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la procedura  di qualificazione  si    svolge   in un’altra  azienda,   le    spese  per  l’uso  degli  spazi   e delle  infrastrutture  sono  assunte   dal  Fondo  cantonale  per  la formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  delle  spese  della  procedura  di  qualificazione  Art.  66  28  L’azienda  formatrice  rimborsa   le spese  di    viaggio  e di vitto  alla  persona  in    formazione  di  cui  il   domicilio   e   il   luogo   di tirocinio  distano   più  di 5   km  dalla  sede  della  procedura  di    qualificazione;  se  la persona  in    formazione   non  può  rincasare   rimborsa   anche  le spese  di    alloggio.  Capitolo  decimo  Vigilanza  sul  tirocinio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettori  del   tirocinio  Art.  67  1  Gli  ispettori  del   tirocinio  vigilano  per  conto   della  Divisione  sulla   formazione  nelle   aziende  formatrici  visitandole  d’ufficio  almeno   una   volta  all’anno  o   su  richiesta  delle  parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  corso   della  visita,  o secondo  altre  modalità  appropriate,  l’ispettore:  a)   un  colloquio  personale   con   ogni  persona  in    formazione;  b)  la    situazione   alla  luce  dell’ordinanza  di    formazione,  del  piano   di formazione,  di eventuali  di    formazione  e della   documentazione  dell’apprendimento  in genere;  c)  il   rispetto  delle   condizioni  per  l’autorizzazione  ad   assumere  persone  in    formazione,  in  il  rispetto    dei  requisiti  del  formatore  aziendale  e   per  la  costituzione    di  una  rete  di  d)  il   formatore  aziendale  sui  vari  aspetti  della   formazione   pratica;  e)  per   risolvere  eventuali   contenziosi  fra  le    parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sulla  visita   l’ispettore  del  tirocinio  redige  un  rapporto  all’intenzione  delle   parti  e   della  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  ispettori   del  tirocinio  visitano   pure  i  corsi   interaziendali,  almeno  una  volta   per  corso  annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  ispettori   del  tirocinio  collaborano  con  altri  servizi   dello   Stato,  segnatamente:  a)    l’Ufficio    dell’orientamento  scolastico    e  professionale  nel  collocamento  dei  giovani  a  b)   la Sezione  del   lavoro  nella  formazione  e   nel  collocamento  degli   adulti;  c)   l’Ufficio  dell’ispettorato   del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informazione  Art.  68  L’ispettore  del  tirocinio  può  chiedere    al  formatore    aziendale    tutte  le  informazioni  necessarie  per   lo svolgimento  della  sua  funzione  e   questi  è   tenuto  a fornirle.  TITOLO  IV  29  Formazione  continua  Capitolo  primo  Principi  e   competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  e   competenze  Art.  69  30  Ai  fini  del   presente  regolamento  si   intende   per  formazione  continua  l’insieme  delle  attività  di  formazione  a carattere  e   non  formale  intraprese  dagli  individui   nell’arco  della  vita,  incluso  lo  sviluppo    e   il   recupero  delle  competenze    da  parte  degli  adulti  come  definite  dall’art.  13  e  segg.  della  legge  federale  sulla  formazione  continua  del  20  giugno  2014.  Acquisizione  e   mantenimento  delle   competenze  di  base  degli  adulti  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ambito  di  intervento  Art.  69a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone    sostiene  l’acquisizione  e   il   mantenimento  delle  competenze    di  base  degli  adulti,  ai    sensi   dell’art.  6 della  legge  sull’orientamento  scolastico  e   professionale  e   sulla  formazione  professionale  e   continua  del  4   febbraio  1998  (Lorform).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    1.7.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Titolo   modificato  dal  R   26.5.2021;   in vigore  dal   1.9.2021  - BU  2021,  172;  precedente  modifica:  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                423.
                            30  Art.  modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal   21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Capitolo   modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal  21.10.2016  - BU  2016,  423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dal  R    18.10.2016;  in vigore   dal  21.10.2016  - BU  2016,  423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le     competenze  di   base     degli  adulti  costituiscono  i    requisiti     preliminari  per  partecipare  nei  campi    della  lettura  e  scrittura,  della    matematica    elementare  e  dell’uso    delle  tecnologie  dell’informazione  e   della   comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  intervento  Art.  69b  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione  promuove,    tramite  l’Ufficio  della  formazione    continua    e   dell’innovazione,  l’acquisizione  e   il   mantenimento  delle   competenze   di base  degli   adulti  mediante  azioni  di:  a)  dei  fabbisogni;  b)  c)  d)  e)  c  antonale sulla base di leggi di settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  azioni   consistono  in    un’offerta  di misure  che  considerano  segnatamente  temi  sociali,   economici  e  giuridici  significativi   per  la vita  quotidiana  e   che  favoriscono  l’accesso   a percorsi   di qualificazione  professionale.  Capitolo   terzo  Formazione  professionale   superiore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  professionale  superiore  relativa  agli  esami  federali  Art.  70  La  Divisione  promuove,  tramite  l’Ufficio  della  formazione  continua  e dell’innovazione,  la  formazione  superiore  relativa  agli  esami  federali  a)  del  fabbisogno  nei  settori  professionali;  b)   delle   OML  responsabili  dell’organizzazione  dei  corsi  di    preparazione;  c)  e l’aiuto  nella  programmazione  amministrativa  e   didattica;  d)  dei  materiali  didattici;  e)   e il   monitoraggio   dei   corsi  di    preparazione;  f)   a   corsi  di recupero  per  candidati   non   promossi  agli  esami.  Capitolo  quarto  Formazione  per  adulti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  per  adulti  Art.  71  Il   servizio  di formazione  per   adulti  organizzato  dal  Cantone   è svolto  dai  Corsi   per  adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  e   collaboratori  Art.  72  1  La  vigilanza  sui    corsi  è    svolta  da  ispettori  della  formazione  continua    e  da  esperti    di  materia  incaricati  o   nominati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti,  gli  animatori   locali  e   gli  altri   collaboratori   esterni   dei  Corsi  per  adulti   sono  assunti  nella  forma  del    mandato,  limitatamente  a    un  anno  scolastico  e  a    dipendenza    della    frequenza  dei  partecipanti  ai corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   tariffario   dei  compensi   e   delle  indennità  è   stabilito   dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  73  1  La  Divisione  stabilisce  le    tasse  d’iscrizione  ai    corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  sono  fissate  con  l’obiettivo  dell’autofinanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  interno  Art.  74  1  I  particolari  sulla  frequenza  e   sul  funzionamento  dei  Corsi  per  adulti  sono  disciplinati  da  un  regolamento  interno   emanato   dalla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  interno  ha  valore  di base  contrattuale  per  gli  utenti   e i  collaboratori.  Capitolo  quinto  Aggiornamento,  perfezionamento  e   riqualificazione  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni
                            33  Art.  introdotto  dal  R    18.10.2016;  in vigore   dal  21.10.2016  - BU  2016,  423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75  1  Per   l’attuazione  di    provvedimenti   di aggiornamento,  perfezionamento  e   riqualificazione  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione,  l’Ufficio    dell’orientamento    scolastico    e  professionale  e  la  Sezione  del  lavoro  collaborano  nella  promozione,    nell’attuazione    e  nella    vigilanza  sulla  formazione  professionale  continua  offerta  nell’ambito  delle  misure   di    sostegno  all’occupazione.  Capitolo  sesto  Vigilanza  sulla  formazione  continua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettori  della  formazione  continua  Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  attività  di  formazione  continua,  segnatamente  di  quella  professionale,     sono  sorvegliate  ispettori  designati  dalla    Divisione  sentiti  eventuali  altri  servizi  interessati    e    sono  attribuiti  all’Ufficio   della  formazione  continua  e   dell’innovazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   funzione  di    ispettore  della  formazione  continua  può  essere   cumulata   con  quella  di ispettore  del  tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Previo  avviso  agli  enti    interessati,  agli  ispettori  è   dato  libero  accesso    alle    attività    di  formazione  continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  dei   formatori  di  adulti  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  enti  che  organizzano  attività  di formazione  continua   tengono  a   disposizione  l’elenco  aggiornato  dei   formatori   impiegati  con  le    loro  qualifiche  professionali   e   pedagogiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione   allestisce   l’elenco  dei  titoli   abilitanti   alla  formazione  di    adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dovere  d’informazione  Art.  78  1  Gli  enti  che   allestiscono  regolarmente   un’offerta  di  formazione  professionale   continua  riconosciuta  sono  tenuti   ad   annunciarla  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione   predispone  l’allestimento  e   l’aggiornamento  di    una   banca  dati  dell’offerta  di    formazione  professionale  continua   riconosciuta,   accessibile   per  l’utenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento
                            Art.  79  Qualora  per  una    stessa  attività  di  aggiornamento,  perfezionamento,  o  riqualificazione  professionali  fossero   presentate  offerte  di più  enti,  la    Divisione  interviene  in    funzione  di    mediazione  e  se  ciò  non   fosse   possibile   può  ridurre  o   negare  i  contributi.  TITOLO  V  34  Servizi  Capitolo  primo  Sostegno   individuale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   compiti  Art.  80  1  È  istituito  il   Servizio  di  sostegno  individuale,  che  si  occupa    di  persone  con  difficoltà  d’apprendimento  nella  formazione  professionale  di    base,  prevalentemente  nei  tirocini   biennali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sue  attività  si    svolgono  presso  l’istituto  scolastico   della  formazione  professionale  di base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  è  gestito    nell’ambito  di  un  istituto  scolastico  specifico.  Il   responsabile    del  servizio  informa  regolarmente  le    unità  dipartimentali  competenti  delle  attività  del  servizio  stesso.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incaricati  del  sostegno   individuale  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sostegno  individuale  è   svolto  da  incaricati  con  lo    statuto  di docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  incaricati   sono  scelti  dal  Consiglio  di    Stato  in base  a pubblico  concorso  o   per   chiamata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Divisione,  sentito  il   responsabile  del  servizio,   può  affidare   l’incarico  direttamente  a docenti  già  nominati  o   incaricati  per  l’insegnamento  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nello  svolgimento  dei  loro    compiti  gli  incaricati    rispondono  per  gli  aspetti  pedagogico-didattici    al  responsabile  del   servizio   e per  gli aspetti  d’ordine   scolastico  alla  direzione   di istituto  di sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   responsabile   del  servizio,   d’intesa  con  le    unità  dipartimentali  competenti,  promuove  la    formazione  degli  incaricati.   Essi  sono  convocati  a una  riunione  plenaria  almeno  una  volta  all’anno  dalla  Divisione  per  trattare   temi  d’interesse  comune.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Titolo   modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avvio  dell’intervento  Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’intervento  di sostegno  individuale  può  essere  avviato:  a)  del  tirocinio  biennale,  sulla    scorta  delle    indicazioni  del  contratto  di  tirocinio,  degli  o   delle   scuole  precedenti;  b)    corso  del  tirocinio,  su  richiesta  di  uno    o    più  docenti  dell’insegnamento    professionale,  dell’ispettore  del  tirocinio;  c)  fine  di    ogni   semestre,  sulla  scorta  delle  valutazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   di avviare,  rispettivamente  di  concludere  il   sostegno  individuale  per  una  persona  in  formazione  è  presa  con  atto  formale  dal  responsabile  del  servizio  sulla  base  dei  preavvisi  più  opportuni;  essa  è comunicata   alle   parti  del   contratto   di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  aggiunta  a  interventi    di  sostegno  individuale  formalizzati  come  al  cpv.  2,  l’incaricato  può  assumere,  per  un  periodo  di    tempo  limitato  al    massimo  a un  mese,  interventi  di    sostegno  individuale  su  richiesta  e   decisione  della  Direzione  di    istituto  di    sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  intervento  Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’incaricato  del  sostegno  individuale  svolge  di regola  il   suo   intervento:  a)  con  i   docenti  titolari,  in  locali  separati  dall’insegnamento    professionale  regolare,  l’insegnamento  professionale  stesso;  b)  particolari,  d’intesa   con  il  docente  titolare,  in aula,  durante  l’insegnamento  professionale;  c)  dell’insegnamento    professionale,  di  regola  nella  sede  scolastica  più  vicina  all’azienda  d)  formatrice  per  affrontare  problemi   di formazione  pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  ammessi  interventi  in    altri  luoghi,  segnatamente  al    domicilio  della  persona  in    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti
                            Art.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  termine  di ogni  intervento  l’incaricato  del  sostegno  individuale  annota  quanto  svolto  in  un  sintetico   rapporto  all’intenzione   del  responsabile  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  rapporti   sono  trasmessi,   di    regola  semestralmente,  alla   sezione  della  formazione  competente;  se  l’incaricato  lo ritiene  opportuno,   la    trasmissione   può  avvenire  in    ogni   momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Capitolo   secondo  Case   management   formazione   professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   compiti  Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito  il   Servizio  Case  management  formazione  professionale   per   seguire   i gruppi  di  giovani  a   rischio  nella  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è  gestito    nell’ambito  di  un  istituto  scolastico  specifico.  Il   responsabile    del  servizio  informa  regolarmente  le    unità  dipartimentali  competenti  delle  attività  del  servizio  stesso.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    servizio  ha  l’obiettivo  di  far  ottenere  ai  giovani  seguiti  un    titolo  professionale  di  base  nel  secondario  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   dei  case   manager  Art.  85a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Ai  case  manager  si  applica    lo  statuto  lavorativo  previsto  dall’art.    79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.  Capitolo   terzo  Provvedimenti   per   regioni   e   gruppi  sfavoriti
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipologia
                            Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  provvedimenti  a   favore  di    regioni  sfavorite  sono   in    particolare:  a)   di    formazione   continua  in    loco;  b)  dell’accesso  all’insegnamento  a   distanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fra  i  provvedimenti  a favore  di gruppi  sfavoriti  sono  compresi,   in    particolare:  a)   di    recupero   per   l’illetteratismo  e   la    promozione  delle  competenze  di    base;  40  b)   e   attività  di    reinserimento  professionale  per  adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Art.  introdotto  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Lett.  modificata  dal  R    18.10.2016;  in    vigore   dal  21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  quarto  Procedure  di  qualificazione  degli  adulti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   compiti  Art.  87  42  1  È  istituito  il Servizio   per  le    procedure  di    qualificazione  degli   adulti,  che   si occupa  della  consulenza  per  la raccolta,  il   bilancio  e   la certificazione   delle  competenze  agli   adulti  che   intendano  conseguire  una  qualificazione  di    base   attraverso  l’ammissione  diretta  all'esame   finale,  la    validazione  degli  apprendimenti    acquisiti  o  l’accesso  alla  formazione    professionale    di  base  abbreviata  o  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  servizio  operano  esperti  dell’insegnamento  professionale  agli  adulti    e  orientatori  scolastici    e  professionali.  Il   servizio   comprende   l’effettuazione  del  bilancio  iniziale  delle  competenze,   il  sostegno  alla  preparazione  della  documentazione,  l’istruttoria  delle   procedure  di    ammissione  agli   esami  o alla  validazione  delle  competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le tariffe  delle  prestazioni  erogate  il   servizio   si    conforma   a   quelle  adottate  intercantonalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Divisione   definisce:  a)  di    ammissione,  svolgimento   e   conclusione  della  procedura,  nonché  le    tariffe   ad   esse  b)  in cui   la    consulenza  e   l’effettuazione  del  bilancio  delle  competenze  sono  affidate  a   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  degli  apprendimenti  Art.  88  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone   vigila   affinché  gli  apprendimenti  acquisiti  nell’ambito  di    percorsi  formativi  non  formali  siano   riconosciuti   ai fini  della  formazione  formale,  assicurando   a   tal fine  l’implementazione  di  procedure    trasparenti,  secondo    quanto  disposto  dall’art.  7  cpv.  1    della    legge    federale  sulla  formazione  continua  del  20  giugno   2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  competente  per   decidere  sul  riconoscimento   degli  apprendimenti  acquisiti  è:  a)  per  le    decisioni  sulla   riduzione  del  ciclo   di    formazione  con   contratto   di tirocinio   per  persona  in    formazione;  b)  di istituto   in tutti  gli altri  casi.  Capitolo  quinto  Servizio  di  documentazione  e sussidi  didattici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   compiti  Art.  89  1  È  istituito  il  Servizio     per  documentazione  e  sussidi     didattici  della     formazione  professionale,  che  predispone  la    traduzione,  l’elaborazione  e   la stampa  di    sussidi  didattici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     servizio  opera  su   mandato  di  prestazione     della  Divisione     sulla  base     del     principio  dell’autofinanziamento  e   con  l’obiettivo  di  prezzi  alla  portata  delle    persone  in  formazione    e   delle  aziende  formatrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  è   autorizzato  a   prelevare  nelle  scuole  professionali  contributi  fissi  per  allievo  per  coprire   i costi  delle  prestazioni  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    traduzione  o  l’elaborazione  di  sussidi  didattici    può  essere  affidata  a    docenti  delle  scuole  professionali.  Capitolo  sesto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  44  Art.  90  ...  45  Capitolo   settimo  Controllo  della   qualità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistemi  di  qualità  riconosciuti  Art.  91  1  Sono  riconosciuti  ai    fini   dell’erogazione   di sussidi  i sistemi  per  la    gestione   e lo sviluppo  della  qualità  certificati   secondo:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Capitolo   modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal  21.10.2016  - BU  2016,  423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal   21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal   21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Capitolo   abrogato  dal  R    6.7.2022;  in vigore   dal  8.7.2022  -  BU  2022,  187.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  abrogato  dal  R    6.7.2022;  in    vigore  dal  8.7.2022  -  BU  2022,   187.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  norme  ISO  per  le    attività  di formazione  professionale   di    base,  nonché   per  le    attività  formazione  superiore  scolastica;  b)   eduQua  per   le    attività  di    formazione  superiore  non  scolastica  e   di    formazione  continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione   può  riconoscere  altri  sistemi.  TITOLO  VI  46  Certificazioni  Capitolo  primo  Titoli  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestati  di partecipazione  Art.  92  47  La  Divisione,  in  comune    con  l’ente  organizzatore,  rilascia  su  richiesta  attestati  di  partecipazione  ad  attività  di formazione  al    beneficio  di contributi   cantonali.  Essa   definisce  altresì  gli  standard  necessari  a  favorire  il    riconoscimento  degli  apprendimenti  acquisiti    ai  fini  della  loro  spendibilità  nei  cicli  di formazione  formali  e   vigila  sulla   loro  applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diploma  cantonale  Art.  93  1  I  diplomi  cantonali   sono  titoli  di    studio  conseguibili  attraverso  un  esame   o altri  sistemi  di  qualificazione,  retti  da  specifici  regolamenti   approvati  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questi  ultimi   definiscono  in    particolare:  a)  della  commissione   esaminatrice;  b)  d’iscrizione  all’esame  o   alla  procedura   di    qualificazione;  c)  di    ammissione  all’esame  o   alla   procedura  di    qualificazione;  d)  e   l’oggetto  dell’esame  o   della  procedura  di    qualificazione,   come  pure  la    natura  e   la  degli  stessi;  e)  di assegnazione  delle  note;  f)  per   il   superamento  dell’esame  o   della  procedura  di qualificazione;  g)   esatta  del  titolo  cantonale  conferito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una    domanda  di  approvazione  di  un  nuovo  regolamento  deve  essere    inoltrata  alla  Divisione,  la  quale  istruisce   la pratica  all’indirizzo  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    titolare  del  diploma  cantonale  è    autorizzato  a  utilizzare  il   titolo    rilasciato  con  la  menzione  «diplomato  cantonale».  Capitolo   secondo  Altre  certificazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  94  1  Il  riconoscimento,  il   coordinamento   e la vigilanza  in  materia  di  certificazione  di  titoli  di  studio  e abilitazioni  per   professioni   o   per  interi  settori   professionali  sono  esercitate  dal  Dipartimento  tramite  la    Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  cantonale   per  la    formazione  professionale  è istanza  obbligatoria  di preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Istanze    di  singole  persone    sono    decise  direttamente  dalla  Divisione,  avuto  riguardo  di  non  pregiudicare  le    decisioni   di carattere  generale  di competenza  del  Dipartimento  e   riservate  le funzioni  di  riconoscimento  di competenza  federale  e   intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Equivalenze
                            Art.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    il   riconoscimento  di  titoli    di  studio    o  di  abilitazioni  l’Autorità  cantonale  verifica  anzitutto  le    possibilità  di    equivalenza   con   titoli   di studio   o   abilitazioni  riconosciuti  dal  diritto  federale  o  dagli  accordi   intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  promuove    la  domanda    di  equivalenza    presso  le  competenti    istanze  federali  o  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  della  protezione  degli  utenti  Art.  96  Per  il   conseguimento  di un’abilitazione,  i  requisiti  richiesti   ai    candidati   devono  rispettare  il  principio  della   protezione  degli  utenti,  in particolare:  a)  una  capacità  di    esecuzione   secondo  le regole   dell’arte;  b)  competenza   in    merito  alla  sicurezza   generale;  c)  competenza   nella  tutela  della  salute;  d)  competenza   nella  salvaguardia  ambientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Titolo   modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal   21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificazione  di  moduli  o di  unità   di  insegnamento  Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  certificazioni  di  moduli  o di  altre  unità   d’insegnamento  ai  fini  del  conseguimento  di  titoli  di  studio    o    di  abilitazioni  sono  delegate  per  principio  a  istanze  federali  o    intercantonali  riconosciute  dal  Cantone;  se richiesto   il Cantone  formula  un  preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  della  possibilità   di ricorrere   a   istanze  federali   o   intercantonali,  queste  certificazioni   sono  decise  dalla  Divisione,   su preavviso  facoltativo  della  Commissione  della  formazione  professionale,  sulla  base  di    criteri   riconosciuti  a livello  nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  98  1  Le  domande   di riconoscimento  o di equivalenze  di    titoli   di    studio  o   di    abilitazioni,  generali  o  singole,  devono  essere  inoltrate  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  devono  comprendere:  a)  di    studio  o   dell’abilitazione  di    cui  si    chiede  il   riconoscimento;  b)  del   curricolo   per   l’ottenimento  del  titolo  di studio  o   dell’abilitazione;  c)  di formazione  seguiti;  d)  d’esame,   in    particolare   le modalità,  i  contenuti   e   le durate  degli   esami;  e)    caso    di  domande    singole,  i   risultati  che  consentono  il  possesso  del  titolo    di  studio  o  f)   altro   documento  utile  all’evasione  della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda   di    equivalenza  di    un  titolo  di    studio  o   di    un’abilitazione  con   titoli   di studio  o abilitazioni  già  riconosciuti  deve   comprendere   gli  stessi  elementi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le     domande  di  certificazione  di  moduli  o  di  unità     d’insegnamento  devono  comprendere  l’indicazione:  a)   obiettivi   di    formazione;  b)   durata  di tali  moduli  o unità;  c)   requisiti   d’ingresso  chiesti  agli  utenti;  d)   profilo   richiesto  ai formatori;  e)   sussidi  didattici  impiegati;  f)   metodi  delle   valutazioni   intermedie   e   finali  dei  candidati;  g)   modalità  di    controllo  della  qualità   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  inerenti  all’offerta  di  titoli  Art.  99  1  Ogni  ente   che  offre  pubblicamente   la  possibilità  di  conseguire   un  titolo   di  studio  deve  indicare  specificatamente   nell’offerta:  a)  quanto  allo  stato  del  riconoscimento  di    tale  titolo;  b)  per  conseguirlo,  conformato  ai  criteri    per    la  certificazione    di  moduli    o    di  unità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il Dipartimento,  d’ufficio   o   su segnalazione   di  terzi,  riscontra  indizi   di  inganno  nell’offerta,  può  intervenire  per:  a)   la    rettifica  delle  denominazioni;  b)  gli utenti  in merito.  TITOLO   VII  48  Formazione  dei  responsabili  della  formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  per  formatori  in  azienda  Art.  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione  organizza,   tramite  un  istituto  specifico,   se del  caso   in    collaborazione  con  le  OML,  i  corsi  di    formazione  di    base  e   continua  per  i  formatori  in    azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  domanda,  l’organizzazione  può  essere   delegata  eccezionalmente  dalla  Divisione,   sotto  la sua  vigilanza,  a   OML  o ad  altri  enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   durata   dei  corsi  di    formazione  è, di regola,  di    quaranta  ore-lezione  d’aula.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’attestato   di    frequenza  o di    esonero   dalla  stessa,   quest’ultimo  da  richiedere  per   iscritto,  è   rilasciato  in  ogni    caso  dalla  Divisione,  che  tiene  l’elenco  aggiornato  dei  formatori  in  azienda  formati    o  esonerati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Divisione  organizza  pure  il  percorso   formativo  individuale  per  l’ottenimento   del  diploma  federale  per  formatori  in    azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  la    frequenza   dei  corsi  ai    partecipanti  viene  chiesta  una   tassa  a   copertura  delle  spese,  dedotti  i  contributi  della  Confederazione  o   di    terzi  e   la    partecipazione  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Titolo   modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  per  altri   responsabili   della   formazione  Art.  101  I  corsi  per  altri  responsabili  della  formazione  professionale,  segnatamente  promotori  di  posti  di  tirocinio,  ispettori  del  tirocinio,  funzionari  cantonali  della    formazione  professionale,    sono  organizzati  dal  medesimo  istituto.  TITOLO   VIII  49  Finanziamento  della   formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda
                            Art.  102  1  OML,  aziende  o  altri  enti  che  intendono  chiedere    contributi    al  Cantone    e  alla  Confederazione  per  attività  della  formazione  professionale  di    cui   agli  articoli  31   e   seguenti   Lorform  devono  inoltrare  una   domanda  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   deve  contenere  le indicazioni  seguenti  relativamente  all’attività   prevista:  a)   genere  e   durata;  b)  e   piano  d’attuazione;  c)  probabile  degli  utenti;  d)   di    attuazione;  e)  dell’ente  richiedente   e del  responsabile;  f)  e   qualifica   formatori;  g)  di    formazione   ed  eventuali  titoli  di studio  o abilitazioni  perseguiti;  h)  sussidi  didattici   utilizzati;  i)  di    valutazione   degli  utenti;  l)  di    accompagnamento   e   di    valutazione;  m)  dettagliato  di    spesa  e   d’investimento  e   piano  di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  corsi  interaziendali,  con  il   preventivo  l’ente  richiedente  indica  pure    i  volumi  di  frequenza  previsti  per  la    determinazione  della  quota  giornaliera  per   persona  in    formazione   e per  professione  delle  spese  residue  non  coperte  da  contributi  cantonali  e   federali  o da  mezzi  di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  caso  di  investimenti  per  immobili  Art.  102a  50  1  Prima  di  procedere    all’acquisto  di  terreni  o    edifici    destinati  alla    realizzazione    di  strutture  della  formazione  professionale  o  all’elaborazione  di  progetti  per  la  costruzione,    la  ristrutturazione  e    l’ampliamento  delle    stesse,  OML,  aziende  o    altri  enti  che  intendono  chiedere  contributi  al    Cantone  e alla  Confederazione  devono  inoltrare  una  domanda  preliminare   alla   Divisione  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)  di    massima  del  progetto;  b)  di  persone  in  formazione,  personale  docente  e    amministrativo  e    le  professioni  c)  stimato;  d)  delle  procedure   d’appalto  previste;  e)  di    copertura  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    domanda  preliminare   viene  accolta,  il   richiedente  può  poi  presentare  una   domanda  definitiva  di  contributi  corredata   dai   seguenti  documenti  in    quattro  copie:  a)  definitivo;  b)  tecnica;  c)  dettagliato;  d)  di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  caso  di  attività  ricorrenti  Art.  103  1  In  caso  di    attività  ricorrenti,   come  i  corsi   interaziendali,  il  preventivo  per  l’anno  civile  delle  spese  e   dei  ricavi,  nonché   delle  uscite  e   delle  entrate  per  investimenti,   deve  essere   inoltrato  entro  la  fine   del  primo  semestre  dell’anno  precedente  tale  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sulla  base    dei  crediti    a  disposizione,  lo  stanziamento  dei  contributi    è  deciso  dall’autorità  competente  e   comunicato  nel  corso  del  secondo  semestre  dell’anno  precedente  quello  di    attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anticipo  dei  contributi  cantonali  Art.  104  1  Allo   scopo  di    evitare  oneri  d’interesse,  l’autorità  competente   può  decidere  il  versamento  di  anticipi  sui  contributi   presumibilmente  riconosciuti  in sede  di    consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  anticipi   non  possono  eccedere  i  4/5  dell’importo  massimo  presumibilmente  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Titolo   modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  introdotto  dal  R    14.12.2022;  in vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,  303.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rendiconto
                            Art.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro  due    mesi  dalla  conclusione  dell’attività,  l’ente    richiedente    deve    inoltrare    alla  Divisione  il   rendiconto    delle  spese  e    dei  ricavi,    rispettivamente  delle    uscite    e    delle  entrate  per  investimenti,  corredato  dei  giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  analizza    la  documentazione,  prepara    la  decisione  e  la  trasmette    all’autorità  competente  a   decidere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  a decidere  Art.  106  1  Per   decidere  sui   i  contributi   alla  gestione  corrente,  compreso   il   riversamento  dei  sussidi  federali,  è   competente:  a)   a fr. 20’000.–  l’Ufficio  amministrativo,  delle  finanze  e   del  controllo;  b)   a fr. 60’000.–  la Divisione;  c)   a fr. 200’000.–   il   Dipartimento;  d)  il   Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decidere  sui  contributi   agli  investimenti,  compreso   il riversamento  dei  sussidi   federali   depositati  nel  fondo  di    cui  all’art.  34  cpv.  4   Lorform,  è   competente:  a)   a fr. 20’000.–  l’Ufficio  amministrativo,  delle  finanze  e   del  controllo;  b)   a fr. 60’000.–  la Divisione;  c)   a fr. 200’000.–   il   Dipartimento;  d)   a fr. 500’000.–   il   Consiglio  di Stato;  e)  il   Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  e   uscite  computabili  Art.  107  Per  i  contributi  cantonali,  obbligatori   o   facoltativi,  sono  computabili   le spese  e le  uscite  per:  a)  di  regola  senza  gli  oneri  sociali,  comprese  quelle  di direzione  e del  personale  per  ogni   attività  contemplata  dalla  Lorform;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  b)  di eventuali   supplenti   dei  formatori;  c)  la    progettazione,   l’allestimento   e   la    diffusione  di    sussidi  didattici  o   di    materiale  d)  ai    fini   della  formazione;  e)  di    frequenza  a   corsi  che,  in    mancanza  di    equivalenti   possibilità  di    formazione  in Ticino,  essere  assunte  fino  alla  quota  massima  richiesta  dall’organizzatore  del    corso  ai  non  domiciliati  nel  Cantone  dove  si    svolge  l’attività  didattica;  f)  di  nuove  tecnologie,  di  nuovi  macchinari,  di  nuovi  sistemi  di  produzione  e    di  aziendale;  g)  dei   formatori;  h)   comprese   le    spese  accessorie   e di pulizia,  gli  affitti  e   i  leasing;  i)  le infrastrutture  tecniche   e il   primo  arredamento;  l)  scientifiche,  didattiche  e dimostrative;  m)   scolastico,   di    laboratorio   e   d’officina  d’uso  generale   e   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entità  dei   contributi  obbligatori  Art.  108  1  Richiamata  la possibilità  di cui   all’art.  32  cpv.  3   lett.  d Lorform,   quando   eroga   contributi  obbligatori  il   Cantone  partecipa  nella   misura  minima   del   50%,  fino   all’assunzione  totale  delle  spese:  a)  spese  del   personale,  compresi  gli oneri  sociali,  dei   corsi  e   centri   interaziendali;  b)  delle  pigioni   degli  spazi  adibiti  allo  svolgimento  dei  corsi   interaziendali;   nel  casi   in    cui  questi  spazi  si    svolgono   anche   gli  esami  finali   di    tirocinio  e le attività  di formazione  continua,  costo  è   assunto  totalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  partecipa  nella  misura  massima   del  50%  alle   singole   altre  spese  di    gestione  o alle  uscite   per  investimenti  per  le    altre  attività  previste  dall’art.  32   cpv.   1   Lorform.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entità  dei   contributi  facoltativi  Art.  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Riservata    la  possibilità  di  cui    all’art.  32  cpv.    3    lett.  d    Lorform,  l’aliquota  dei  contributi  facoltativi  è:  a)  del  50%  sulle  singole  spese  di  gestione  corrente  e   sulle  uscite    per  investimenti  delle   OML  o   degli  altri  enti  pubblici  e   privati  d’interesse  pubblico  per  le attività  di    cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  cpv.  2   lett.   a)  Lorform;
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Lett.  modificata  dal  R    18.10.2016;  in    vigore   dal  21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal   21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   50%  sulle  spese   di    gestione  corrente  e   sulle   uscite  per   investimenti   computabili  delle  reti  di  c)   30%  delle  spese   computabili   delle   singole  aziende  per  le attività  di cui  all’art.   32  cpv.  2   lett.  Lorform.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costi  residui   dei  corsi  interaziendali  Art.  110  1  La  quota  giornaliera  per   persona  in    formazione  e   per  professione  delle  spese  residue  non  coperte  da  contributi  cantonali  e   federali  o   da  mezzi   di    terzi   dei  corsi  interaziendali  va  a   carico  del  Fondo   cantonale  per  la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’ente   organizzatore   dei  corsi   ottiene  l’esenzione  dalla   partecipazione   al Fondo  cantonale   per  la  formazione  professionale,  esso  deve  provvedere  al  finanziamento  della    quota  non  finanziata    dai  contributi  cantonali   con   mezzi  propri.  Non  è   ammesso  il   ricorso  a   risorse   dei  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  quota   delle  spese  residue  è   calcolato  anche  l’ammortamento  della   quota  non  finanziata   dal  Cantone  relativa  alle  spese  d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità  delle  infrastrutture  e spese   rimborsabili  Art.  111  Per  le infrastrutture  messe  a   disposizione   gratuitamente,  il  Cantone   o   il  Comune  possono  chiedere  il   rimborso   delle  spese  per  la    presenza  del   custode,  per  il materiale  di    consumo   e   per  le  pulizie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  svolte  direttamente  dal  Cantone  Art.  112  1  Se  una  delle  attività  di  formazione  professionale  contemplate  dalla     Lorform  è  organizzata  e   attuata  direttamente  dal  Cantone,  l’autorizzazione  è   rilasciata  dall’autorità  cantonale  competente  secondo   l’art.  97  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  decisione  è definito   l’ammontare  del  contributo  a carico  di    terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventario
                            Art.  113  1  L’ente  organizzatore  che    dispone    delle  infrastrutture  tecniche  e  delle  attrezzature  scientifiche,  didattiche  e  dimostrative  deve  tenerne  un  inventario  aggiornato    a   disposizione  della  Divisione  in    ogni  momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’alienazione   dell’inventario   o   di    una  sua  parte  è   possibile  solo  previo  consenso  della   Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riserve  e   accantonamenti  Art.  114  Nel  caso  di attività  al beneficio  di    contributi  di    formazione   professionale   di base,   superiore  o  continua   che  si    estendono  su  più  anni,  le    OML  o   gli  altri  enti  organizzatori  possono   costituire,  con  l’accordo  della   Divisione,  riserve  e accantonamenti  segnatamente  per  stabilizzare   le    quote   a   carico  dei  partecipanti  o per   successivi  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttive  per  il   computo  e la    gestione  dei  contributi  Art.  115  Per  il   computo   dei  contributi  cantonali   e la    loro   gestione  da  parte  degli  enti  richiedenti,  la  Divisione  può,  in  aggiunta    alle    prescrizioni  federali  o    intercantonali,    emanare  direttive    con    la  definizione  di    importi  fissi  o importi  massimi   computabili,   segnatamente  per:  a)  dei   corsi  interaziendali;  b)   dei   centri   di formazione  aziendali   o   interaziendali  e delle  reti  d’aziende;  c)  di    qualificazione  degli   adulti;  d)  nelle  aziende  delle  attività  di    ricerca   applicata  e   sviluppo  e   di trasferimento  di  Art.  116  1  Il  riversamento  dei  contributi    federali    è   effettuato  all’aliquota  massima  del  50%    delle  spese  o delle  uscite  considerate  computabili  di    cui   all’art.  107  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    quota  del    contributo  federale  sulle  spese  di  gestione    per  i  corsi  interaziendali  è  interamente  incamerata  dal   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetti  di  terzi   ai    sensi  degli  articoli  54  e   55  LFPr  Art.  117  Richieste   da  parte  di    enti  terzi  non  cantonali   di contributi   federali  per  progetti  di    sviluppo  della  formazione  professionale  e   della   qualità  e   per   prestazioni  particolari   di    interesse   pubblico  sono  inoltrati  alla  Segreteria  di  Stato    per  la  formazione,  la  ricerca  e  l’innovazione    per  il   tramite  della  Divisione,  che  può  esprimere  un  parere  non  vincolante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO  IX  53  Commissione  cantonale   per  la    formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            Art.  118  1  La  Commissione  cantonale  per  la    formazione  professionale   è   composta  da  25  membri  e  comprende:  a)  delle  associazioni  professionali   degli  imprenditori  di categoria  dell’agricoltura,  dell’artigianato  e   del  commercio;  b)  dei  datori  di    lavoro  o   di    categoria  del  settore   sanitario  e sociale;  c)  dello  Stato,  fra  cui  il   presidente;  d)  dei  sindacati;  e)  delle  persone  in    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esame   di    temi  specifici  la    commissione  può  costituire  sottocommissioni  permanenti  allargate  alla  partecipazione  di    membri  esterni,  segnatamente  nel  campo:  a)  b)   formazione  di base;  c)   formazione  continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    direttore  della  Divisione  e  il    capo  dell’Ufficio  dell’orientamento  scolastico  e  professionale  partecipano  alle  riunioni   della  Commissione  con  parere  consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Commissione  si  riunisce    almeno    due  volte  all’anno;  può  essere    ulteriormente  riunita  per  iniziativa  del  presidente  o su richiesta   di    almeno  5   membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Divisione  e   l’Ufficio   informano  la Commissione  mediante  periodici  rapporti,  sulla  loro   attività  e  su  ogni   aspetto   d’interesse   della  commissione   e   le    sottopongono  in    esame  un  rapporto  annuale.  TITOLO  X  54  Rimedi  giuridici  e   norme  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reclami  e   ricorsi  Art.  119  1  Il  reclamo   verso  l’istanza  decisionale  è   ammesso  nel  termine   di    15  giorni.   Contro   l’esito  dell’esame  finale  di    tirocinio  il reclamo  è   possibile   per   il candidato  e per  l’azienda   formatrice.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  su  reclamo  delle    sezioni  della  formazione  e  della  Divisione    è  dato  ricorso  al  Consiglio  di    Stato  nel  termine  di    15  giorni.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  penali  Art.  120  57  Le  infrazioni   alla  legge   federale  sulla  formazione  professionale  del  13   dicembre   2002  e  alle  relative  disposizioni   esecutive  sono  perseguite  in    applicazione  della   legge   di    procedura  per   le  contravvenzioni  del  20   aprile  2010;  l’avvertimento  o   la    multa  sono  pronunciati  dalla  Divisione.  TITOLO  XI  58  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  121  I  seguenti  regolamenti  sono   abrogati:  –  della  legge    sull’orientamento    scolastico  e  professionale  e  sulla  formazione  e continua  del  1° aprile  2008;  –  sul  pretirocinio  del  4   settembre  2001;  –  sul  sostegno  individuale  dell’11  settembre  2007;  –  sui  corsi  interaziendali  del  7   settembre  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  122  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  in    vigore  il   1°  agosto  2014.  Pubblicato  nel   BU  2014  ,  344.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Titolo   modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Titolo   modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R    18.10.2016;  in    vigore   dal  21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                57
                            Art.  modificato  dal  R    18.10.2016;  in    vigore  dal   21.10.2016  -  BU  2016,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Titolo   introdotto   dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  172.