Legge della scuola
                            Legge  della  scuola  (LSc)  1  (del   1°  febbraio  1990)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  30  giugno  1987   n. 3200  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali  Capitolo   primo  Scuola  pubblica
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  scuola  pubblica   è   un’istituzione  educativa  al    servizio  della  persona  e della  società.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   istituita  e diretta  dal  Cantone  con  la    collaborazione  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’insegnamento  è impartito  in    lingua  italiana   e   nel  rispetto  della  libertà  di    coscienza;  il   Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  curricoli  formativi  che  prevedono  l’insegnamento  di  una  o   più  discipline  in  un’altra  lingua.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla    conduzione  della  scuola  partecipano  le  sue  componenti  secondo  le  modalità  stabilite  dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finalità
                            Art.  2  1  La  scuola  promuove,   in    collaborazione  con  la famiglia  e con  le    altre   istituzioni  educative,  lo  sviluppo  armonico   di persone  in  grado  di assumere   ruoli  attivi  e   responsabili   nella   società  e di  realizzare  sempre  più  le    istanze  di    giustizia  e   di    libertà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  la    scuola,  interagendo  con  la    realtà  sociale   e   culturale  e   operando   in    una  prospettiva  di  educazione  permanente:  a)  la  persona    alla  scelta  consapevole    di  un  proprio  ruolo    attraverso  la  trasmissione  e   la  critica   e   scientificamente  corretta  degli   elementi   fondamentali  della  cultura   in    una  pluralistica  e   storicamente  radicata  nella   realtà   del  Paese;  b)  il   senso  di  responsabilità  ed  educa  alla    pace,  al  rispetto  dell’ambiente  e  agli    ideali  c)  l’inserimento  dei  cittadini  nel  contesto    sociale  mediante  un’efficace  formazione    di  e ricorrente;  d)  il   principio   di parità  tra  uomo  e   donna,  si    propone  di    correggere   gli  scompensi  socio-  e   di ridurre  gli ostacoli   che  pregiudicano   la formazione   degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Componenti  della  scuola  Art.  3  3  1  Le  componenti    della    scuola    sono  i  docenti  e    gli  operatori  scolastici  specializzati,  gli  allievi  e   i  genitori   e, nelle  scuole  professionali,   i  formatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  genitori    ai  sensi  della    presente  legge  i   detentori    dell’autorità  parentale  o    i  rappresentanti  legali  designati  dall’autorità  tutelare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Allo   scopo   di integrare   la propria  funzione   educativa,  la scuola  si avvale  della  collaborazione  del  mondo  della   cultura,   dell’informazione  e dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ordinamento
                            Art.  4  1  La  scuola  è ordinata   nei  seguenti  gradi:  a)  dell’infanzia;  b)  elementare;  c)  media;  d)  postobbligatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   9.3.2020;  in    vigore   dal  1.1.2020  - BU  2020,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   24.2.2021;   in vigore  dal  1.6.2021  -  BU   2021,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ultimi    due    anni    di  scuola    dell’infanzia,  la  scuola    elementare  e   la  scuola  media    sono  scuole  dell’obbligo.  Il   primo  anno  di    scuola  dell’infanzia  è   facoltativo.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   scuole  postobbligatorie   comprendono  i  seguenti  ordini:  a)  medie  superiori;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  c)  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    pedagogia  speciale    è  organizzata  dal  Cantone  come  servizio  particolare  che    opera  in  collaborazione  con  i  singoli  gradi    o  ordini    scolastici,  con  gli  istituti  pubblici  e  con    gli  istituti  privati  riconosciuti.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Leggi  speciali  Art.  5  I  diversi   gradi  e i  principali  servizi  scolastici  sono  retti,  oltre  che   dalla   presente  legge,  da  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  scolastico  e   formativo  8  Art.  6  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutte  le  persone    residenti  nel  Cantone  dai  quattro  ai  quindici    anni  di  età  sono  tenute  all’obbligo  scolastico,  ovvero  alla   frequenza  obbligatoria  della  scuola.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Al  termine   dell’obbligo  scolastico  e   fino  al compimento  della  maggiore  età  o   al    conseguimento  di  un  certificato  federale  di  formazione  pratica  tutte  le  persone    residenti  nel  Cantone    sono  tenute  all’obbligo  formativo,  ovvero  alla    frequenza  di  una    scuola  postobbligatoria,  a   tempo  pieno  o  per  apprendisti,  oppure   di un’attività  formativa  tra  quelle   previste   dal  regolamento.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  Su   richiesta  motivata,  il   Dipartimento  concede  la    deroga  all’obbligo  formativo.  Sono  riservati  gli  artt.  58a  e   58b.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devono  essere  iscritte  alla  scuola    dell’infanzia  tutte  le  persone  che  all’apertura  della    medesima  hanno  compiuto  entro  il   31  luglio  il   loro  quarto  anno  di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  deroga  al    cpv.  2 possono  essere  iscritte  -  su richiesta  motivata  dell’autorità   parentale  -  anche  le  persone  che  compiono  entro  il 30  settembre  il   loro  quarto  anno  d’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  ragioni  fisiche,  psichiche  o   per  fondati   motivi   condivisi  dal  detentore  dell’autorità   parentale  e  dal  docente  è   possibile  il   rinvio  dell’iscrizione  all’anno  scolastico  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’obbligo  scolastico  termina  alla  fine  dell’anno    scolastico  in  cui  l’allievo  compie  i  quindici  anni;  il  proscioglimento  prima  della  fine  dell’anno    scolastico    da  tale    obbligo  può  essere  concesso  dal  Dipartimento  per  seri  motivi,  in    ogni   caso   non  prima  del   compimento  del  quindicesimo  anno  d’età.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  All’adempimento  dell’obbligo    scolastico    l’allievo  riceve  il   certificato  di  proscioglimento  tale  obbligo.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  datori  di    lavoro  non  possono  assumere  alle  loro  dipendenze  allievi  che   non  sono   in    possesso  del  certificato  di    proscioglimento  dall’obbligo  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                Gratuità
                            Art.  7  1  La  frequenza  delle  scuole   pubbliche  è   gratuita  per  gli  allievi  residenti  nel  Cantone  e   per  gli  allievi  delle  scuole  professionali   che  sono  a   tirocinio  o   fanno  pratica   presso   un’azienda  con   sede  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.  modificato  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,  239;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                651.
                            5  Lett.  abrogata  dall’art.  31    L  Alta  scuola    pedagogica;  entrata  in  vigore  il   23.9.2008  -   BU  2008,    553;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2002,  104.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   2.10.1996;   in vigore  dal  1.1.1997  -  BU   1996,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Cpv.    modificato  dalla  L  15.12.2011;  in  vigore    dal  1.8.2012  -  BU  2012,  263;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  708.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Nota   marginale  modificata  dalla  L   27.5.2020;   in vigore  dal  1.9.2021  -  BU   2021,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dalla  L 7.11.2011;  in    vigore  dal  1.7.2015  -  BU  2011,   651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  introdotto  dalla  L 27.5.2020;  in vigore  dal  1.9.2021  - BU  2021,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  introdotto  dalla  L 27.5.2020;  in vigore  dal  1.9.2021  - BU  2021,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Essa  è   gratuita  anche   per  gli allievi  che  frequentano  la scuola  per  un   anno  al massimo  nell’ambito  di  scambi  individuali  di  allievi  tra  Cantoni,  sempre  che  il  medesimo  principio  venga  applicato    dal  Cantone  partner.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   materiale  scolastico   è   fornito  gratuitamente  dal  Cantone   nelle  scuole  medie,  dai  Comuni  e dai  consorzi  nelle  scuole  dell’infanzia  e   nelle  scuole   elementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese   di    trasporto  e   la    refezione  degli  allievi  sono  sussidiate  dal  Cantone  e   dai  Comuni  nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la frequenza  di    una   scuola  cantonale  da  parte  di allievi  non  domiciliati  nel   Cantone   il   Consiglio  di  Stato  può  prelevare  una  tassa  e   sottoscrivere  convenzioni,  riservata  la  competenza  del  Gran  Consiglio.  18  Capitolo  secondo  Autorità  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  8  19  Il  Consiglio   di Stato  esercita,  per  mezzo   del  Dipartimento  competente  (detto  in  seguito  Dipartimento),  la  direzione  generale  della  scuola    ed  emana  le  disposizioni  di  applicazione    della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  comunali  e consortili  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Autorità  comunali  e   consortili   in materia   scolastica  sono  il   municipio  rispettivamente  la  delegazione  scolastica  consortile.  Esse    possono  nominare  una  commissione  scolastica    con  funzione  consultiva.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   competenze  specifiche  delle  autorità  e   degli  organi  comunali  e consortili   in materia  scolastica  sono  definite  dalla  presente  legge  e dalle   leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  21  Art.  10  1  Il  Dipartimento  esercita,  nei  termini   di    cui  all’art.  8,    la    direzione  generale  della   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso,  in    particolare,  adempie  le    seguenti  funzioni:  a)  lo  studio  e   l’esecuzione  di  iniziative   che  concorrano  al  perseguimento  delle   finalità  scuola;  b)    svolgere  a  tal  fine    compiti    di  monitoraggio,    tramite  rilevamento  statistico  delle  attività
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  c)  il   coordinamento  dell’attività  dei  diversi  settori  scolastici  e   dei  loro  organi;  d)  la    vigilanza  sulla   scuola   e   sull’insegnamento;  e)  all’organizzazione  amministrativa  generale  della  scuola;  f)  l’informazione  in    materia   scolastica;  g)   la consultazione  delle  componenti  della  scuola  sui  progetti  di riforma   e   ogni  qualvolta  ritenga  opportuno;  h)    o   annulla,  su  istanza  o   d’ufficio,  le  decisioni  di  autorità  comunali  o   consortili    e   degli  scolastici  cantonali  non  conformi  ai  principi  fondamentali    del  diritto,  alle  leggi    e    ai  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   questo  scopo  il   Dipartimento  può  emanare  delle   direttive.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organi  di promovimento,   di  coordinamento,  di  vigilanza  e   di  organizzazione  amministrativa  Art.  11  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’adempimento  delle  funzioni  di promovimento,  di    coordinamento,  di    vigilanza   e   di  organizzazione  amministrativa  nei  diversi  gradi   e   ordini   di  scuola,  il   Dipartimento  si    avvale  anche  degli  organi  scolastici   cantonali  e   degli   organi   preposti  alla  conduzione  degli  istituti  di cui  al Titolo  secondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  organi  scolastici  sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 24.2.2021;  in vigore  dal  1.6.2021  - BU  2021,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  modificato  dalla  L   20.9.2004;  in    vigore  dal  17.12.2004  - BU  2004,  448;  introdotto  dalla  L 5.10.1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  BU  1993,   399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dalla  L   4.10.1993;  in vigore   dal  19.11.1993  - BU  1993,  397.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dalla   L 4.10.1993;   in    vigore  dal   19.11.1993  - BU  1993,  397.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Lett.  modificata  dalla  L 17.3.2009;  in vigore   dal  12.5.2009  -  BU  2009,   202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  introdotto  dalla  L 22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  - BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239;  precedenti  modifiche:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            448;  BU  2013,   356.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   scuole  e   nelle  scuole  elementari,   gli  ispettorati,  il collegio  degli   ispettori  e   la  cantonale  dei  direttori  degli   istituti   comunali;  b)   scuola  media,  gli  esperti  di    materia,  il   collegio   degli  esperti   e il   collegio  dei  direttori;  c)   scuole  medie  superiori,  gli esperti  di    materia  e   il collegio   dei  direttori;  d)   scuole  professionali  e   nelle  altre  scuole,  gli  esperti  di materia  e il   collegio  dei  direttori;  e)   scuole  speciali,  i  direttori  di    istituto  e   il   collegio   dei  direttori;  f)   servizi   di sostegno  pedagogico,  i  capigruppo   e   i  collegi  dei  capigruppo.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   competenze  degli  organi  scolastici   cantonali  sono  definite  dalle  leggi   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   vigilanza   sanitaria  su tutte   le scuole   è disciplinata  dalla  legge  sulla  promozione  della  salute   e il  coordinamento  sanitario  del  18  aprile  1989.  Capitolo  terzo  Insegnamento  e   disposizioni  organizzative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piani  di  studio  Art.  12  26  Il  Consiglio  di    Stato   approva  i  piani   di    studio  per  ogni  grado  e   ordine   di scuola   elaborati  dal  Dipartimento  con  la  partecipazione  degli  organi    scolastici,  degli    esperti  e  dei  docenti.  Sono  riservate  le disposizioni  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Innovazioni  e   sperimentazione  Art.  13  27  1  La  scuola,  attraverso  processi  di  sperimentazione,  promuove  e controlla  le opportune  innovazioni  in    materia  di organizzazione,  di    piani  di    studio,  di metodi  e   di    tecniche  di    insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  processi  di  sperimentazione  possono  essere  proposti  sia  dal    Dipartimento  sia  dagli  organi  scolastici  cantonali  sia  dagli  organi  di    conduzione   degli  istituti  sia  da  gruppi  di docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservate  le    competenze  in    materia  finanziaria,   le istanze   competenti   ad   autorizzare   e a revocare  lo  svolgimento   di sperimentazioni  sono:  a)  di    Stato  qualora  s’imponga   la    deroga  temporanea  a   disposizioni  legali;  b)  qualora  s’imponga  la  deroga  temporanea  a    disposizioni  di  applicazione,  ivi  i  piani   di studio  e   i  metodi;  c)  scolastici   cantonali  e   gli organi  di conduzione  degli  istituti,  negli  altri  casi,   con   l’obbligo  il Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Libri  di  testo  e   materiale  scolastico  Art.  14  Le  norme  circa  i  libri   e   il materiale  scolastico  sono  stabilite   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anno  scolastico  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durata  dell’anno  scolastico,  per  gli  allievi  di  ogni  grado  di  scuola,  è    di  trentasei  settimane  e    mezzo  effettive;  l’apertura  dell’anno  scolastico  ha    luogo    verso  fine  agosto  o    inizio  settembre  e   la chiusura  verso  la metà  di    giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le scuole  professionali  il cpv.  1   si    applica  con  le  eccezioni  dettate  dalle  disposizioni  federali,  intercantonali  oppure   da  particolari  esigenze   della  formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    durata  dell’anno    scolastico  delle  scuole  e   delle  classi  speciali  è   stabilita  tenendo  presente    il  calendario  scolastico   generale  e   le    esigenze   particolari  degli  allievi  e degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  tutti  i  gradi  di    scuola  l’insegnamento  è   distribuito  sull’arco  di    cinque   giorni  settimanali,  dal  lunedì  al  venerdì.  Per  le scuole  professionali  esso  può  essere  articolato  in    giorni  settimanali  o   in    blocchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Tutti  gli  allievi  delle  scuole  dell’obbligo  hanno  inoltre  vacanza  il   mercoledì  pomeriggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’istituzione  di  servizi  o di  attività  extrascolastiche   è   autorizzata   anche  nella  giornata  di  sabato   e  durante  le    vacanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Gli  esami  finali  delle    scuole  postobbligatorie    hanno  luogo,  di  regola,  dopo  la  fine    dell’anno  scolastico  e   possono  svolgersi  anche  il sabato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Eccezioni  possono  essere  concesse  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il  Dipartimento  stabilisce   il calendario  annuale  per  tutti  i  gradi  di scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  dell’ora-lezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   20.9.2004;  in    vigore  dal  17.12.2004  - BU  2004,  448.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239;  precedenti  modifiche:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104;  BU  2004,   448;   BU  2008,  553;   BU  2009,   239;  BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  scuole  cantonali  la    durata   dell’ora-lezione  è   di 50   minuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  concedere  deroghe  a   questo  principio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensori  di  frequenza  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Il  Dipartimento  fissa  i  comprensori  di    frequenza   delle  singole  sedi  scolastiche  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  di  spazi  scolastici  Art.  17  1  Gli  spazi  scolastici,  di  proprietà  del  Cantone,  possono  essere  messi  a   disposizione  di  terzi,  compatibilmente   con  l’attività  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce,  mediante  regolamento,   le    condizioni  e   le tasse  d’uso,  ritenuto   che  l’utilizzazione  per  attività   d’interesse  pubblico,   di regola,  è   gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collette
                            Art.  17a  31  Per  le    collette  tenute   nelle  scuole  e   per   quelle  per  le    quali  è   richiesta  la collaborazione  degli  allievi   è   necessaria  un’espressa  autorizzazione  del  Dipartimento  o, per  delega,  delle  direzioni  scolastiche.  Capitolo  quarto  32  Assicurazione  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione
                            Art.  18  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  allievi     delle  scuole  pubbliche     dell’infanzia,     elementari,  medie,  speciali     e  postobbligatorie  non  universitarie,  nonché  delle  scuole  obbligatorie  private,  beneficiano  di  una  copertura  per   la    responsabilità  civile   e di una   copertura   per   gli  infortuni   scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   copertura  per  la    responsabilità  civile  è   pure  istituita  a   favore  dei  docenti  delle  scuole   pubbliche  comunali,  dei  docenti  delle  scuole  obbligatorie  private  e   degli  apprendisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  u specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli  a  llievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   coperture  di    cui   ai    capoversi  precedenti  comprendono:  a)  degli  infortuni  subiti   da  tutti  gli allievi  durante   la    loro  attività  scolastica,  dentro  fuori  gli  edifici   scolastici,  come  pure  degli  infortuni   occorsi   durante  il   percorso  casa-scuola;  b)  civile   dello   Stato,  dei  Comuni  e   dei  Consorzi  nella   loro   qualità  di    proprietari  di  piazzali  e    mobili  scolastici  nei  confronti    delle    persone  incluse  nelle  coperture  dei  precedenti  e   dei  terzi,  come  pure  la    responsabilità   civile  delle  persone  incluse   nelle  dei  capoversi  precedenti   nei  confronti  dei  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prestazioni
                            Art.  18a  34  1  Per   quanto   riguarda  gli  infortuni  scolastici,   le    coperture  comprendono:  a)  di    decesso,   un’indennità  di    fr.  10’000.–  ;  b)    caso    in  cui,    a    seguito  di  una    diminuzione  durevole  e    verosimilmente  permanente    delle  lavorative  della    persona  si  giunga  alla  determinazione  di  una    invalidità,    viene  un’indennità  massimale  di  fr.  50’000.–.  Fa  stato    il    grado  d’invalidità  accertato  all’infortunio.  Il   limite  di    fr. 50’000.–  è   estendibile  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   copertura   per  la    responsabilità  civile  copre  le    conseguenze  di    danni  materiali  e   corporali  causati  da  persone  e  Enti    secondo  l’art.  18  fino  a   un  massimale    di  fr.  3’000’000.–  per  caso.  Per  i  danni  materiali  è prevista  una   franchigia  stabilita   dal  Consiglio  di    Stato  per  ogni   sinistro  causato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Premi
                            Art.  18b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   gli infortuni  scolastici   i  premi   sono  interamente  a carico  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la responsabilità  civile  delle   persone  affiliate  i  premi   sono  a carico  dello   Stato,  salvo  per  quel  che  riguarda   quelli  per  la    responsabilità   civile  degli  allievi  e   docenti  di    cui   all’art.  18   cpv.  3,    che  sono  a  loro  carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  introdotto  dalla  L   22.3.2016;   in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  introdotto  dalla  L   22.3.2016;   in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Capitolo   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal   1.8.2016  - BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                448.
                            34  Art.  introdotto  dalla  L   22.3.2016;   in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  introdotto  dalla  L   22.3.2016;   in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ammontare   dei  premi  è fissato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Amministrazione  e assicurazione  Art.  18c  36  1  Il  Consiglio  di  Stato  definisce  per  regolamento  le  norme  inerenti  all’amministrazione  dell’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  stipulare   un  contratto  di assicurazione  con  una  società  di assicurazione  autorizzata   ad  esercitare  in    Svizzera   in    virtù  della  legge  federale  sulla   sorveglianza  delle  imprese   di    assicurazione  del  17   dicembre  2004.  Capitolo   quinto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  19-22  ...  38  Capitolo  sesto  39  Insegnamento  religioso  e   sulle  religioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  insegnamento  Art.  23  41  1  L’insegnamento    della    religione  cattolica    e  della  religione  evangelica  (insegnamento  religioso  confessionale)  è impartito  alle  scuole   elementari,   durante  i primi  tre  anni  di    scuola  media   e  alle  scuole   postobbligatorie   a   tempo  pieno,  nel  rispetto  delle  finalità  della  scuola  e   dell’art.  15   della  Costituzione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’insegnamento  neutrale  e  non     confessionale  della  storia     delle  religioni  è  impartito  obbligatoriamente  durante  il   quarto  anno   di    scuola  media  quale  disciplina  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   frequenza  dell’insegnamento  religioso  confessionale  da   parte  degli   allievi  è   accertata  all’inizio  di  ogni  anno  dall’autorità  scolastica     mediante  esplicita  richiesta  alle  autorità  parentali,  rispettivamente  agli  allievi  se  essi  hanno  superato  i  sedici  anni   d’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  l’insegnamento  religioso  confessionale,  la  designazione  degli  insegnanti,  la  definizione    dei  piani  di  studio,  la  scelta  dei  libri  di  testo    e  del  materiale    scolastico,  nonché  la  vigilanza    didattica  competono  alle  autorità    ecclesiastiche,  mentre  la  vigilanza    amministrativa    compete  alle  autorità  scolastiche.  Lo   stipendio  degli  insegnanti  delle   scuole  cantonali  è   a   carico  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Con    riserva  del    cpv.  4,  convenzioni  fra  il   Consiglio  di  Stato  e   le  autorità  ecclesiastiche  regolano  l’organizzazione  dell’insegnamento  religioso  confessionale  e lo    statuto  dei  suoi  docenti.  Capitolo  settimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Educazione  civica,  alla   cittadinanza  e alla  democrazia  Art.  23a  43  1  Al  fine  di    rendere  i  giovani  coscienti   dei  fondamenti  delle  istituzioni  politiche  e   civili  ed  educarli  ai    loro  diritti  e   doveri  di    cittadini,  nelle   scuole   medie,   medie   superiori  e professionali   sono  promossi  e   assicurati  l’insegnamento  e   lo    studio  della   civica  nonché   l’educazione   alla  cittadinanza  e  alla  democrazia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’insegnamento  della   civica,  dell’educazione  alla  cittadinanza  e alla  democrazia,   che   avviene   con  cadenza  regolare  quale   materia   a   sé  stante  nella  scuola  media  o   nel  quadro  delle  discipline  previste  dai  piani  di  studio  delle  scuole  postobbligatorie,    secondo  modalità  modulari  nelle    scuole  medie  superiori,  è   obbligatorio    e   dispone  di  una  dotazione  oraria  pari  ad  almeno  due  ore  Alla  materia  o   all’insegnamento  viene  attribuita  una  nota  distinta,  dove  ciò  non   contrasta  il  diritto  federale  e  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  introdotto  dalla  L   22.3.2016;   in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Capitolo   abrogato  dalla  L   23.2.2015;   dal  1.6.2015  - BU  2015,  194.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.  abrogati  dalla   L 23.2.2015;  in vigore   dal  1.6.2015   -  BU  2015,  194;   precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            404;  BU  2007,   708;   BU  2012,  185.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Capitolo   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal   1.8.2016  - BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Titolo   modificato  dalla  L   29.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2019  - BU  2018,  335.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dalla  L   29.5.2018;  in vigore  dal  1.8.2019  -  BU  2018,  335;  precedente  modifica:  BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                105.
42
                            Capitolo  modificato  dalla   L   24.9.2017;  in vigore   dal  13.10.2017  - BU  2017,   339;   precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2002,  10;  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dalla  L   24.9.2017;  in vigore  dal  13.10.2017  -  BU  2017,  339;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002,  10;  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  piani  di    studio,  le    modalità  d’insegnamento  e   le    relative  valutazioni  sono   stabiliti  dai  regolamenti  che  disciplinano  i  singoli   gradi   e ordini  di    scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   principio   della  neutralità  dell’insegnamento   deve   essere   garantito.  TITOLO  II  Conduzione  degli  istituti   scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’istituto  scolastico  Art.  24  1  L’istituto   è   l’unità  scolastica   in    cui  si    organizzano  la    vita  e il   lavoro  della   comunità  degli  allievi  e  dei    docenti,  con  il   concorso  di  altri    agenti  educativi,  segnatamente  dei  genitori,  al  fine    di  conseguire  gli obiettivi  specifici  del  proprio  ordine  o   grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto    esercita  le  proprie  attività  in  modo  autonomo  entro  i  limiti    stabiliti  dalle    leggi  e    dalle  disposizioni  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  lo  svolgimento  di  attività  didattiche  e   culturali    all’istituto  è  assegnato  un    credito  annuale  da  gestire  in  modo  autonomo.  Per  attività  finalizzate,  segnatamente  nel  campo  della  ricerca,  dell’innovazione  e   della  sperimentazione,  all’istituto   è   assegnato  un  monte  ore   annuale  da  gestire  in  modo  autonomo.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’entità  e    le  modalità  di  assegnazione  del  credito  annuale  e  del  monte  ore  sono  stabilite  dal  Consiglio  di    Stato  con  un  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Una   scuola  costituisce  un  solo  istituto  scolastico   o   è affiliata  ad  un   istituto  unitamente  ad  altre.   Le  scuole  elementari  e  le  scuole  dell’infanzia    di  uno  stesso    comune  o  consorzio  o  dei  comuni  convenzionati  sono  riunite  in un  solo  istituto.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   costituzione  degli   istituti   scolastici  è   di competenza  del   Consiglio  di    Stato  per  le    scuole  cantonali  e  dei   municipi   o   delle  delegazioni  consortili  per  le    scuole  comunali.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Entro   un  anno  dalla  propria  costituzione  ciascun  istituto  deve  darsi  un  regolamento   interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organi  di conduzione  dell’istituto  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conduzione  dell’istituto  è    assicurata  dalla    direzione    con  la  partecipazione  delle  componenti  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  organi  di conduzione  sono  i  seguenti:  a)  b)  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  organi  di rappresentanza  sono  i  seguenti:  a)   degli  allievi;  b)   dei  genitori;  c)  d’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  organi  di  conduzione    e   di  rappresentanza  possono  essere  istituiti    totalmente  o   parzialmente  secondo  i  criteri  di    cui   agli  art.   27  cpv.   3,    34,  36,  39  e   41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  l’esecuzione    dei  loro    compiti  gli  organi  di  conduzione  e   di  rappresentanza  possono    istituire  commissioni  speciali  in    forme  anche  miste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  d’istituto  Art.  26  48  1  Il  consiglio  d’istituto  può  essere  istituito  in    ogni  ordine  di    scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consiglio  d’istituto  è composto:  a)   membri   del  consiglio  di    direzione;  b)   tre   rappresentanti   del  collegio   dei   docenti;  c)   tre   genitori  di    allievi  minorenni;  d)   tre   allievi;  e)   rappresentanti  dei  Comuni  interessati,   tre  al    massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   modalità   di    elezione  e di    funzionamento  sono  stabilite   dal  regolamento.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   consiglio  d’istituto  ha  i  seguenti  compiti:  a)   i  problemi  concernenti  i  rapporti   tra  scuola,   allievi,  genitori  e ambiente  sociale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Entrata   in  vigore  del  capoverso,  limitatamente  al  credito  annuale:   1.1.1993  - BU  1993,  41;  entrata  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vigore  limitatamente   al    monte  ore:  1.2.1993  -  BU  1993,  105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Entrata   in  vigore  del  capoverso,  limitatamente  al  credito  annuale:   1.1.1993  - BU  1993,  41;  entrata  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vigore  limitatamente   al    monte  ore:  1.2.1993  -  BU  1993,  105.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Entrata  in    vigore  dell’articolo:   2.9.1992  -  BU  1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    il   programma  generale  delle  iniziative  culturali  dell’istituto  e   della  utilizzazione  delle  scolastiche;  c)   il   proprio  parere  nelle  procedure   di    consultazione;  d)   la    relazione  annuale  del  consiglio  di direzione  e   esprime  eventuali  osservazioni;  e)   il   proprio  parere  sull’utilizzazione   del  credito  annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  degli  istituti  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Negli  istituti    cantonali  la  direzione    è  affidata  al  direttore,    coadiuvato  da    uno  o    più  vicedirettori,  e   al    consiglio  di    direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento    fissa    il   numero  dei  vicedirettori  e    dei  membri  del  consiglio    di  direzione  e  può  eccezionalmente,  per  rispondere  a   particolari   esigenze   dell’istituto,  ripartire   tra  essi  diversamente  le  competenze  fissate  dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  istituti  comunali  o   consortili   la direzione  è   affidata:  a)  o   più   direttori,   eventualmente   coadiuvato/i  dal  consiglio  di direzione;  b)   o   più  direttori,  coadiuvato/i  da  uno  o   più  vicedirettori  ed  eventualmente  dal  consiglio  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni  e   i  consorzi  possono  riunire  più  istituti   sotto   un’unica  direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  e   vicedirettore  degli  istituti   cantonali  Art.  28  1  Il  direttore   e il   vicedirettore  degli  istituti  cantonali  sono  nominati  dal  Consiglio  di    Stato  in  base  a   pubblico  concorso   per   un   periodo  di    quattro  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   direttore  e il   vicedirettore  uscenti  sono  sempre   riconfermabili  attraverso  la    regolare  procedura   di  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  direttore  e   al    vicedirettore  non  riconfermati  è   garantito  il posto   nell’insegnamento   con  rapporto  di  nomina;  lo    stipendio   è quello  della  nuova  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  direttore   degli   istituti  cantonali  Art.  29  1  Il  direttore   ha  i  seguenti  compiti   specifici:  a)  l’autorità    scolastica    nell’istituto    e  l’istituto  di  fronte  all’autorità  scolastica  e  verso  b)   il   consiglio   di    direzione  e   ne  coordina  il lavoro;  c)   opera  di    vigilanza  e   di    consulenza  pedagogico-didattica  nei  confronti   dei  docenti  e degli  scolastici     specializzati  e  presenta  al  Dipartimento     una  relazione  annuale  impartito   nell’istituto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  d)  il   rapporto  sui    docenti    al  primo  anno  di  nomina,  sui    docenti  incaricati    e  supplenti  e,  sia   necessario,   sui  docenti  nominati;  e)  o,  secondo  i  casi,  segnala    all’autorità  di  nomina  il  docente  o   l’operatore  scolastico  nel  cui   comportamento  egli   ravvisi  un’infrazione   delle   leggi   o   delle  disposizioni  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  f)  in    caso  di    urgenze  le decisioni  necessarie,  informando  tempestivamente  il   consiglio  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  direttore    e    al  vicedirettore  è    assegnato  un  onere    di  insegnamento    compatibile  con  le  loro  funzioni.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   vicedirettore  collabora  con   il direttore  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  e   in    caso  di    assenza  o  d’impedimento  del  direttore   ne  assume  i  compiti  e   le    responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  e   vicedirettore  degli  istituti   comunali  o   consortili  Art.  30  55  1  Il  direttore  e  il    vicedirettore  degli    istituti    comunali  o    consortili  sono  nominati  dalla  competente  autorità  di    nomina  in    base  a pubblico  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   direttore   può  essere  nominato  a   tempo  pieno  o   parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   vicedirettore  può   essere  nominato  a   tempo  pieno  o parziale,  oppure  incaricato   senza  riduzione  dell’onere  d’insegnamento;  in    quest’ultimo  caso  beneficia  di    un   adeguato   compenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato    dalla  L  22.3.2016;  in  vigore    dal  1.8.2016    -  BU  2016,    239;    precedente  modifica;    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  modificato  dalla  L   20.6.2013;  in  vigore  dal  1.7.2013  -   BU  2013,  356;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993,  41;  1996,  261.
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Lett.  modificata  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Lett.  modificata  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Entrata  in    vigore  del  capoverso:  2.9.1992  -  BU  1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Entrata  in    vigore  dell’articolo:   2.9.1992  -  BU  1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  direttore   degli   istituti  comunali  o   consortili  Art.  31  56  Il  direttore  ha  i  seguenti  compiti  specifici:  a)  l’autorità   di    nomina  nell’istituto  e   l’istituto  di    fronte   alle   autorità  scolastiche  e   verso  b)   il   consiglio   di    direzione,   laddove  esiste,  e   ne   coordina  il lavoro;  c)  tutti  i  compiti  del  consiglio  di    direzione,  laddove  quest’ultimo  non  esiste;  d)    opera  di  vigilanza  e    di  consulenza  pedagogico-didattica  nei  confronti  dei  docenti    e  all’autorità  di  nomina  e  all’ispettorato  una  relazione  annuale  sull’insegnamento  nell’istituto;  e)    con  l’ispettorato  nella  funzione  di  promozione,  vigilanza    e  consulenza  pedagogico-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  f)  il   rapporto  sui    docenti    al  primo  anno  di  nomina,  sui    docenti  incaricati    e  supplenti  e,  sia   necessario,   sui  docenti  nominati;  g)  o,    secondo  i  casi,  segnala   all’autorità  di nomina  e   all’ispettorato  il  docente  o   l’operatore  specializzato  nel  cui  comportamento  egli  ravvisi  un’infrazione    delle  leggi    o    delle  di applicazione;  58  h)  in    caso   di    urgenza,  le    decisioni   necessarie,  informando  tempestivamente  il   consiglio  di  laddove   esiste;  i)  per  brevi    periodi,  i   docenti  titolari  assenti,  compatibilmente    con    gli  impegni  di  Art.  32  ...  59  Art.  33  ...  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di direzione  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consiglio  di direzione  si    compone  del  direttore,  che   lo    presiede,  del  vicedirettore  e   di  almeno  un  membro  designato  dal   dei   docenti.  Negli  istituti  comunali   o   consortili  l’autorità  di  nomina  può   prescindere  dalla  designazione  del  vicedirettore;   in    tal  caso  il consiglio   di    direzione  si  compone  del  direttore  e di    almeno  due  membri   designati   dal  collegio  dei  docenti.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   numero  dei  membri   designati  dal  collegio   è   stabilito  dalle  disposizioni  di    applicazione.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  designati   dal  collegio  sono  eletti  fra  il   personale  insegnante  alla  fine  dell’anno  scolastico  per  il   biennio  successivo,  ritenuta  la loro  rieleggibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  membri  designati  dal  collegio  beneficiano  di    una  riduzione  dell’onere  d’insegnamento   o, laddove  ciò  non  è   possibile,   di    un  adeguato  compenso.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   consiglio  di direzione  è   istituito  in tutti  gli  istituti  cantonali;  nelle  scuole  comunali   o consortili  esso  può  essere   istituito  per  decisione  del   municipio   o   della   delegazione  scolastica   consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  35  Il   consiglio  di direzione:  a)  l’esecuzione  e il   rispetto  delle  leggi,   dei  regolamenti,  delle  direttive  emanate   dall’autorità  e   dei  criteri   definiti  dal  collegio  dei  docenti;  b)    e   anima  le  attività  pedagogiche  e   didattiche  tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite  altri  organi  dell’istituto;  c)  alla  formazione  delle  classi  nelle    scuole  cantonali  e  alla    ripartizione    degli  allievi  per  nelle   scuole   elementari  e dell’infanzia;  64  d)    alle  osservazioni  dei  genitori  e    degli  allievi  e,  nelle  scuole  cantonali,    statuisce  sui  contro  le valutazioni  scolastiche;  65  e)  la    gestione  amministrativa   attribuita  dall’autorità  scolastica  all’istituto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2013;  in vigore   dal  1.7.2013  -  BU  2013,  356.
                        
                        
                    
                    
                    
                57
                            Lett.  modificata  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Lett.  modificata  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  abrogato  dalla  L 20.9.2004;  in    vigore  dal  17.12.2004  - BU  2004,  448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.   abrogato  dalla  L 20.6.2013;   in    vigore   dal   1.7.2013  -  BU  2013,   356;  precedente  modifica:  BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                41.
                            61  Cpv.  modificato  dalla  L   10.6.1996;  in    vigore  dal  26.7.1996  -  BU  1996,   261.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Entrata  in    vigore  del  capoverso:  2.9.1992  -  BU  1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Entrata  in    vigore  del  capoverso:  2.9.1992  -  BU  1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Lett.  modificata  dalla  L 20.6.2013;  in vigore   dal  1.7.2013   -  BU  2013,   356.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Lett.  modificata  dalla  L 20.6.2013;  in vigore   dal  1.7.2013   -  BU  2013,   356.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le    relazioni  con  i  servizi   pedagogici,  sanitari   e sociali;  g)  all’intenzione  del  Dipartimento  la    relazione  annuale  sull’andamento  dell’istituto;  h)  sull’ammissione   degli   allievi;  i)  ai    docenti  le    classi  e   la    docenza  di    classe;  l)  l’orario   settimanale  delle  lezioni.  m)   istituti  cantonali  postobbligatori   elabora  un  programma  sul  plurilinguismo  degli  allievi,  che  essere  sottoposto  al    collegio  dei  docenti  e   successivamente   approvato  dal  Dipartimento.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  docenti  Art.  36  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  collegio  dei  docenti  è    la  riunione  plenaria  di  tutti  i   docenti,  nominati,    incaricati  e  supplenti,  nonché  delle   figure  scolastiche  operanti   in un  istituto.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   riunioni  sono  convocate  dal  direttore  o   su  richiesta  del  consiglio  di    direzione  o di    almeno  1/5  dei  docenti;  esse  sono  da  un  docente  designato  dal  collegio   all’inizio  di    ogni   anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   personale  amministrativo  può  partecipare   alle  riunioni  del  collegio   quando   sono  in  discussione  oggetti  che   lo    concernono  e   quando  si    discute   la relazione  annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   partecipazione  alle  sedute  è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   collegio   dei  docenti  può  invitare  alle  proprie   sedute,  a   titolo  consultivo,  una  rappresentanza  delle  altre  componenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   collegio  dei  docenti  è   istituito  negli  istituti  di ogni  ordine  e   grado  con  almeno  tre  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  37  1  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti    e    dei  piani    di  studio  vigenti,  il   collegio  dei  docenti:  69  a)  i   criteri  di  funzionamento  dell’istituto  per  quanto  attiene  agli    aspetti    pedagogici,  culturali  e   organizzativi   e ne   verifica   l’applicazione;  b)  allo  studio  e    all’esame  di  proposte  innovative  nell’ambito  della  politica  scolastica  c)  le    sperimentazioni  di    cui   all’art.  13,  cpv.  3, lett.  c);  d)  l’uso  del  credito   annuale  e   del  monte  ore  assegnati  all’istituto;  e)  sulla   pianificazione   delle   attività  di    formazione  continua;  70  f)  i  membri   di    propria  spettanza  nel  consiglio  di    direzione  e   nel  consiglio   d’istituto;  g)   e   approva  la  relazione  annuale   sull’andamento  dell’istituto  presentata  dal  consiglio   di  h)   la facoltà  di    affrontare  problemi   politici  e   sindacali   connessi  con  la    professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   collegio  dei  docenti  elabora  un  regolamento  interno  dell’istituto  che  deve  essere   approvato  dal  Dipartimento  per  le  scuole  cantonali    e  dai    municipi,  rispettivamente  dalle    delegazioni  scolastiche  consortili,  per  le    scuole  comunali  o consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    collegio  dei  docenti  negli  istituti  cantonali  postobbligatori  si  pronuncia  sul  programma  sul  plurilinguismo  degli  allievi.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di classe  e   docente  di  classe  Art.  38  1  Nelle  scuole  cantonali  i  docenti   che  insegnano  nella  stessa  classe  formano  il consiglio  di  classe.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   presieduto  dal  docente   di    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  del  consiglio   di classe  e del  docente  di classe  sono  definiti  dal  regolamento.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  degli  allievi  Art.  39  1  L’assemblea  degli    allievi,    con  le  riserve  di  cui    ai  capoversi    seguenti,  è    la  riunione  plenaria  di tutti   gli  allievi  iscritti  in    un  istituto;   essa  è l’organo  rappresentativo  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   istituita  a partire  dal  secondo  biennio   della  scuola  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Forme  particolari  di  assemblee  possono    essere  adottate  nelle  scuole  professionali    a    tempo  parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Lett.  introdotta   dalla  L   24.2.2021;   in vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,   145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Entrata  in    vigore  dell’articolo:   2.9.1992  -  BU  1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Frase  modificata  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                70
                            Lett.  modificata  dalla  L 23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015   -  BU  2015,   205.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Cpv.  introdotto  dalla  L 24.2.2021;  in vigore  dal  1.6.2021  - BU  2021,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Cpv.  modificato  dalla  L   20.9.2004;  in    vigore  dal  17.12.2004  - BU  2004,  448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Entrata  in    vigore  del  capoverso:  2.9.1992  -  BU  1993,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  degli  allievi:  a)   all’attenzione   degli  altri  organi  dell’istituto  le    richieste  degli  allievi;  b)   l’opinione  degli  allievi  nelle   consultazioni;  c)   sugli  oggetti  che  le    leggi   e   le    disposizioni  di    applicazione  le    deferiscono;  d)  i  propri  rappresentanti  negli  organi  scolastici  aperti  agli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  dei  genitori  Art.  41  1  L’assemblea  dei  genitori  è   la    riunione  di tutti  i  detentori   dell’autorità  parentale  sugli  allievi  iscritti  in    un  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   istituita  in ogni  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  42  L’assemblea  dei  genitori:  a)   all’attenzione   degli  altri  organi  dell’istituto  le    richieste  dei   genitori;  b)   l’opinione  dei   genitori  nelle  consultazioni;  c)   sugli  oggetti  che  le    leggi   e   le    disposizioni  di    applicazione  le    deferiscono;  d)  i  propri  rappresentanti  negli  organi  scolastici  aperti  ai genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riunioni  di classe  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  genitori  degli   allievi  di    una  classe   o   di    gruppi   di    classi  sono   convocati  almeno  una   volta  all’anno  nell’intento  di    favorire:  a)  reciproca  tra  docenti,  operatori  scolastici  specializzati  e   genitori;  74  b)  sui   piani  di    studio  e sui   metodi  d’insegnamento;  75  c)  di    particolari  problemi  della  classe  e la    collaborazione   dei  genitori   all’attività  educativa  didattica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esame  di  particolari  problemi  della  classe,  o   di  più  classi,  possono  inoltre  essere  indette,  a  partire  dalla   scuola  media,  riunioni  tra  gli  allievi   di    una  classe  o   di    più  classi,   con  la partecipazione  dei  docenti   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  comuni  Art.  44  Per  tutti    gli  organi  di  rappresentanza  delle  componenti  previste    dalla  presente  legge  valgono  le    seguenti   disposizioni:  a)  deve  avvenire  almeno  10  giorni  prima  della    seduta    salvo  che    in  caso  di  b)  possono   avvenire  soltanto   su oggetti  indicati  nell’avviso  di    convocazione;  c)  possono  deliberare   se  è presente  la    maggioranza   assoluta  dei  loro   membri,  eccezione  dell’assemblea  degli   allievi,  per  la quale  è richiesta  la presenza  di    almeno  1/4  dei  e   dell’assemblea  dei  genitori,  per   la  quale  è richiesta   la  presenza  di almeno  1/5  dei  con   possibilità  di    riconvocare  lo    stesso   giorno   e   senza   limiti  di    presenza;  d)  sono  prese  a   maggioranza  semplice  dei  membri  presenti;  le    elezioni  sono   effettuate  il sistema  della   proporzionale;  e)  anche  di    un  solo  membro  le    elezioni  devono  essere   effettuate  a   scrutinio  segreto.  TITOLO   III  Il docente:  professionalità  e   stato  giuridico  Capitolo   primo  Definizione  e   abilitazione  Art.  45  1  Il  docente  è  incaricato,  nello    spirito  finalità  della    scuola,  dell’istruzione  e  dell’educazione  degli  allievi  ed  è   chiamato  a   partecipare  alla  conduzione  dell’istituto  in cui   opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente,  attraverso  un’efficace  attività  culturale  e   didattica,  deve  assicurare  la    formazione  degli  allievi,  favorire  l’acquisizione  del  sapere    e  promuoverne  l’elaborazione  critica  stimolando  la  partecipazione  dei  giovani  ai    processi   di    rinnovamento  socioculturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Lett.  modificata  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Lett.  modificata  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’insegnamento  è  una    professione  fondata  sullo  studio,  sulla  ricerca,    sulla  didattica  e  sulla  trasmissione  del  sapere,  indissolubilmente    legata  alla    costante  formazione  culturale,    scientifica  e  umana  del  docente.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Libertà  d’insegnamento  e autonomia  didattica  Art.  46  1  Al  docente  sono  riconosciute    la  libertà    d’insegnamento    e  l’autonomia  didattica,    nel  rispetto  delle   leggi,  delle  disposizioni  esecutive  e   dei  piani  di    studio.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente   deve  svolgere   la sua  attività  nel   rispetto  dei  diritti  degli   allievi,   tenuto  conto   della   loro   età,  della  particolarità  del  rapporto  educativo  e   del  carattere  pluralistico  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abilitazione
                            Art.  47  78  1  L’abilitazione  all’insegnamento  è    il   riconoscimento  da  parte  dell’autorità  cantonale  o  federale  della  capacità   a   esercitare  la    professione  di docente  nelle  scuole   pubbliche   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     Dipartimento  formazione  e  apprendimento     (di   seguito  DFA)     della  Scuola     universitaria  professionale  della  Svizzera  italiana    (di  seguito  SUPSI)  ha    il   compito  di  conferire  l’abilitazione  all’insegnamento,  nei   termini   definiti  dal   mandato  da  parte  del  Consiglio  di    Stato.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’abilitazione    all’insegnamento    vale,  di  regola,  per  il   grado  o    l’ordine  di  scuola  per  il   quale  è  conseguita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È    fatto  salvo  il   riconoscimento    delle    abilitazioni  conferite  da  terzi  a   norma  di  leggi  federali  o   di  accordi  intercantonali  o   internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docenti  in formazione  Art.  47a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento,   rispettivamente   i  municipi  e   le    delegazioni  consortili  con  il   supporto   del  Dipartimento,  tenuto  conto    del  fabbisogno  di  docenti  e  della  disponibilità    di  docenti  abilitati  che  hanno  superato  la    prova  di assunzione,  decidono  annualmente  la    parte  di    ore  d’insegnamento  da  attribuire  ai    candidati  ammessi  all’abilitazione   presso   il   DFA  della   SUPSI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di attribuzione  di    ore  d’insegnamento,  queste  sono  assegnate  dall’autorità  di nomina  nella  forma  dell’incarico  e per  tutta  la durata  dell’abilitazione,  senza  procedura  di    pubblico   concorso;  sono  applicabili  gli art.  15   cpv.   1   e 16  lett.  g)  della  legge   sull’ordinamento  degli   impiegati   dello  Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  in    formazione  soggiacciono   alle  disposizioni  dell’art.  8   della   medesima  legge.  Art.  48  ...  81  Art.  49-51  ...  82  Capitolo  secondo  giuridico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  d’impiego  Art.  52  83  Il  rapporto  d’impiego    dei  docenti  cantonali,  comunali  e    consortili,  dei  direttori  e    dei  vicedirettori  delle  scuole  cantonali  è   disciplinato   dalla  legge   sull’ordinamento  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo  1995.  TITOLO   IV  Doveri  e diritti  dei  genitori  e   degli   allievi  Capitolo   primo  Doveri  e   diritti  dei   genitori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  dei  genitori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Cpv.  introdotto  dalla  L 23.2.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,  205.
                        
                        
                    
                    
                    
                77
                            Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  modificato  dalla  L   17.3.2009;  in  vigore  dal  12.5.2009  -   BU  2009,  202;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002,  103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                259.
81
                            Art.  abrogato   dalla  L 17.3.2009;   in    vigore  dal  12.5.2009  - BU   2009,   202;   precedenti  modifiche:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103;  BU  2008,   553.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Art.  abrogati  dalla  L   17.3.2009;   in vigore  dal  12.5.2009  - BU  2009,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  53  1  I  genitori    sono  tenuti  a    collaborare  con  la  scuola  nello  svolgimento  dei  suoi  compiti  educativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  figli  tenuti  all’obbligo  scolastico  e   all’obbligo  formativo  i  genitori  devono   garantire  la    regolare  frequenza  della  scuola,  rispettivamente  delle  attività  formative  previste   dalla  legislazione  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  54  85  1  In  caso  di  inadempienza    agli  obblighi    di  cui  all’art.  53    cpv.  2,  i  municipi  sono  tenuti  a  intervenire  nell’ambito  delle    loro    attribuzioni    secondo  la  legge  organica    comunale    del  10  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    inerzia  o di    inefficacia  dei  provvedimenti,   essi   possono  infliggere  multe  fino  a   fr.  1’000.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    persistenza  del  rifiuto,  la situazione  è   segnalata  alle  autorità  di    protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  dei  genitori  Art.  55  86  I  genitori  hanno  il   diritto:  a)  informati  sulla   situazione   scolastica   dei  propri  figli;  b)  compiutamente  informati  sull’ordinamento  dell’Istituto;  c)     osservazioni  al   singolo  docente  o   operatore  scolastico  specializzato,  agli   organi   dell’Istituto,  i  quali  sono  tenuti  a   rispondere  direttamente;  d)  istanza   d’intervento  agli   organi   scolastici  o   alle   autorità  scolastiche  immediatamente  contro   le decisioni  o   l’operato   dei  singoli  docenti,  operatori  scolastici  specializzati  o  scolastici   subordinati;  e)  alla  vita    dell’Istituto  secondo  le  modalità  stabilite  dagli    art.  41    e  segg.    della  legge.  Capitolo  secondo  Doveri  e   diritti  degli  allievi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  degli  allievi  Art.  56  Gli  allievi   hanno   il dovere:  a)  agli  obblighi  di    frequenza  della  scuola;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  b)   un  comportamento  corretto  e   conforme  ai    regolamenti  scolastici;  c)  con  impegno  alle  attività  scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  disciplinari  Art.  57  1  Le  sanzioni   disciplinari   a   carico  degli   allievi   e la    relativa   procedura  sono  stabilite  dalle  disposizioni  di    applicazione  delle  leggi   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo  deve  essere  preventivamente  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   assenze  imputabili   all’allievo  nelle  scuole  dell’obbligo  devono   essere,  nei  casi   gravi,  segnalate  al  municipio,  il quale   può   chiedere   l’intervento  del  magistrato  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  degli  allievi  Art.  58  89  1  Gli  allievi   hanno  il   diritto   di ricevere  un  insegnamento  conforme  alle   finalità  della   scuola  e  alle  loro   caratteristiche  individuali  nel  rispetto  della   loro  personalità  e   della  loro  libertà  di    coscienza  e  di credenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  hanno   inoltre  il   diritto:  a)  informati  sulla   loro  situazione   scolastica;  b)  una  valutazione  corretta  e   motivata  del  loro  profitto;  c)  informazioni   su  leggi   e regolamenti   che  li concernono;  d)  informazioni   e   presentare  osservazioni   o   istanze  di riesame   al singolo  docente  o  scolastico   specializzato,  rispettivamente  agli   organi  dell’istituto,  i  quali  sono  tenuti   a  direttamente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                86
                            Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Lett.  mdificata   dalla  L   27.5.2020;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  limitatamente  agli  allievi   delle   scuole  postobbligatorie,  di  proporre  istanza  d’intervento  all’art.  55  lett.  d);  f)    alla    vita  dell’istituto  secondo  le  modalità  stabilite  dagli  art.  39    e  segg.  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  disciplinari  Art.  58a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sanzioni   disciplinari  a carico  delle  persone  tenute  all’obbligo  formativo  e la  relativa  procedura  sono  stabilite   dalle  disposizioni  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   persona  deve  essere   preventivamente  sentita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  e   diritti  durante  l’obbligo  formativo  Art.  58b  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alle   persone  tenute  all’obbligo  formativo  che  frequentano  una  scuola,  a   tempo  pieno  o  per  apprendisti,  si    applicano   gli  art.   56-58.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   altre  persone  tenute  all’obbligo  formativo:  a)  adempiere  agli   impegni  presi  nel  quadro  di tale  obbligo;  b)   il  diritto   di    esercitarlo  conformemente  alle  loro  caratteristiche  individuali,  nel  rispetto  della  personalità  e   della   loro   libertà   di coscienza  e   di    credenza.  c)    il  diritto  di  essere  informate  sulla    loro  situazione  e  su  leggi    e    regolamenti  che  li  TITOLO   V  L’educazione  speciale  e il sostegno  pedagogico  Capitolo   primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  92  Art.  59  ...  93  Art.  60-62  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Art.  62a  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Capitolo  secondo  Sostegno  pedagogico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  di sostegno  pedagogico  Art.  63  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  istituiti   il   servizio  di    sostegno  pedagogico  della  scuola   dell’infanzia  e della  scuola  elementare  e   il   servizio   di    sostegno  pedagogico  della  scuola  media.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  servizi  hanno  lo    scopo  di:  a)  a   favore   degli  allievi   con   importanti  difficoltà   di    apprendimento   e   nelle  situazioni  di  nell’intento   di favorire  una  frequenza  scolastica   regolare;  b)  gli  istituti  scolastici,  e    in  particolare  i   docenti,  nelle  loro    funzioni  educative    e  c)   nella   promozione  del  benessere   a scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    funzionamento  dei  servizi    nei  diversi  gradi    di  scuola    è   disciplinato  dalle  leggi  speciali  e  dalle  norme  di    applicazione.  TITOLO   VI  Gli   altri   servizi  scolastici  Capitolo   primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Art.  introdotto  dalla  L   27.5.2020;   in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   204.
                        
                        
                    
                    
                    
                91
                            Art.  introdotto  dalla  L   27.5.2020;   in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Capitolo   abrogato  dalla  L   20.6.2013;   dal  1.7.2013  - BU  2013,  356.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Art.  abrogato  dalla  L 15.12.2011;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,  263;   precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                708.
                            94  Art.  abrogati  dalla  L   15.12.2011;  in vigore  dal  1.8.2012  - BU  2012,  263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Art.   abrogato  dalla  L 20.6.2013;   in    vigore   dal   1.7.2013  -  BU  2013,   356;  precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                708.
                            96  Art.  modificato  dalla  L   19.10.2011;  in    vigore  a partire  dall’anno   scolastico  2012-2013   -  BU  2011,  579.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Capitolo   abrogato  dalla  L   4.2.1998;   in vigore  dal  1.9.1998  -  BU   1998,  332.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  64-65  ...  99  Capitolo  secondo  Servizi  di  documentazione  e   di ricerca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Biblioteche  scolastiche  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  istituto,  di  regola,  deve  possedere    una  biblioteca  scolastica,  primariamente  destinata  agli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo    scopo    di  integrare    la  funzione  delle  biblioteche  scolastiche  il   Cantone  e   i  Comuni  possono  avvalersi  del  servizio   della   Fondazione   Bibliomedia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    biblioteche  scolastiche  dipendono  dalle  direzioni  degli  istituti;  il   Dipartimento    organizza  la  formazione  del   personale,   ne  coordina   la    gestione  e   assicura  la    consulenza   tecnica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centro  cantonale  di  documentazione  Art.  67  1  È  istituito  un  centro  cantonale  predisposto  alla  raccolta,  alla   produzione  e   alla   diffusione  di  documentazione  pedagogico-didattica,  di  mezzi  d’insegnamento  e    di  materiale  scolastico    a  destinazione  dei  docenti   e   degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  aprire  sottosedi  regionali.  Art.  68  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  con  la    RSI  Art.  69  102  1  Il  Consiglio  di  Stato,  tramite    il    Dipartimento,  promuove    la  collaborazione  con  la  Radiotelevisione  svizzera   di    lingua  italiana  (RSI)  per   quanto   concerne  la    messa  a   disposizione  del  settore  scolastico  di documentazione  audiovisiva  archiviata  presso   la    RSI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Specifici  accordi  definiscono  di    volta  in    volta  i  compiti,   le    rispettive  responsabilità  e   la    ripartizione  dei  costi,   nei   limiti  dei  crediti  di    preventivo.  Capitolo  terzo  Educazione  fisica  e   sport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Educazione  fisica  e   sport  104  Art.  70  Il    Cantone    promuove  l’educazione  fisica    secondo    le  prescrizioni    della    legislazione  federale  e   secondo   le    norme  di    applicazione   contenute  in    una  legge   speciale.  Capitolo  quarto  Mobilità  e scambi  linguistici  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  mobilità  e scambi  Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito  un  servizio  che  promuove  la    mobilità  e   gli  scambi  scolastici  individuali  di allievi,  apprendisti  e  insegnanti,  in  particolare  allo  scopo  di  migliorare  l’apprendimento  delle  lingue  nazionali,  nonché  gli studi  linguistici  e   i  periodi  di    pratica  professionale  fuori   Cantone,  in    Svizzera  e  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organizzazione  del  servizio  e   gli  strumenti  di    sostegno  agli  scambi  sono  disciplinati   dal  Consiglio  di  Stato.  Capitolo   quinto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Art.  abrogati  dalla  L   4.2.1998;   in vigore   dal  1.9.1998  -  BU  1998,  332.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Art.   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,   239;   precedente  modifica:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                404.
                            101  Art.  abrogato  dalla  L 17.3.2009;  in    vigore   dal  12.5.2009  - BU   2009,   202;   precedente  modifica:   BU   2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                103.
                            102  Art.  modificato  dalla  L 23.2.2010;   in vigore  dal  20.4.2010   - BU  2010,  144;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Titolo  modificato  dalla  L 20.9.2004;  in    vigore  dal  17.12.2004   -  BU  2004,   448.
                        
                        
                    
                    
                    
                104
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   20.9.2004;  in    vigore   dal  17.12.2004   -  BU  2004,   448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Capitolo  modificato  dalla  L   24.2.2021;   in    vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,   145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  reintrodotto  dalla  L  24.2.2021;  in  vigore  dal  1.6.2021  -   BU  2021,  145;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  speciali  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  di  lingua  italiana  e attività  d’integrazione  Art.  72  108  1  Nelle  scuole  di    ogni  ordine  e   grado  sono  organizzati  corsi  di lingua  italiana  per  allievi  di  altra  lingua  che  non  sono   in    grado  di    seguire   normalmente  l’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  svolgere  i  compiti  di cui   al cpv.  1   vengono  assunti  dal  Consiglio  di Stato   dei  docenti  di    lingua  e  integrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  fabbisogno  di    personale   docente,  il suo  statuto,   i  comprensori  di    attività,  le modalità  organizzative  dei  corsi  e   delle  attività  nonché  le    questioni   finanziarie  sono  disciplinate   dal  Consiglio  di Stato   tramite  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  interventi  nelle  scuole    comunali  i  comuni    pagano  le  tariffe  previste  dal  regolamento    e  assicurano  la  sistemazione  logistica  e    il   materiale    d’uso;  il   regolamento  prevede  i  casi  in  cui  il  Comune,  tramite  convenzione     pluriennale,     può  assumere  direttamente  la   competenza  di  organizzare  i  corsi  e le    attività  con  il   sostegno  finanziario   del  Cantone.  TITOLO  VII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  109  Art.  73-79  ...  110  TITOLO  VIII  Finanziamento  cantonale   delle   scuole  comunali  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  dei  contributi  Art.  79a  112  1  Il  Cantone    riconosce  ai  Comuni    un  contributo  annuo  per  sezione  di  scuola  comunale  che  considera  le  diverse  attività  di insegnamento.   L’importo  di  riferimento  del  contributo   è   definito  annualmente  dal  Consiglio  di    Stato   ed  è   diverso:  a)  le    sezioni  di    scuola  dell’infanzia  con  refezione;  b)  le    sezioni  di    scuola  dell’infanzia  senza  refezione;  c)  le    sezioni  di    scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone    riconosce  ai  Comuni  un  contributo  particolare  per  ogni    unità  didattica  settimanale  impartita  dai  docenti  di  appoggio  e    dai  supplenti    dei  docenti  comunali  assenti  per  formazione  continua.  L’importo  è definito  annualmente  dal  Consiglio   di    Stato.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  riconosce  ai    Comuni  un  contributo  particolare  per   i congedi   di    formazione   o   ricerca  dei  docenti  comunali  preavvisati  favorevolmente  dal  Consiglio  di   Stato,  il  quale     ne  definisce  annualmente  l’importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di Stato  può  prevedere  tramite  norme  esecutive  eventuali  altri  contributi  particolari  per  altri  oneri  delle  scuole   comunali  che  esulano   da   quanto   previsto  ai capoversi  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perequazione  e versamento  dei  contributi  Art.  79b  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi  di    cui  all’art.  79a  sono  calcolati  in base  ai disposti  dell’art.   11   della  legge  sulla  perequazione  finanziaria   intercomunale  del  25  giugno   2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  sono  versati   in    tre  rate  nei  mesi  di febbraio,  luglio  e   novembre  di ogni  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riduzione  lineare  Art.  79c  115  I  contributi   calcolati   in    base  agli  art.  79a  e   79b  sono  ridotti  linearmente  di    una  quota   fissa  per  tipo  di contributo  determinata   annualmente   dal  Consiglio  di Stato,   ritenuto  che  l’insieme  delle  quote  fisse   di  riduzione  corrisponde  ad  una  percentuale  degressiva,  che  parte  dal  22%  e   scende
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Capitolo  introdotto  dalla  L   24.2.2021;  in    vigore   dal  1.6.2021  - BU  2021,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                108
                            Art.  modificato  dalla    L  9.12.2019;  in  vigore  dal  1.8.2021  -   BU    2020,  287;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993,  399;  BU   2016,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109    Titolo  abrogato  dalla  L 4.2.1998;  in vigore  dal  1.9.1998  -  BU  1998,   332.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Art.  abrogati  dalla  L 4.2.1998;  in    vigore   dal  1.9.1998   -  BU   1998,  332.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Titolo  modificato  dal  DL  16.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Art.  introdotto  dal  DL  16.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2016,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Cpv.  modificato  dalla  L 9.12.2019;  in    vigore   dal  1.8.2021  - BU  2020,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Art.  introdotto  dal  DL  16.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2016,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115  Art.   modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,   349;   precedente  modifica:  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                68.
                            progressivamente  fino  al  13%  del  totale  del  finanziamento  cantonale  delle  scuole  comunali  prima  della  riduzione  lineare.  TITOLO   IX  116  Insegnamento   privato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Libertà  dell’insegnamento   privato  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’insegnamento   privato  è   libero   nei   limiti   della   Costituzione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli    allievi  in  età  d’obbligo    scolastico    l’insegnamento  dev’essere  impartito  in  lingua  italiana;  il  Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  curricoli  formativi  che  prevedono    l’insegnamento  di  una  o  più  discipline  in    un’altra   lingua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  sopperire  ai  bisogni  di  famiglie  residenti  temporaneamente  nel  Cantone,  il   Consiglio   di  Stato  può  autorizzare  eccezionalmente   la    frequenza  di curricoli  formativi   in una  lingua  diversa  dall’italiano;  la  lingua  italiana   dev’essere   comunque   insegnata.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  dell’infanzia,   scuole  elementari  e   scuole  medie  private  parificate  e non   parificate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  dell’infanzia,  le    scuole   elementari  e   le    scuole   medie  private   possono   avere  lo  statuto  di    scuola  parificata  o   di    scuola   non   parificata.  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   statuto  di    scuola  parificata  è   riconosciuto  alle  scuole  private  i cui  requisiti  corrispondono  a   quelli  delle  scuole  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  comuni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  finalità  Art.  82  1  Le  scuole   dell’infanzia,  le    scuole  elementari  e   le    scuole  medie  private  devono   perseguire  le    finalità  della   scuola   pubblica  e   devono  conferire  ai    propri   allievi  una  formazione   generale   di    livello  equivalente  a   quello  conseguibile   nei  corrispondenti   gradi  di    scuola  pubblica.  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apertura  e   l’esercizio  di    scuole  dell’infanzia,  di    scuole   elementari  e   di scuole  medie   private   sono  subordinati  all’autorizzazione  del  Consiglio  di    Stato,   previo  accertamento  dei  requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  dev’essere  limitata   o revocata   quando  i  requisiti  non  sono  più  adempiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  requisiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chi  intende  aprire  una  scuola  dell’infanzia,  una  scuola    elementare  o  una  scuola  media  private,  deve  presentare   al    Consiglio   di Stato   un’istanza,  accompagnata  da  un  progetto  pedagogico,  da  un  piano  finanziario  e   dai  documenti  inerenti  alle  persone  incaricate   della  direzione   della  scuola  ed   ai  docenti,  che   sono  previsti  dal  regolamento  .  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’edificio  e i  locali  in cui  l’insegnamento  è impartito  devono  rispettare  le  norme  della  legge  sulla  promozione  della  salute   e   il   coordinamento  sanitario   del  18  aprile   1989.  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  speciali   per   le    scuole  parificate:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  requisiti  Art.  83  1  I  titoli  d’idoneità    dei  docenti  devono  essere  quelli  richiesti  per  l’insegnamento  nelle  scuole  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto    riguarda  l’idoneità  dei  docenti,  il   piano  di  studi,    gli  orari,  le  valutazioni,  gli  stabili,  gli  arredi  didattici    e    le  prescrizioni  igieniche,  l’insegnamento  privato    deve  uniformarsi  alla    presente  legge,  alle  leggi  speciali  e   ai rispettivi  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Titolo  modificato  dal  DL  16.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Cpv.  modificato  dalla  L 24.2.2021;  in    vigore   dal  1.6.2021  - BU  2021,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118    Cpv.  introdotto   dalla   L   24.2.2021;  in    vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,   145.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.11.2011;  in    vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Cpv.  modificato  dalla  L 7.11.2011;  in    vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Cpv.  modificato  dalla  L 7.11.2011;  in    vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122    Cpv.  modificato  dalla  L 7.11.2011;  in    vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123  Cpv.  modificato   dalla   L 9.3.2020;  in vigore  dal  1.1.2020  - BU  2020,  165;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            513;  BU  2011,   651.
                        
                        
                    
                    
                    
                124
                            Cpv.  abrogato  dalla  L 9.3.2020;  in    vigore   dal  1.1.2020   - BU  2020,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;    in  vigore    dal  1.8.2016  -  BU  2016,    239;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126    Cpv.  modificato  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’insegnamento  privato  nella  scuola  dell’infanzia,  nella  scuola  elementare  e nella  scuola  media  è  sottoposto  alla  vigilanza   generale  e   didattica  dello  Stato.  127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  certificato   cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  certificati  delle  scuole  private  parificate  sono  rilasciati  dalle  competenti  autorità  cantonali.  Art.  84  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  speciali   per   le    scuole  non   parificate:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  vigilanza  Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  dell’infanzia,  le  scuole    elementari    e    le  scuole    medie    non  parificate  sono  sottoposte  alla  vigilanza   generale  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  passaggio  alle  scuole   dell’obbligo  pubbliche  130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   passaggio  di  allievi  dalle  scuole  dell’infanzia,  dalle  scuole  elementari  o dalle  scuole  medie  non  parificate  alle    scuole    dell’obbligo  pubbliche  o    private  parificate  è    subordinato  ad  una  prova    di  accertamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  passaggio  alle  scuole  medie   superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    passaggio  di  allievi  dalle  scuole    medie    non  parificate  alle    scuole  medie  superiori  pubbliche  è  subordinato  al superamento   di    esami  d’ammissione.  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  private  medie  superiori  preparatorie   alla  maturità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’apertura  e   l’esercizio  di    una   scuola   privata  media  superiore  preparatoria  alla  maturità  sono  subordinati  all’autorizzazione  del  Consiglio  di Stato;  l’esame   di  maturità   si    tiene  in  Svizzera,  salvo  eccezioni  previste  dal   regolamento  per  scuole   preparatorie  che   garantiscono  un   adeguato  iter  formativo.  134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  intende  aprire  una  scuola  privata  media  superiore   preparatoria  alla  maturità   deve  presentare  al  Consiglio  di    Stato  un’istanza  accompagnata  da  un  progetto  pedagogico,  da   un   piano  finanziario  e  dai  documenti  inerenti  alle  persone  incaricate  della   direzione  della   scuola  ed  ai docenti,  che  sono  previsti  dal  regolamento.  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’edificio  e i  locali  in cui  l’insegnamento  è impartito  devono  rispettare  le  norme  della  legge  sulla  promozione  della  salute   e   il   coordinamento  sanitario   del  18  aprile   1989.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  è  limitata  o   revocata  quando  i  requisiti  non  sono  più  adempiuti;  l’adeguatezza  dell’iter  formativo   è   verificata   unicamente  per  le    scuole  preparatorie  alla  maturità  il   cui  esame  non  si  tiene  in    Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    passaggio  di  allievi    dalle  scuole  private  medie    superiori  preparatorie    alla  maturità  alle  scuole  medie  superiori  pubbliche   è   subordinato   al    superamento  di    esami  d’ammissione.  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  private  Art.  87  L’istituzione   e   l’esercizio  di    scuole  professionali  private,  così   come  il  riconoscimento  degli  esami  finali,   sono  disciplinati  dalla  legislazione  federale  sulla  formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accordi  internazionali  Art.  87a  139  Sono  riservati  gli accordi  internazionali   inerenti   all’apertura   in Svizzera  di    scuole  private  riconosciute  da  Stati   esteri.
                        
                        
                    
                    
                    
                127
                            Cpv.  modificato  dalla  L 7.11.2011;  in    vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  Art.  abrogato  dalla  L   23.2.2015;  in    vigore  dal  1.6.2015  -  BU  2015,  194;  precedente  modifica:   BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                41.
                            129    Art.  modificato  dalla  L   7.11.2011;  in    vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130    Nota  marginale   modificata  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131    Cpv.  modificato  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                132
                            Cpv.  modificato  dalla  L 20.9.2004;  in    vigore   dal  17.12.2004  -  BU  2004,   448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133    Nota  marginale   modificata  dalla  L   9.3.2020;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2020,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134    Cpv.  modificato  dalla  L 9.3.2020;  in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2020,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135  Cpv.  modificato   dalla   L 9.3.2020;  in vigore  dal  1.1.2020  - BU  2020,  165;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                513.
                            136  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;    in  vigore    dal  1.8.2016  -  BU  2016,    239;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Cpv.  modificato  dalla  L 9.3.2020;  in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2020,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138    Cpv.  introdotto   dalla   L   9.3.2020;  in    vigore   dal  1.1.2020  - BU  2020,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139    Art.  introdotto  dalla  L 9.3.2020;  in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2020,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  88  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  scolastici  Art.  89  Gli  allievi  delle  scuole  private  beneficiano   gratuitamente  dei  servizi   scolastici  previsti  per  le  scuole  pubbliche:  a)  scolastico  e   professionale;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  c)  medico  scolastico;  d)  dentistico   scolastico.  Art.  89a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Agli   allievi   domiciliati   nel  Cantone  in età  d’obbligo  scolastico,  che  frequentano  gli  ultimi  due  anni   di scuola  dell’infanzia,  le    scuole  elementari   e le    scuole  medie  private  in    Ticino,  il   Cantone  versa  un  contributo   annuale   per  il materiale  scolastico.  143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  riconoscimento  del  contributo  annuale  -  interamente   a   carico   del  Cantone  -  fa    stato  il domicilio  dell’allievo  in    Ticino  al    1° novembre.  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  nelle   famiglie  Art.  90  145  Per  ragioni    particolari    d’ordine    psichico    o    fisico  il   Dipartimento  può  eccezionalmente  autorizzare  l’insegnamento  obbligatorio   impartito  presso  le famiglie,   accertando  e   vigilando  che   esso  corrisponda  alle  esigenze  della  Costituzione  federale,  della    presente    legge,  delle  disposizioni  esecutive  e   dei  piani  di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  90a  146  1  Per  l’istruzione    delle    pratiche  d’autorizzazione  previste  dal  presente    titolo,  come  pure  per  compiti   speciali  di    visita,  di    controllo,  d’ispezione  e di    consulenza  da   parte  del  Dipartimento,  sono  percepite  tasse  e spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse   devono  essere  commisurate  all’entità  e   al costo   reale  della  prestazione  fornita,  ritenuto  un  minimo   di    200  franchi  e un  massimo   di    5’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  stabilisce  nel  regolamento    l’ammontare  e  la  modalità  di  pagamento  delle  singole  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Penalità
                            Art.  91  147  Chi  contravviene  alle  disposizioni  del  presente  titolo,  in particolare  senza  autorizzazione  fa  impartire  od  impartisce   l’insegnamento  privato,  è   punito   dal  Consiglio   di    Stato  con   una  multa  da  fr.  1’000.–  a   fr.  10’000.–  ,  secondo  la    legge  di    procedura  per  le    contravvenzioni  del  20  aprile  2010.  Resta  riservata  l’azione  penale.  TITOLO   X  148  Banca  dati  149
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  d’informazione   per  la    gestione  degli  allievi   e degli  istituti  Art.  91a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  competente,     tramite     le  unità  amministrative     definite  dal  regolamento,  gestisce  la    banca   dati   «Gestione   allievi  gestione  istituti»  (GAGI),   la quale  serve:  a)  gestione  amministrativa  e   del  curricolo   formativo  degli  allievi;  b)  gestione  amministrativa  degli  istituti  scolastici   e dei  relativi  servizi   centrali;  c)   la    disponibilità  di    attestati  e   diplomi   per  un  periodo   di    tempo  adeguato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140    Art.  abrogato  dalla   L   7.11.2011;  in vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141    Lett.  abrogata  dalla   L   18.12.2003;  in    vigore   dal   1.9.2004  -  BU  2004,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142    Art.  introdotto  dalla  L 3.6.2002;  in    vigore   dall’anno   scolastico  2002/03  -  BU   2002,  222.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143    Cpv.  modificato  dalla  L 7.11.2011;  in    vigore   dal  1.7.2015  - BU  2011,  651.
                        
                        
                    
                    
                    
                144
                            Cpv.  modificato  dalla  L 22.2.2011;  in    vigore   dal  1.9.2011  - BU  2011,  238.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145    Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146    Art.  introdotto  dalla  L 9.3.2020;  in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2020,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147  Art.   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,   239;   precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                260.
                            148  Titolo  modificato  dal  DL  16.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2016,  68;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149    Titolo  modificato  dalla  L 21.6.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  Art.  modificato  dalla    L  18.2.2020;  in  vigore  dal  1.5.2020  -   BU    2020,  163;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  523;  BU   2018,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)   il monitoraggio  del  sistema  formativo  per   il   pilotaggio  delle   educative;  e)   accompagnare   gli allievi  in caso  di    rientro  nel  sistema  formativo   dopo  un’interruzione;  f)  di ricerca  e   statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    banca    dati    GAGI  contiene  i  dati  personali    necessari  all’adempimento    dei  compiti    legali  degli  organi  interessati,  inclusi  dati  meritevoli  di  particolare  protezione    relativi  allo  stato  di  salute,  alle  decisioni  amministrative  particolari,  ai  provvedimenti  disciplinari,  nonché    alla    sfera  famigliare  se  strettamente  necessari    per    la  gestione  ordinaria    della    scuola.  Essa    non  contiene    dati    di  natura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di richiamo  Art.  91b  151  Mediante  procedura   di richiamo,   gli organi  responsabili   possono   rendere  acc  essibili  i  seguenti  dati  personali  alle  seguenti  categorie  di    persone:  a)    necessari  all’adempimento  dei  compiti  di  gestione  degli  allievi  ai  membri    di  organi  e   di    conduzione  degli   istituti   nonché  al loro  personale  amministrativo;  152  b)   necessari  all’adempimento   dei  compiti  di    gestione  degli   allievi  ai  docenti  e   ai    supplenti;  c)    necessari  all’adempimento  dei  compiti    di  gestione  degli  allievi  ai  singoli  servizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153  d)  necessari  all’adempimento    dei    co  mpiti    di  ricerca  o   di  manutenzione  del  sistema    ai  interni  ed   esterni  incaricati  di  queste  incombenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  di  dati  a   organi  pubblici  e a   privati  Art.  91c  154  1  I  dati   personali  inerenti  ad  allievi  possono  essere  trasmessi   a   organi  pubblici  solo  se  l’autorità  competente  è   autorizzata  dalla  legge  e   se  i  dati   nel  caso   specifico  sono  indispensabili  all’organo  richiedente  per   l’adempimento  dei  suoi  compiti  legali  oppure  se la    persona  interessata  o  il  suo  rappresentante   legale,  nel   singolo   caso,  hanno  dato  il   loro  consenso  libero   e   informato.  155
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    trasmissione  a   privati  di  dati  personali    di  allievi,    liste  di  classe  comprese,  è   possibile    solo  se  l’autorità  competente  è  autorizzata  dalla    legge,  oppure  se  la  persona  interessata    o  il    suo  rappresentante  legale   hanno  dato  il   loro  consenso  libero  e   informato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  dati   possono  essere  trasmessi  in forma   anonimizzata  a   terzi  a   scopo  di statistica  e di ricerca  sulla  base  di    convenzioni  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  e   sicurezza  dei  dati  Art.  91d  157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dati  degli   allievi  sono  conservati  al    massimo  per  15   anni  a partire  dalla  fine  della  carriera  scolastica  e    in  seguito  solo  in  forma  anonimizzata  ai  fini    della  statistica  e    della  ricerca  educativa;  quelli  meritevoli    di  particolare  protezione    sono  conservati    al  massimo  per    4   anni  dalla  conclusione  del  rispettivo  ciclo  scolastico    e    in  seguito  solo  in  forma    anonimizzata    ai  fini  della  statistica  e   della  ricerca  educativa.  158
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  attestati    scolastici  e  i  titoli  sono  conservati  al  massimo  per  50  anni  a  partire  dalla  fine  della  carriera  scolastica  ai    fini   della  richiesta   da  parte  della  persona   che  li   ha  conseguiti.  159
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l  dipartimento  adotta  i  provvedimenti  tecnici  e  organizzativi  necessari  per  proteggere  i  sistemi  informativi  contro  la    perdita,  il furto,  l’elaborazione  e la consultazione  illecit  e dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletivo   e norme  esecutive  Art.  91e  160  1  Per  la protez  ione   e   la    sicurezza   dei  dati  sono  applicabili,  oltre  alle   disposizioni  del  diritto  federale  e   della  presente  legge,  le  norme  della  legge    sulla  protezione    dei  dati  del  9  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  definisce  tramite  regolamento  le    norme  di dettaglio  concernenti   segnatamente  le  categorie  di    dati  personali  elaborati,  i  diritti   di    acce  sso,   la    procedura  di richiamo,  la    trasmissione  di  dati   a   terzi  e   le misure  di sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151    Art.  introdotto  dalla  L 12.10.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   523.
                        
                        
                    
                    
                    
                152
                            Lett.  modificata   dalla   L   21.6.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153    Lett.  modificata   dalla   L   21.6.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154    Art.  introdotto  dalla  L 12.10.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155    Cpv.  modficato  dalla  L 21.6.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156    Cpv.  modficato  dalla  L 21.6.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157    Art.  introdotto  dalla  L 12.10.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   523.
                        
                        
                    
                    
                    
                158
                            Cpv.  modificato  dalla  L 18.2.2020;  in    vigore   dal  1.5.2020  - BU  2020,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159  Cpv.  reintrodotto  dalla   L 18.2.2020;   in vigore   dal  1.5.2020  -  BU  2020,  163;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160    Art.  introdotto  dalla  L 12.10.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO   XI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161  Contenzioso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  le    decisioni  degli  organi  scolastici   cantonali  e   degli  organi   preposti  alla  conduzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            degli  istituti  Art.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  degli  organi    scolastici    cantonali  e  degli  organi  preposti    alla  conduzione  degli  istituti   è   dato  ricorso   al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.  163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  le    decisioni  del  Dipartimento  Art.  93  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le    decisioni   del   Dipartimento   è   dato  ricorso  al    Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  le    decisioni  dei  municipi  e   delle  delegazioni  scolastiche  consortili  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le    decisioni  dei  municipi   e   delle  delegazioni  scolastiche   consortili  è   dato   ricorso  al  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  le    decisioni  del  Consiglio  di  Stato  Art.  95  166  1  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato    è  dato  ricorso    al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  in  materia  di  assicurazione  scolastica  Art.  95a  167  Contro  le  decisioni  delle    autorità  cantonali  inerenti  alle    prestazioni  ed  ai  premi  dell’assicurazione  scolastica   è   dato  ricorso   al    Tribunale   cantonale   delle   assicurazioni   entro  il  termine  di  30  giorni  dall’intimazione  di    tali   decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  le    valutazioni  scolastiche  Art.  96  168  1  In  materia  di valutazioni  il   ricorso  è   proponibile  soltanto   contro  quelle  finali  o d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  scuole  dell’infanzia  e   nelle  scuole  elementari   è   dato  ricorso  all’ispettorato  scolastico;  in    tutte  le  altre  scuole   è dato  ricorso  alla   direzione   dell’istituto  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le decisioni  dell’ispettorato   scolastico  e   della   direzione  dell’istituto  scolastico  è dato  ricorso  al  Consiglio  di    Stato,   la    cui  decisione  è   impugnabile   davanti  al Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il     ricorso  contro     le   valutazioni     degli  esami  finali  di  tirocinio  è  disciplinato  dalla  legge  sull’orientamento  scolastico  e    professionale    e    sulla  formazione  professionale  e    continua  del  4  febbraio  1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nelle  procedure    contro  le  valutazioni  scolastiche    non  vi  sono    ferie.  Il    ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  applicabili  Art.  97  169  Ai  ricorsi  è   applicabile  la    legge   sulla   procedura   amministrativa  del  24  settembre  2013;  il  termine  di ricorso   è   di    quindici   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di reclamo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161  Titolo  modificato  dal  DL  16.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2016,  68;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  523.
                        
                        
                    
                    
                    
                162
                            Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore   dal  27.1.2009   - BU  2009,  26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163    Cpv.  introdotto   dalla   L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164    Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore   dal  27.1.2009   - BU  2009,  26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165    Cpv.  introdotto   dalla   L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166    Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore   dal  27.1.2009   - BU  2009,  26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167    Art.  introdotto  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                168
                            Art.   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,   239;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                26.
                            169  Art.   modificato   dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016;   precedente  modifica:  BU  2009,  26;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2013,  474;   BU   2015,   194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  97a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  leggi  speciali  o   i  regolamenti    scolastici  possono  prevedere    una  procedura  di  reclamo,  che   è   gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    reclamo    contro    una  decisione  è  presentato  per  iscritto  entro    15    giorni  dalla  sua  ricezione  all’autorità  che  l’ha   emanata;  la decisione  su  reclamo   deve  essere  motivata.  TITOLO  XII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  dell’insegnamento  della   civica  Art.  98  172  A  due   anni  dall’entrata  in    vigore   delle   modifiche  di    cui  all’art.  23a  della   presente   legge   e  alla  scadenza  di  un  ulteriore    periodo    di  due  anni,  il  Consiglio  di  Stato  esegue  una  valutazione  dell’insegnamento  della  civica  e ne   trasmette   l’esito  al    Gran  Consiglio.  TITOLO   XIII  173  Disposizione   abrogative   e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  di  leggi  esistenti  Art.  99  La  Legge  della  scuola   del  29  maggio   1958,   la Legge   sulla   scuola  media   del  21  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1974,  la    Legge  sulle   scuole  medie   superiori   e   sulla  Scuola  tecnica  superiore,  del  26   maggio   1982,  il  decreto   legislativo  concernente   l’istituzione,  con  sede  a Bellinzona,  di una  scuola  tecnica  media  per  la  formazione    dei  tecnici  elettromeccanici,  del  21  febbraio  1973,  il  decreto  legislativo  concernente  l’istituzione  di  scuole    commerciali    d’attesa,    del  22    marzo  1983,    il   decreto  legislativo  concernente  l’istituzione  di una  Scuola  cantonale  preparatoria  alle   carriere  dell’aviazione  civile,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  marzo  1983,  il   decreto  legislativo  concernente  l’istituzione  della  Scuola  cantonale  propedeutica  per  le    professioni  sanitarie   e   sociali  di    Lugano,   del  2 febbraio  1976,  il  decreto  legislativo   sulla  Scuola  cantonale  dei  tecnici  dell’abbigliamento  di  Lugano,    del  18    giugno    1984,    il    decreto  legislativo  concernente  l’istituzione  Scuola    cantonale  di  segretariato  d’albergo  di  Bellinzona,  del  5  novembre  1984,  il    decreto    legislativo  concernente  l’istituzione  del  Corso  di  formazione  per  programmatore-analista  in  informatica    di  gestione  presso    la  Scuola    cantonale  di  commercio  di  Bellinzona,  del  23  giugno  1986,  sono  modificati  come   segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  100  Trascorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente  legge   è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.  Il   Consiglio  di    Stato  fissa  la    data  dell’entrata   in    vigore.  175  Disposizioni  transitorie  BU  2011  ,  238   (modifica   del  22  febbraio  2011)  Il   maggior    onere  finanziario  a    carico  del  Cantone  derivante    dalla  modifica  dell’art.    89a  cpv.  2    è  compensato  con  una  corrispondente  riduzione  del  contributo   annuo   forfetario   previsto   dall’art.  34  della  legge  sugli  stipendi   degli  impiegati  e   dei  docenti  a   partire   dal  2012  e   per  gli anni  seguenti.  BU  2013  ,  356   (modifica   del  13  agosto  2013)  È   dato  tempo  fino  al 31   agosto  2015,  ai comuni   e ai    consorzi  che   non  si    sono  ancora   dotati   di    una  direzione,  di    adeguarsi.  Fino  a   quella   data,   per  quei  comuni  e   per  quei  consorzi,   rimangono  in    vigore  l’art.  27  cpv.  3   lett.  d)  e   l’art.   33.  BU  2020  ,  165   (modifica   del  9   marzo   2020)  La  modifica  dell’art.  86  cpv.  1   non   si    applica  agli  allievi   iscritti  alle  scuole  entro  il   1°  gennaio  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170    Art.  introdotto  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171  Titolo  modificato  dal  DL  16.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2016,  68;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  Art.  reintrodotto   dalla  L 24.9.2017;  in    vigore  dal  13.10.2017  -  BU  2017,  339;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                173
                            Titolo  modificato  dal  DL  16.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2016,  68;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174   Le   modifiche  sono   inserite  negli  atti  normativi  menzionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175    Entrata  in vigore:   2   settembre  1991  -  BU  1991,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicata  nel   BU  1991  ,  287.