Regolamento delle scuole medie superiori
                            Regolamento  delle   scuole   medie   superiori  (del  15  giugno  2016)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti:  –  sulle  scuole   medie  superiori   del  26  maggio   1982;  –   del  Consiglio  federale/regolamento   della   Conferenza  svizzera  dei  direttori   cantonali  pubblica  educazione   concernenti  il   riconoscimento  degli  attestati  liceali   di    maturità   del  16  febbraio  1995  (O/RRM);  –  della  scuola  del  1°  febbraio  1990;  –  della  legge  della  scuola   del  19  maggio  1992;  –   17  cpv.  3   della   legge  sulla   scuola   media   del  21  ottobre   1974,  1  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali  Capitolo   primo  Direzione  generale   dell’insegnamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direzione  generale  delle   scuole   medie   superiori  compete  al    Consiglio  di Stato  che  la  esercita  per  mezzo  del  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello    sport    (di  seguito  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   del  Dipartimento,  la  Sezione  dell’insegnamento  medio  superiore  (di seguito  Sezione)  della  Divisione  della   scuola  (di seguito  Divisione)  svolge  in    particolare  le    seguenti   funzioni:  a)  all’insegnamento   nelle  scuole   medie   superiori;  b)  sull’insegnamento,  in    particolare  tramite  le    direzioni   di    istituto  e   gli  esperti   di    materia;  c)    ed    esamina  i  problemi    generali    dell’insegnamento  e   della  vita    scolastica  e  promuove  e   innovazioni;  d)  il   coordinamento  con  gli altri  ordini  di scuola  tramite  le rispettive   sezioni  e   i rispettivi  dipartimentali;  e)   proposte   per  la    formazione  di    base  e   continua  dei  docenti;  f)   l’apertura  dei  concorsi   per   l’assunzione   di nuovi  docenti;  g)    al  Dipartimento  il   preavviso  sulle    proposte  di  nomina,  incarico  e    trasferimento    dei  e   su ogni  richiesta  concernente   i  loro  rapporti   d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   scuole  medie  superiori  possono  organizzare  anche  attività  nel  settore  dei  corsi  passerella  o   del  perfezionamento  professionale  sulla  base   di appositi  regolamenti  approvati  dal  Dipartimento.  Capitolo  secondo  Collegio  dei  direttori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   composizione  Art.  2  È    istituito  il   collegio  dei  direttori  delle  scuole  medie  superiori,  il   quale    è   composto  dei  direttori  degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  collegio  tratta  gli  aspetti    generali    dell’insegnamento  medio  superiore  e  coordina  le  attività  degli  istituti  d’intesa   con   la Sezione,  la    Divisione  e   il   Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  il   collegio:  a)    alla  Sezione  proposte    o  preavvisi    d’ordine  pedagogico-didattico,    organizzativo  e  b)  o   decide,  secondo  i  casi,  le    modalità   di    applicazione  delle  disposizioni  del  Consiglio  Stato  e   del  Dipartimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ingresso  modificato   dal  R    6.7.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’informazione  reciproca  sui   problemi  dei  singoli   istituti;  d)     l’apertura     dei  concorsi     per  l’assunzione  dei  docenti,     organizza  le  procedure  d’intesa  con  la    Sezione  e formula  le    proposte   di incarico,  nomina  e   trasferimento  docenti  all’attenzione  della   Sezione;  4  e)  mina  le    proposte  concernenti  la    formazione  di    base  e   continua  dei   docenti;  f)  i  problemi  di    coordinamento  tra  i  vari   ordini   di    scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presidente  e   segretario  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’inizio  di    ogni  anno  scolastico  il collegio   designa  un   presidente,  al quale  compete  la  direzione  dei   lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  designa  anche  un  segretario,  al quale  compete  la    redazione  del  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  5  5  Il  collegio    può  essere  convocato  dal  presidente,  dalla    Sezione,  dalla  Divisione  o    dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partecipazione  alle  sedute  del  collegio  è    obbligatoria;    chi  non  può  partecipare  è  tenuto  a farsi   sostituire  da  un  membro   della   direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   sedute   del   collegio   partecipa   il   direttore  della  Sezione.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisioni  e   verbale  Art.  7  1  Le  decisioni   vengono  prese   a   maggioranza  semplice  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  ogni  seduta  viene  redatto  un  verbale  firmato  dal  segretario.  Copie  del  verbale  sono  trasmesse  al  Dipartimento  e   pubblicate  all’albo  dei  docenti  nei  singoli  istituti.  Capitolo  terzo  Esperti  di materia
                        
                        
                    
                    
                    
                Designazione
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni   disciplina  e   per  ogni  istituto  il   Consiglio  di Stato  incarica  uno   o   più  esperti   di  materia  a   dipendenza  dei  problemi  posti  dall’insegnamento.  Un  esperto  può  assumere  l’incarico  per  più  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  esperti  di  materia  sono  di  regola  docenti  o  ricercatori  attivi    nelle  università  o  nelle  scuole  politecniche  federali;  alla  Scuola  cantonale  di    commercio  l’incarico  può  essere  affidato   a   operatori  che  svolgono  la    loro  attività  professionale  nel  campo  attinente   alla  disciplina   d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzioni  e   compiti  Art.  9  1  Gli  esperti  di  materia,  nell’ambito  della    disciplina  di  loro  competenza,  svolgono  le  seguenti  funzioni:  a)  scientifica  e didattica  ai docenti;  b)   e valutazione  dell’insegnamento;  c)  di    carattere   scientifico  e   didattico  sull’insegnamento  svolto  dai  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  lo svolgimento  delle  loro  funzioni  gli  esperti  di    materia:  a)  regolarmente  l’attività  dei  docenti      ed  esaminano      con      loro  i  problemi  le visite  in    classe  sono  seguite  da   un  colloquio  con  il   docente;  b)  incontri  con  i  gruppi  disciplinari  per  lo    scambio  di informazioni   e di esperienze   e  il   coordinamento  dell’attività  didattica;  c)    alla  formazione  continua  dei  docenti,  in  particolare    promovendo  corsi    di  cui  la direzione  scientifica;  d)   alla  fine  dell’anno  scolastico   un  rapporto  sui  docenti  incaricati;  il   giudizio   sui  docenti  primo   anno  d’incarico  deve  fondarsi   sulla   base  di    almeno  due  visite   in    classe;  e)  redigere  rapporti  su  docenti    nominati,  in  particolare  se  richiesti  dalla    direzione  di  o   dalla  Sezione;  7  f)  parte  delle  commissioni  preposte  alle  prove   d’ammissione   all’insegnamento;  g)  contatti   con  gli  esperti  di    materia  della   stessa   disciplina  di    altri   istituti;  h)  agli  esami   finali  secondo  le modalità  stabilite  dal  presente  regolamento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  R    18.3.2020;  in    vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)   alla  fine  di    ogni  anno  scolastico  un  rapporto  sullo  stato  dell’insegnamento   nella   propria  j)  essere   chiamati  a   pronunciarsi  su  contestazioni  in materia  di    valutazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti
                            Art.  10  8  I  rapporti  degli   esperti  di materia  sono  inviati   alla  Sezione,   la  quale  ne   trasmette   copia  agli  interessati  tramite   le    direzioni  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  della   carica  Art.  11  L’incarico  degli  esperti   di materia  è quadriennale   ed  è rinnovabile.  TITOLO  II  Degli  allievi  Capitolo   primo  Diritti,  doveri   e   frequenza  delle  scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti
                            Art.  12  1  Nello  spirito  e  nelle  forme  istituzionali  e  organizzative  previste  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le scuole  medie  superiori   si    preoccupano   di fornire  all’allievo   le    adeguate   conoscenze  e  competenze  in campo  culturale  e   professionale,  l’acquisizione  di    un   metodo  di    studio,  la    capacità  di  giudizio  critico,  la    partecipazione  attiva  e   l’indispensabile  esperienza   educativa   nell’ambito  delle  sezioni,  dei  gruppi   di    lavoro  e   dell’intera  comunità  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo  ha   diritto  al    rispetto   della  propria  personalità,  di    essere  informato  su  tutto  quanto  concerne  la  sua  situazione   scolastica,  di    ottenere  una  valutazione  equa   e   motivata  del  suo   profitto,   nonché  di  chiedere  alla   direzione  di istituto  di    intervenire  nel  caso  in cui   gli  sia   stato   recato  pregiudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli    può    contestare  le  note    finali    e   la  mancata    promozione  secondo  la  procedura  prevista  dalla  legge  della   scuola  del  1°  febbraio  1990  e dal  relativo   regolamento  di applicazione  del  19  maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri
                            Art.  13  L’allievo  è  tenuto    all’osservanza    delle  leggi,  dei  regolamenti    e  delle  disposizioni  dell’autorità  scolastica.  Egli  è   inoltre  tenuto  a   un  comportamento  consono  al    percorso  di    studio  scelto  e  corretto  nei  confronti  dei  compagni,  dei  docenti,  del  personale  della  scuola  e  rispettoso  delle  infrastrutture  scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   statuto  Art.  14  È    considerato  allievo  di scuola  media   superiore  chi   è iscritto  ad   un  istituto  in  qualità  di  allievo  regolare,  di    uditore  o   di    ospite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievo  regolare  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Un  allievo   è ammesso  in    qualità  di    allievo   regolare  quando  è   in possesso  dei  requisiti   e  dei  titoli  di    studio  previsti  dalla  legge   e   dal   presente  regolamento  o   quando,  in mancanza  dei  titoli   di  studio,  ha   superato  gli esami   di ammissione  prescritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievo  uditore  Art.  16  1  Limitatamente  ai primi  tre  anni  delle  scuole   medie  superiori,  il Dipartimento,  sentita  la  direzione  di  istituto,  può  concedere  lo  statuto  di  uditore  ad  allievi  in possesso  dei  requisiti   formali  previsti  per  l’accesso  agli  esami  di    ammissione,   ma   che  per   il   precedente  curricolo   scolastico  non  sono  in    grado  di affrontarli   o   superarli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo  in  possesso  dei  requisiti   per  l’iscrizione  agli  esami  di ammissione  può  essere  ammesso  se  superasse  gli  esami   di ammissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allievo  liceale  che  ha  frequentato  per  un  anno    scolastico  una  scuola  dello  stesso  ordine  in  un  altro  Cantone  o all’estero  può  essere   ammesso,  al suo  rientro   nell’Istituto,  quale   uditore  alla  classe  successiva  a   quella  alla    quale  era  stato  promosso;  in  questo  caso    è  ammesso  l’uditorato  anche  nella  IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’allievo  liceale  ammesso  quale  uditore  nella  III    o nella  IV  classe  deve  sostenere,  entro   fine   maggio,  un  esame  scritto  e/o  orale  nelle  discipline  nelle  quali  è   già  stata  assegnata  la    nota  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;  in  vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,   88;  precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                464.
                            9    Art.  modificato  dal  R    6.7.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’allievo  uditore  è   tenuto  agli  stessi  obblighi   di    frequenza  e   di lavoro  scolastico  previsti   per  gli  allievi  regolari  e   la    sua  prestazione  è   valutata  nello  stesso  modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Passaggi
                            Art.  17  1  Il  consiglio  di    classe,  nel  corso   dei  primi  mesi   di scuola,  considera  con  l’allievo  uditore  di  cui   all’art.  16  cpv.   1,  2   e 4   l’opportunità  di    passare   alla  classe  precedente  a   quella  nella  quale  è  stato  iscritto;  la decisione  spetta  alla  direzione  di    istituto   sentito  il   consiglio   di    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo  uditore  che  risulta  promosso  viene    iscritto  alla  classe  successiva  in  qualità    di  allievo  regolare,  mentre   quello  che  non  risulta  promosso  può  ripetere  l’anno  come  allievo  regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievo  ospite  Art.  18  10  1  La  direzione  di    istituto  può   concedere   lo    statuto  di    allievo  ospite:  a)  proveniente  da  un  altro  Cantone  o  da  un     altro  Paese  intenzionato  a   fare  di studio  in    Ticino   o   a   presentarsi  agli   esami   di    ammissione  previsti   dal  presente  b)  che  ha  abbandonato  l’anno  scolastico  per  gravi  motivi  di    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   statuto  di allievo  ospite  prevede  un   piano  di    studio,   un  periodo   di    frequenza   e   degli  obblighi  ivi  connessi  decisi  dalla   direzione  d’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’allievo    ospite  non  viene  rilasciato    un  attestato;  su  richiesta  può  essere  rilasciata  una  dichiarazione  di    frequenza   con  l’eventuale   indicazione  dei  risultati  registrati  nelle  discipline  del  suo  piano  di    studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizioni
                            Art.  19  1  Le  iscrizioni  avvengono  di anno  in    anno  presso  la sede  scolastica  secondo   le    modalità  previste  dalla  direzione  di  istituto.  Nel  caso  di  allievi  minorenni,  la  domanda  di  iscrizione  dovrà  essere  sottoscritta  dai  detentori   dell’autorità   parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    iscrizioni  devono  pervenire  all’istituto    entro  il   termine  definito  dalla    Sezione,  di  regola  il   30  giugno.  Tale   termine  vale  anche  nel  caso  in    cui  soltanto  più  tardi  potranno  essere   adempiute  tutte  le  condizioni  per  la  conferma  dell’iscrizione,  in  particolare  nel  caso    in  cui  il   richiedente  debba  presentarsi  agli  esami  di    ammissione  di    fine  agosto.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   richieste  motivate  di cambiamento  di    scuola  o di    indirizzo  ammesse  dal  presente  regolamento  devono  essere  presentate  per  iscritto  alle  direzioni  di    istituto  di    regola  entro  i primi  quindici   giorni  di  scuola  per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di frequenza  Art.  20  L’allievo  frequenta  regolarmente  i  corsi    obbligatori  previsti  dal  piano  settimanale  delle  lezioni  secondo   l’orario  della  propria  classe,   i  corsi   facoltativi  o   complementari   ai    quali  si è   iscritto  e  le  attività   di approfondimento,  culturali   e   speciali  organizzate  dall’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esoneri
                            Art.  21  1  L’allievo  può  essere  esonerato  dalla   direzione  di    istituto  dalle   lezioni  di    educazione  fisica  soltanto  sulla    base  di  un  certificato    medico    attestante  l’inidoneità  o    la  temporanea  incapacità  a  seguire  il   corso  per  motivi  di    salute;  la richiesta   di    esonero  annuale,  semestrale  o   temporaneo  ed  il  certificato  medico  vanno  presentati  con  congruo  anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    direzione  di  istituto  può  autorizzare  l’allievo,  su  richiesta  scritta    e  motivata,    a   interrompere  la  frequenza  dei  corsi   facoltativi  o   complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Divisione   può  concedere   esoneri   per  altri  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze
                            Art.  22  1  Le  assenze  devono  essere  annunciate  il   più  presto   possibile   e giustificate  per  iscritto  al  rientro  alla  di  istituto.  La  direzione  stabilisce  un  termine  entro  il  quale  la  giustificazione  deve  essere  consegnata;    trascorso  questo  termine,  la  direzione  può    decidere  di  considerare    le  assenze  arbitrarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    assenze    dovute  a  malattia    vanno  attestate  con  un  certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le assenze   prevedibili   deve   essere  richiesto  il consenso  preventivo  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  ripetute  o   prolungate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23  1  Il  docente  di  classe  considera    con  l’allievo  i  problemi  posti  dalle  assenze  ripetute    o  prolungate.  Quando  lo  ritiene  necessario    egli    informa  il  consiglio  di  classe  o   richiede  l’intervento  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   frequenza   irregolare  delle  lezioni   può  essere  motivo  di    sanzione  disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  frequenza  insufficiente    delle  lezioni  dispensate  in  una  disciplina  nel  corso  dell’anno  scolastico,  la    direzione  di istituto  può  segnalare   l’inadempienza   alla   Divisione   che,   volta,  può  escludere  l’allievo  dagli  esami  o,    nel  caso  di    classi  intermedie,  decidere  la mancata  promozione  alla  classe  successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbandono
                            Art.  23a  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’abbandono  degli  studi  in    corso  d’anno  scolastico  è   registrato  appena  possibile,  ma   al  più  tardi   entro  due  mesi,  nella  banca  dati   GAGI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    direzione    di  istituto    è  responsabile  della  registrazione  tempestiva    degli  abbandoni    non  annunciati,  dopo  aver   chiarito  la    situazione   con  l’allievo  e   la    sua  famiglia.  Capitolo  secondo  Sanzioni   disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  prima  della  sanzione  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  comportamento  riprovevole  da  parte  di  un  allievo  è  oggetto    di  un    colloquio  chiarificatore  con  gli insegnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Considerata    la  natura  e   la  gravità  dell’accaduto,    gli  insegnanti  possono    richiedere  l’intervento,  a  seconda  dei  casi,    del  docente  di  classe,  della  direzione  di  istituto  e/o  dei  detentori  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  25  1  Nei  casi    di  indisciplina    la  direzione  di  istituto,  sentiti  gli  insegnanti    interessati,  può  adottare  secondo  la gravità  una  delle  seguenti  sanzioni  disciplinari:  a)  b)  dall’insegnamento   fino  a   10  giorni  effettivi.  Durante   le    giornate  di    sospensione  può  essere  tenuto  a   svolgere   attività  di carattere  educativo   secondo   le    disposizioni  della  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  particolarmente   gravi,  rispettivamente  di    indisciplina  ripetuta  dopo  aver   fatto  ricorso  a   quanto  stabilito  dal   cpv.   1,  la Divisione  sentito   il   parere   del   consiglio  di  classe  e della  direzione  di  istituto  può  adottare,   secondo   una  delle   seguenti  ulteriori  sanzioni  disciplinari:  a)  dagli  esami  o,  nel  caso  di  classi  intermedie,    la  mancata  promozione    alla  classe  b)  dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   sanzioni  disciplinari  sono  comunicate  per   iscritto  all’allievo  e ai    rappresentanti  legali  se esso   è  minorenne.  Esse  so  no annotate sul registro della scuola e sulla pagella.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’allievo  escluso  da  una  scuola  non  può   essere  iscritto  in nessun  altro  istituto  scolastico  cantonale  senza  il   consenso  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’esclusione  da  una  scuola  è   registrata  appena  possibile,  ma  al  più  tardi  entro  due  mesi,  nella  banca  dati  GAGI.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Azioni  illecite  durante  gli  esami  Art.  26  1  La  direzione   di istituto  esclude  dagli  esami,  per  una   o   più  discipline,  colpevoli  di  azioni  illecite  durante  le prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esclusione  da  un  esame  comporta  la    ripetizione   dello   stesso,  che  sarà  predisposta  dalla   direzione  di  istituto   entro   l’inizio  dell’anno  scolastico  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  particolarmente   gravi  il  Dipartimento   può  decretare  l’espulsione   definitiva  da  tutti  gli esami.  In  questo  caso  gli  esami   sono  considerati  non  superati.  TITOLO   III  Funzionamento   dell’istituto  scolastico  Capitolo   primo  Organizzazione  della  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anno  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27  1  L’anno  scolastico  ha     la  durata  prevista  dal  calendario  scolastico  stabilito  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   diviso  in  due  semestri  definiti  dalla  Sezione;  il  primo  semestre    termina  di  regola    a  fine  gennaio,  il   secondo   a   giugno.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  dell’ora-lezione  Art.  28  La  durata  delle  ore-lezione  e   la    loro  articolazione  sono  decise  dalla  Divisione  nel  rispetto  dei  limiti  definiti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  delle  sezioni  Art.  29  Le  sezioni  sono  di    regola  formate  da  un  massimo  di    25  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dotazione  oraria  di  istituto  Art.  30  Il   Dipartimento,  sentito  il collegio   dei  direttori,   definisce  annualmente  la dotazione   oraria  di  istituto   (DOI)  destinata   all’organizzazione  degli  insegnamenti  e delle  attività  previsti  dal  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  e   scelte  qualificanti  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  istituti   liceali  elaborano  il proprio   piano  di  studio   di  sede  in conformità  con  il   Piano  degli  studi  liceali  e    nell’ambito  degli    orientamenti  e    delle  disposizioni  previsti  dalle    leggi  e  dai  regolamenti.  La  Sezione  verifica  la  conformità  del  piano  di  studio  di  sede  con  il   Piano    degli    studi  liceali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la Scuola  cantonale  di    commercio  (SCC)  fa stato   il piano   di    studio   approvato  dal  Consiglio  di  Stato  di    cui  all’art.  83.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  istituti  di    scuola  media  superiore   si    caratterizzano  anche  attraverso   l’elaborazione  di un   proprio  progetto,  impostato  su  uno    o    più  anni  e  fondato  su  scelte  qualificanti,  nei  limiti  dei  margini  di  autonomia  riconosciuti.  Il   progetto  è approvato  dal  collegio  dei  docenti   dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  l’elaborazione  del  progetto  le    direzioni  di istituto  organizzano   le    riunioni   degli  organi   scolastici,  dei  gruppi   disciplinari,  dei  settori  di studio  e delle   aree  disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  settimanale  delle   lezioni   è stabilito  dalla  direzione  di    istituto.  L’orario  settimanale  può  essere    uniforme  per    tutto  l’anno  o  differenziato;  nel  secondo  caso    deve  essere    rispettato  l’impegno  complessivo  annuale  previsto  dal  piano  settimanale  delle   lezioni  delle   diverse   discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  distribuzione  delle  lezioni  e delle  discipline  nell’arco  della  settimana,  la direzione   di istituto  tiene  conto  prioritariamente  delle  esigenze  didattiche.  Per     le  discipline     con  laboratorio     la  distribuzione  rispetta    la  dotazione  complessiva  prevista  dal    piano  settimanale  delle  lezioni  delle  diverse  discipline.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’assegnazione  delle  sezioni  e   dei  gruppi  di lavoro   ai    docenti,  la direzione  di istituto  sente  i  gruppi  disciplinari  e   garantisce  nel  limite  del  possibile  la    continuità  didattica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’orario  settimanale  delle   lezioni   è comunicato  ai docenti  e agli   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  di  approfondimento  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direzione  di istituto  può  organizzare  o   autorizzare  giornate  e settimane  tematiche  per  l’attività  di  approfondimento    dei  programmi,    al  fine  di  favorire  il   lavoro  di  gruppo  e    l’approccio  interdisciplinare  all’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’onere   di    preparazione   e   di    svolgimento   è   a   carico  della  DOI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uscite  e   attività  particolari  Art.  34  1  Con  lo  scopo  di  integrare  la  normale    attività  di  insegnamento  possono    essere  organizzate  uscite  culturali  o    sportive,  nonché  attività  culturali  e    speciali  di  approfondimento  di  tematiche  inerenti    alla  salute,  all’ambiente,  all’economia    e  alla  formazione    civica  della  durata  massima  complessiva  di  cinque  giorni     di   scuola  per  classe  e   per  anno  scolastico.  Per  l’insegnamento  obbligatorio    delle  parti  del  programma  di  educazione  fisica    le  cui  attività  devono  essere  svolte  fuori  sede  sono  concessi   due  giorni  supplementari  per  classe  e per  anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’onere   di    preparazione   e   di    svolgimento   è   a   carico  della  DOI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   programma   delle  uscite  e   attività  viene  presentato  per  approvazione  dal  docente  responsabile  alla  direzione   di    istituto,  corredato  delle   necessarie   informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   direzione  di    istituto  autorizza  le    uscite  e   le    attività  sulla  base  della  loro   attinenza  con  il   piano  di  studio  o   della  particolare  rilevanza  culturale  e   tenendo   conto   dei  crediti  disponibili  per  le    indennità  ai  docenti  accompagnatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   regolamento  interno  stabilisce  le    norme   relative  ai    seguenti  punti:  a)  e   tempi  di presentazione  delle  richieste;  b)  e   collocazione  delle  uscite  e   attività  durante  l’anno  scolastico   e   nel  corso  del  ciclo  degli  c)  di    eventuali  dispense;  d)  massimo  di    spesa   per  ogni  partecipante  per   tutto  il   ciclo  di    studi;  e)  dei  docenti   accompagnatori;  f)  di    un  rapporto  consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giornate  autogestite  Art.  34a  17  1  Allo   scopo   segnatamente  di    confrontare  gli allievi  con   la    responsabilità  di    informarsi,  di  scegliere  temi   di    discussione  e   approfondimento,  di    studiare  tematiche  particolari,   di    animare  incontri  e  di  confrontarsi  con  diverse  espressioni  culturali,    sono  organizzate  almeno  due  giornate  annuali  autogestite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   giornate  sono  organizzate  direttamente  dagli   allievi   che  presentano  alle  direzioni  di    istituto  per  approvazione  l’elenco  delle  attività  previste  e   un  adeguato  programma  di    svolgimento   delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiuti  e sostegni  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   gli allievi  che  incontrano  gravi  difficoltà,   le    direzioni   di istituto  possono  organizzare  attività  di    sostegno   nel  primo   biennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   direzioni  di  istituto  possono  istituire   attività  di  aiuto   allo  studio  destinate  agli   allievi  di  I  classe,  anche  con  frequenza  obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promovimento  delle   conoscenze  linguistiche  Art.  36  Le  direzioni  di  istituto,  per  promuovere    la  conoscenza  delle  lingue  e  di  altre  culture,  incoraggiano  la  partecipazione  degli    allievi  a    corsi    linguistici,  a    scambi    individuali  o    di  classe,    a  soggiorni  in  altre  scuole    in  Svizzera  e   all’estero  e   sostengono  altre  iniziative  che  perseguono    lo  stesso  scopo.  Capitolo  secondo  Attività  didattica   e   valutazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’insegnamento  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  docente  programma  il   proprio  insegnamento  e   espone  il   proprio   piano   agli  allievi  all’inizio  dell’anno   scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  qualsiasi  momento  dell’anno  scolastico  il docente  deve  essere  in    grado  di    documentare  lo    stato  raggiunto  nello  svolgimento   del   programma,   nonché  gli  elementi  di    valutazione  di    cui  dispone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  docente    può    essere  richiesto  di  consegnare  una  copia  del  suo  piano    di  lavoro  all’esperto  di  materia  e   alla  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento  dell’insegnamento  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo   scopo  di    coordinare  l’attività  didattica   fra  i  docenti  della  stessa  disciplina  vengono  costituiti  gruppi  disciplinari  di  istituto  e cantonali  che  esaminano  e   discutono  periodicamente  tutti  i  problemi  relativi   all’interpretazione  dei  contenuti  del  piano  di studio,  ai  sussidi   didattici,  alle  scelte  metodologiche  e ai    criteri  di    verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti  che   operano  nei  gruppi   disciplinari   di istituto  applicano  le  disposizioni  della   direzione  di  istituto,  considerati  i  piani  di    studio  e le indicazioni  del  collegio  dei  direttori  e   degli   esperti  di    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  che  operano   nei  gruppi  disciplinari  cantonali   rappresentano   il   proprio   istituto  e   seguono  le  disposizioni  della  Sezione.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla   fine   dell’anno   scolastico   ogni   gruppo  disciplinare  di    istituto  consegna   un  rapporto  consuntivo  sull’attività  didattica   svolta  alla  direzione   di    istituto  e   all’esperto  di materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione
                            Art.  39  1  Nel  corso  dell’anno  il docente   valuta  periodicamente  il   profitto   di    ogni   allievo  mediante  elementi  di    verifica  documentati,  conformemente   alle  indicazioni  contenute  nei  Piani  di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  introdotto  dal  R    8.7.2020;  in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   allievo  ha  diritto  a una   valutazione  individuale;  anche  qualora  l’oggetto  della  valutazione  sia  frutto  della  collaborazione    di  più  allievi,  il   docente  deve  essere  in  grado  di  accertare  l’apporto  individuale  dei  singoli   partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   prove   di  verifica  devono  essere  tali   da   garantire  la fondatezza   del  giudizio   relativo   al  periodo  valutato,  per  il   quale  si    tiene  anche   conto  dei  progressi  dell’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni    valutazione  viene  comunicata    con  chiarezza  all’allievo.  In  particolare  la  valutazione  delle  prove  di    verifica   sommativa  deve  essere  espressa  sotto  forma  di    nota   tra  l’1  e il 6, dove  la    nota   6  rappresenta  il   meglio   e la    nota  4   la    sufficienza;  sono  ammessi  i  quarti   e i  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’allievo  deve  conoscere  i  motivi  della   valutazione  e   ricevere  indicazioni  utili  per   migliorare  il  proprio  profitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   correzione  degli   elaborati  scritti   avviene  a   breve  termine  dal  loro  svolgimento,  e comunque  in  tempo  utile  perché   gli allievi  possano   tenerne  conto  prima   delle   successive  prove   di    verifica.  Il   testo  dell’elaborato  scritto  resta  in    consegna  all’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   prove  scritte  e le interrogazioni  orali  che  comportano  il   riesame  di    interi  capitoli  della  disciplina  sono  annunciate  agli  allievi  con  sufficiente  anticipo;  vengono  adeguatamente   programmate  nell’arco  del  periodo  di valutazione  considerato,  d’intesa  con   essi  e   con   i colleghi  del  consiglio   di    classe,   in  modo  che  non  si    verifichi   per  quanto   possibile  la  concomitanza  di  più  prove   nello  stesso  giorno  e  che  l’impegno    globale  richiesto    sia  comunque  compatibile  con    le  esigenze  di  una  preparazione  adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Alla   metà  del  primo   semestre  e   alla  fine  di ogni  semestre   il  consiglio  di    classe  esamina  la    situazione  della  classe  e   di    ciascun  allievo.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note  e   pagelle  Art.  40  1  Le  note  vengono  assegnate  alla   fine   di    ogni  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  note   vanno  dall’1   al 6; la    nota  6 rappresenta  il meglio,  la nota   4 la sufficienza.  È concesso  l’uso  dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    note    relative  al  semestre,    le  assenze,  le  eventuali    osservazioni  e    la  decisione    relativa  alla  promozione  sono  registrate  dalla   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   pagella  viene  controfirmata  dall’allievo,   se  maggiorenne,  o   dal  detentore  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Duplicati  della  pagella   sono  rilasciati   dal  Dipartimento   previa  istanza   scritta  e pagamento  di  una  tassa  di    fr. 50.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                Giudizio
                            Art.  40a  21  La  pagella   del  primo  semestre  è   accompagnata   da  un   giudizio  scritto   per   ogni  singola  disciplina.  Capitolo  terzo  Convitti,  case  dello   studente  e   mense
                        
                        
                    
                    
                    
                Direttive
                            Art.  41  Il   Dipartimento   adotta  le    direttive  necessarie   alla  gestione  di    convitti,  case   dello  studente  e  mense.  TITOLO   IV  Ammissioni,   promozioni,  titoli  Capitolo   primo  Ammissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  in  I  classe  senza   esame  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Possono  iscriversi  in  I  classe  nelle  scuole  medie  superiori  come  allievi  regolari  senza  esami  di  ammissione  gli  allievi    che  sono  in  possesso  della    licenza    di  scuola  media  e  che  cumulativamente:  a)   ottenuto  una  media  delle   note  nelle   discipline  considerate  per  la    licenza  (art.   67   cpv.  1  regolamento  della    scuola    media  del  30  maggio  2018)    di  almeno  4.65  con  al  massimo  e   almeno  il   4.5  in    italiano;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cpv.  abrogato   dal   R    18.3.2020;  in vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dal  R    18.3.2020;  in    vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dal  R    6.7.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   frequentato  i  corsi  attitudinali  di    matematica   e tedesco  oppure,   limitatamente  al    tedesco,  hanno  seguito  il corso   attitudinale   ma  hanno  conseguito   almeno  la    nota   5   nel  corso  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  pure  iscriversi  in I  classe  nelle   scuole   medie  superiori  come  allievi  regolari   senza  esami  di  ammissione  gli  allievi  provenienti  da  scuole   di    altri   cantoni  o   da   scuole  svizzere  all’estero,  purché  conoscano  sufficientemente  la    lingua  italiana  e   siano   in    possesso  dei  requisiti  di    ammissione   ad  un  liceo  riconosciuto  ai    sensi  dell’O/RRM  richiesti  nel  Cantone   di    provenienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservati  gli art.  5   e 13  della  legge  sulle  scuole  medie  superiori   del  26   maggio  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  in  I  classe  con  esame  Art.  43  1  Possono  iscriversi  in  I  classe  nelle   scuole  medie  superiori   come  allievi  regolari   previo  esami  di    ammissione:  a)   che  sono  in possesso  della  licenza  di scuola   media  senza  i requisiti  previsti  all’art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1;  23  b)  che,  avendo  frequentato    regolarmente  un  curricolo  scolastico  di  nove  anni,  da  scuole    estere  o    da  scuole  private  non  parificate  del  Cantone,  da    scuole  o private  di altri  Cantoni  o   svizzere  all’estero  non  riconosciute  ai    sensi  dell’O/RRM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contenuto  degli  esami   di    ammissione   è   definito  agli  art.  58   e   90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservati  gli art.  5   e 13  della  legge  sulle  scuole  medie  superiori   del  26   maggio  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  in  II   e III    classe  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Possono  iscriversi  in    II e   III classe  gli  allievi  promossi  in I rispettivamente  in II   classe  di  una  scuola  media  superiore  e   gli  allievi   provenienti   da  scuole  di  altri  cantoni  o   da   scuole  svizzere  all’estero  riconosciute  come   conformi  alle   prescrizioni  O/RRM,  purché  abbiano  ottenuto   nel  Cantone  di  provenienza  la    promozione  nelle   classi  precedenti   e   conoscano  sufficientemente   la lingua  italiana;  il  contenuto  degli  esami  di ammissione  e   le altre  condizioni  sono  definiti  agli  art.   58   e   90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  iscriversi  in  III  classe  alla  Scuola  cantonale    di  commercio    gli  allievi  in  possesso  della  maturità  professionale  commerciale   e   gli  allievi   che  hanno  ottenuto  l’attestato  federale  di    capacità;  il  contenuto  degli  esami  di ammissione  e   le altre  condizioni  sono  definiti  all’art.   90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  eventuali  altre  situazioni   la    Sezione,  d’intesa  con  la    direzione  di    istituto,   definisce  caso   per  caso  il  numero    degli  esami    e    le  condizioni  di  ammissione  sulla  base  della  documentazione  prodotta  dall’allievo.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservati  gli art.  5   e 13  della  legge  sulle  scuole  medie  superiori   del  26   maggio  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  degli   esami  di  ammissione   e   degli   esami   integrativi  per   cambiamento   curricolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            al  liceo  Art.  45  1  Gli  esami  di    ammissione  di    cui  agli   art.   43  e   44  e gli  esami  integrativi  per  cambiamento  curricolare  al    liceo  sono  organizzati  entro  l’inizio  di    ogni   anno  scolastico,  in uno  o più  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda  d’iscrizione   agli  esami  di    ammissione  presentata  entro  il   termine  stabilito  dalla  Sezione,  di regola  il   30  giugno,   alla  direzione  di    istituto  che  l’allievo  intende   frequentare.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  esami  di    ammissione  in    I classe  vertono  sul  programma  di IV  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  esami  sono   scritti   e/o   orali;  gli esami  di    ammissione   scritti  durano  3 ore,  gli  esami  orali  circa   15  minuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni    esame    orale  è    condotto    da  un  docente    di  disciplina    con    l’assistenza  di  un  altro  docente  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   note   degli   esami  sono  assegnate  dai  docenti  esaminatori,  tenendo  equamente  conto  dello  scritto  e  dell’orale;  negli  esami  integrativi  per    cambiamento  curricolare  al  liceo  i  docenti  esaminatori  giudicano  l’idoneità̀  dell’allievo  a   seguire  il   nuovo  curricolo.  26  Capitolo  secondo  Promozioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegnazione  delle  note  semestrali  e   finali  Art.  46  1  Le  prestazioni  dell’allievo  sono  valutate  al  termine    di  ogni  semestre  sulla  base  degli  obiettivi  del  piano  di    studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note   finali  di  cui   agli   art.  78  e   96  sono  assegnate  alla  fine   dell’anno  scolastico  tenendo  conto  delle  note  semestrali  e dei  progressi  dell’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dal  R    6.7.2022;  in    vigore   dal   1.1.2023   -  BU  2022,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,   88;  precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                464.
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’insegnamento    viene  impartito  da  più    docenti,  le  note  semestrali  e  finali  vengono    da    loro  concordate  tenendo  conto  dei  risultati  dell’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   note   semestrali  e finali   devono   essere  consegnate  alla  direzione  di istituto  prima  della  riunione  dei  consigli  di    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  un   docente  non   assegna  una  nota  semestrale  o finale  deve  motivarlo  per  iscritto.   Mancando  la  nota  del  primo  semestre,  il   docente  per   assegnare  la    nota  finale  valuta  il   grado  di    raggiungimento  da  parte  dell’allievo  degli   obiettivi   di    apprendimento  di quel   semestre;  mancando  la    nota  del  secondo  semestre,  la    nota  finale  non  può  essere  assegnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  per   la promozione  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  condizioni  per  la promozione  sono  definite  agli   art.  80   e   98.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consiglio  di    classe  può̀  decidere  di    promuovere  un  allievo  che   non  ha   ottenuto  i  risultati  prescritti,  tenuto  conto   dell’evoluzione  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  del  piano  di studio,  se sono  soddisfatti  i  criteri  degli  articoli   80a  e   98a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  di    cui  al    cpv.   2:  a)  di classe   è   presieduto  dal  direttore  o,  in caso  di impossibilità,  da   un  vicedirettore.  Il  di classe  introduce  la    discussione   al consiglio  di    classe  e redige  il  verbale  della  seduta,  resta  agli  atti  della   scuola;  28  b)    docente  interviene  presentando  tutti  gli  elementi  di  giudizio  a  sua  conoscenza,    in  quelli   relativi  all’evoluzione  dell’allievo;  possono  intervenire  anche  i docenti  dei  corsi  e dei  corsi   complementari;  c)  è   presa  a maggioranza  dei  docenti  delle  discipline  che   contano  per  la    promozione;  docente  esprime   un  voto,   non  è   ammessa  l’astensione,  in caso  di parità  la    promozione  è  d)   per  motivi  di forza  maggiore  si    verifichino   assenze,  la    discussione  sulla  promozione  ha  solo   nel   caso  in cui,  a   giudizio  del   direttore  o   di    chi  ne   fa    le    veci,   sussistano  le    condizioni  una   decisione;  29  e)  del  consiglio  di  classe  viene    iscritta  nel  registro  delle  note  e  nella    pagella  le singole  note  non  vengono  modificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite  alle   ripetizioni  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  ripetizione  dell’anno  scolastico   è   consentita  una  sola  volta  nei  primi  tre  anni;  l’anno  scolastico  abbandonato  è   considerato  non  superato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una   seconda  ripetizione  può   essere  consentita  in casi  eccezionali  dalla   direzione   di istituto,   sentito  il  consiglio  di    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    candidato  che  non  ha  ottenuto  la  Maturità  alla    fine  del    curricolo  ha    il   diritto  di  ripetere  l’ultimo  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   limite  alle   ripetizioni  vale  per  lo    stesso  tipo  di    scuola;  l’allievo   promosso   non  può  ripetere  l’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    decisione    che  impedisce  una  nuova  iscrizione  a    seguito  del  superamento    del  limite    alle  ripetizioni  compete  alla  Divisione.  Capitolo  terzo  Titoli
                        
                        
                    
                    
                    
                Attestati
                            Art.  49  1  Al  termine  degli  studi  liceali  l’allievo  riceve  un  attestato  di  maturità  conforme    alle  prescrizioni  dell’O/RRM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  termine  degli  studi  alla   Scuola  cantonale   di    commercio  l’allievo   riceve  un  attestato   cantonale  di  maturità  commerciale    e  un  attestato  federale  di  capacità  (AFC)  di  impiegato    di  commercio  formazione  estesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’allievo   promosso  che  ha  seguito  l’insegnamento  bilingue  è rilasciato  un  attestato  con   menzione  bilingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  rilascia  gratuitamente  i  titoli.   Su   richiesta   e   dietro  pagamento  di una  tassa   di    fr.    200.–  possono  essere  rilasciati    in  forma  calligrafica  degli  attestati  cantonali  che    ne    confermano    il  conseguimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Duplicati  sono  rilasciati  dal  Dipartimento  previa   istanza  scritta  dietro  pagamento  di una  tassa  di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  e   decisione  di  rilascio  Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  condizioni  di  ottenimento  dei  titoli  di  cui  all’art.  49  sono  definite  agli  art.  81,  rispettivamente  99  e 102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   decisioni  sulle   note   di    maturità  è   applicabile  per  analogia  l’art.  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consiglio  di    classe  che  decide  sul  rilascio  degli  attestati  è   presieduto  dal  direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esami  di maturità   liceale  Art.  51  1  Gli  esami  di  maturità  liceale  sono  organizzati  annualmente     nei  singoli  istituti,  conformemente  alle  direttive  per    l’organizzazione  degli  esami  di  maturità  nei  licei  del  Cantone  emanate  dalla  Divisione,  sotto  la  responsabilità  della   direzione  di  istituto  e con   la  sovrintendenza  dei  rispettivi   esperti  di    materia  limitatamente  agli   aspetti  disciplinari  e   scientifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  temi   degli   esami  scritti  e   i  sussidi  ausiliari  vengono   proposti  dai  singoli  docenti,  discussi  nell’ambito  del  gruppo   disciplinare  dell’istituto  con  i  colleghi   che  insegnano  in    IV  classe,   approvati  dall’esperto  di  materia   e   quindi  trasmessi  alla  direzione   di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame  orale  è   condotto  dai  docenti  titolari  coadiuvati  dall’esperto  di    materia,  o   da   un   suo   sostituto  designato  dal  Dipartimento  su  proposta  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   durata   dell’esame   scritto   è   di    quattro  ore  per  le    prove  di    italiano   e matematica  ore  per  le  altre  discipline;  la durata   dell’esame  orale  è di circa  quindici  minuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   note   dell’esame  scritto  e orale  sono  concordate   tra  gli esaminatori;  in    caso   di    disaccordo  decide  l’esperto  di    materia  o   il   suo  sostituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esami  di maturità   commerciale  e   di attestato  federale   di  capacità  Art.  52  1  Gli  esami   di    maturità  commerciale  sono   organizzati  annualmente  alla  Scuola  cantonale  di  commercio,  sotto  la responsabilità  della   direzione  di istituto  e con   la sovrintendenza   dei   rispettivi  esperti  di materia  limitatamente  agli  aspetti  disciplinari  e scientifici.  E’  applicabile   per  analogia  l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  cpv.   2-5,   ad  eccezione  di  quanto  previsto  per  la  durata  dell’esame  scritto,  che   è di quattro   ore  per  le    prove  di    italiano   ed  economia  aziendale  e   di    tre  ore  per   le    altre  discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  esami    per  l’ottenimento  dell’attestato  federale  di  capacità  presso  la  Scuola    cantonale  di  commercio  si    svolgono  sulla   base  delle  vigenti  disposizioni   federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  al    Dipartimento  Art.  53  Al  termine  delle  sessioni  d’esame  le  direzioni  di  istituto  inviano    al  Dipartimento  un  rapporto  sull’organizzazione,  lo    svolgimento   e   i  risultati  degli  esami.  TITOLO   V  Studi  liceali  Capitolo   primo  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  studio  Art.  54  Il   piano  di  studio  liceale  è   conforme  al  Piano  quadro  degli  studi  (PQS)    emanato  dalla  Conferenza  dei  direttori  della  pubblica  educazione  ed  è   approvato  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discipline  di  maturità  Art.  55  1  L’insieme    delle  discipline    di  maturità  è  costituito  dalle  discipline  fondamentali,  di  un’opzione  specifica,   di un’opzione  complementare  e dal  lavoro  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   discipline  fondamentali  sono:  a)  b)   seconda   lingua  nazionale  (francese  o   tedesco);  c)   terza   lingua   (francese  o   tedesco  o   inglese  o latino);  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)  visive  o la    musica.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’opzione  specifica  è scelta   tra  le    discipline  o   i  gruppi  di discipline  seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  e   applicazioni  della  matematica;  h)  e   chimica;  i)   e diritto;  j)  31  k)   visive.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’opzione  complementare  è scelta  tra  le    discipline  seguenti:  a)  b)  c)  d)  della  matematica;  e)  f)  g)  h)  religioso;  i)   e diritto;  j)  k)   visive;  l)  m)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni    allievo  deve  effettuare,  da  solo  o    in  gruppo,  un  lavoro  di  maturità;  si  tratta  di  un    lavoro  autonomo,  di    una  certa  importanza,  scritto  o   commentato  per  iscritto  e   presentato  oralmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’insegnamento  della   disciplina  greco  in    I  classe  e come  opzione  specifica  è offerto  con   un  numero  minimo  di iscritti   in    I  e   in II   classe  di    5   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’insegnamento  del  francese,  disciplina  fondamentale  a   partire  dalla  I  classe,  avviene   sulla   base  di  due  corsi:  francese  1,    per  gli  allievi  che  alla   scuola   media  non  hanno  seguito  il   corso  opzionale  di  francese,  e   francese   2, per  gli  allievi   che  hanno  concluso  il  corso  opzionale  di    francese  in    IV  media.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La   musica  come  opzione   specifica   è offerta   solo  nei  licei  di Bellinzona  e di    Lugano  1.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Arti  visive  come  opzione  specifica  è offerta   solo  al    liceo  di    Mendrisio.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discipline  obbligatorie  Art.  56  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  base  all’O/RRM  sono  istituiti  un  corso  obbligatorio  di  economia  e  diritto  e  uno  di  informatica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’educazione   fisica  e l’introduzione  alla  storia  dell’arte  sono   obbligatorie  per  tutti  gli allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  facoltativi  Art.  57  1  In  base   all’O/RRM,   sono   istituiti   i  corsi  facoltativi  di    francese,   di    tedesco  e di    inglese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’insegnamento  religioso  cattolico  o evangelico  è   facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  istituti,  nell’ambito  della  DOI,  offrono  corsi   complementari  facoltativi:  a)   strumentale   di    un’ora  settimanale  di pianoforte,  violino,   flauto   e chitarra  riservati  agli  che  seguono  o   hanno  seguito  il  corso   di musica.   L’insegnamento  viene   impartito  di    regola  gruppi  di    due  allievi;  b)  corali  e di    musica  d’insieme  di    due  ore  settimanali  per  tutti   gli  allievi;  c)  di    due   ore   settimanali  per  tutti  gli  allievi.  Capitolo  secondo  Contenuto  degli  esami  di  ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dal   R    30.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Lett.  introdotta   dal   R    18.3.2020;  in    vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,   88;  precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                243.
                            36  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                Casistica
                            Art.  58  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  allievi  di    cui  all’art.  43  cpv.  1   lett.   a):  a)  sostenere   un  esame  di  ammissione  scritto   e orale  in  italiano,   tedesco   e   matematica;  è   superato  con  la    sufficienza   in    tutte   le    discipline;  b)  seguire   il   latino  oppure  il   francese   2,    devono  superare   un   esame   scritto  e orale  di  rispettivamente  di  francese;  sono    esonerati  gli  allievi  che    hanno  seguito  il    latino  il corso  opzionale  di francese  alla  scuola  media  ottenendo  la sufficienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  allievi    di  cui    all’art.    43    cpv.  1   lett.  b)  devono  sostenere    un  esame  scritto  e   orale  in  italiano,  matematica  e   in    altre  due  lingue,  di    cui  almeno   una  nazionale,  e un  esame   orale   in storia;   l’esame  è  superato  con   la sufficienza  in    tutte  le    discipline  o   con  al massimo  un’insufficienza   non  inferiore  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  di    cui  all’art.  44  cpv.  1:  a)  superare   gli  esami  scritti  e orali  definiti  caso  per  caso  dalla  direzione  di    istituto  d’intesa  la Sezione  a   dipendenza  dell’orientamento  scelto   e   del  precedente  curricolo   scolastico;  b)  l’ammissione  in  III  classe,  devono  sostenere  gli  esami  definiti  dalla    direzione  di  istituto  con  la Sezione  necessari   per  il   recupero  delle   note  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  allievi  di    cui  all’art.  44  cpv.  3:  a)  superare   il   numero  di    esami  ed  adempiere  alle  condizioni  di ammissione  definiti  caso  caso    dalla  direzione  di  istituto  d’intesa  con  la  Sezione    sulla    base  della  documentazione  dall’allievo;  b)  l’ammissione  alla  III  classe,  sostenere  di    regola  entro  la    fine  dell’anno  scolastico  e  più  tardi  entro  la fine  di agosto   un  esame  scritto  e   orale  per  il   recupero   delle  note  di    maturità  disciplina  arti,  in  fisica  per  chi  segue  l’opzione  specifica  fisica    e    applicazioni  della  rispettivamente  in    chimica  per   chi   segue  l’opzione   specifica  latino,  greco,  francese,  inglese,   spagnolo,   biologia  e   chimica,  economia  e   diritto,   musica  o   arti  visive.  41  Capitolo  terzo  Lezioni  settimanali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  settimanale  delle  lezioni  Art.  59  Il   piano  settimanale  delle   ore-lezione   obbligatorie  è   definito  negli  allegati.  Capitolo  quarto  Scelte  dell’allievo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discipline  fondamentali  Art.  60  1  In  I  classe,  nell’ambito  delle  discipline  fondamentali,  l’allievo  sceglie:  una  seconda   lingua  nazionale  tra  francese  2   e   tedesco;  una  terza  lingua   tra  francese  1,    francese  2,    tedesco,  inglese,  latino;  le    arti  visive  o   la    musica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   latino  può   essere  scelto  solo  dagli   allievi  che  hanno  concluso  il   corso   di    latino  alla  scuola  media  indipendentemente  dalla  nota  conseguita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allievo  che   si    iscrive  alla   I  classe  può  seguire   la    fisica.  Tale  scelta   è obbligatoria   per   chi  intende  seguire  dalla  II    classe  le  opzioni  specifiche  fisica    e    applicazioni  della  matematica  o    biologia  e  chimica.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Opzione  specifica  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo  al    momento  dell’iscrizione   alla   II classe   sceglie  l’opzione  specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  scegliere  l’opzione  specifica   tedesco  o   inglese   gli  allievi  che   hanno  seguito  i rispettivi  corsi  in  I  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  scegliere  l’opzione  specifica   greco  gli  allievi  che  hanno  seguito  il  corso  di latino  alla   scuola  media  e   il   corso  di    greco   e   latino  in I  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Possono  scegliere  l’opzione  specifica  latino   gli  allievi   che   hanno  seguito   il  corso  di    latino  alla   scuola  media  e   in    I  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Possono  scegliere  l’opzione  specifica   francese   gli  allievi  che  hanno   seguito  francese  2   in    I  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  introdotto  dal  R    18.3.2020;  in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Possono  scegliere    l’opzione    specifica    spagnolo  con  francese  2    come  seconda  o  terza  lingua  oppure  latino   come  terza  lingua  gli allievi   che  hanno  seguito  i  corsi  di spagnolo  e francese  2   o latino  in  I  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Possono  scegliere  l'opzione  specifica    musica  gli  allievi    che  hanno  seguito  il   corso  opzionale  di  educazione  musicale    alla  scuola  media  e  che  al  liceo    hanno    scelto  musica  come  disciplina  fondamentale  e   seguono  un  corso  di    musica   strumentale  o   di    tecnica  del  canto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Possono  scegliere  l’opzione  specifica   fisica  e applicazioni  della  matematica  o biologia   e chimica  gli  allievi  che  hanno  scelto  il   corso  di    disciplina  fondamentale  fisica   in    I  classe;   tale   scelta   comporta  la  frequenza  di    un  corso   di matematica  di livello   approfondito  a   partire  dalla  II   classe.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Ogni   anno  scolastico   la    direzione  di    istituto   stabilisce  quali  corsi  istituire   sulla   base  del  piano  degli  studi  liceali,  delle  iscrizioni  e della  DOI.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Ogni  anno   scolastico  la    direzione  di istituto  stabilisce  quali  corsi  organizzare  sulla  base  del  piano  di  studio  di    sede,  delle   iscrizioni  e   della   DOI.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Opzione  complementare  Art.  62  1  L’allievo  al    momento  dell’iscrizione   alla   III classe  sceglie  l’opzione   complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   anno  scolastico  la direzione  stabilisce   quali   corsi  organizzare  sulla   base  del  piano  di  studio  di    sede,  delle   iscrizioni  e   della   DOI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  bilingue  italiano-tedesco  al    Liceo  di Locarno  Art.  62a  47  1  A  partire   dalla  II   classe  al    Liceo  di Locarno  è   offerta  la possibilità   di seguire  un  percorso  bilingue  italiano-tedesco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   percorso   bilingue  prevede  l’insegnamento  delle   discipline  matematica,  storia  e geografia  in    lingua  tedesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allievo  decide  di    frequentare  l’insegnamento  bilingue   entro  la    fine  della  I  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    direzione  di  istituto  stabilisce,  d’intesa  con  la  Sezione,  il   numero  delle  classi    e    i  criteri  di  ammissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Quarta  lingua  Art.  63  1  L’allievo  che  si  iscrive    alla  I   classe  può  seguire  una  quarta  lingua.    Tale  scelta    è  obbligatoria  per  chi   intende  seguire  dalla   II   classe  un’opzione  specifica  nel  settore   delle  lingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   quarta   lingua  può   essere  scelta  tra  francese,  tedesco,  inglese,   spagnolo,   latino  e   greco.
                        
                        
                    
                    
                    
                Limitazioni
                            Art.  64  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Una  lingua  studiata  come  disciplina   fondamentale  non  può  essere  scelta   come  opzione  specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La     stessa     disciplina  non  può  essere  scelta  come  opzione  specifica     e   come  opzione  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   scelta   della  musica  o   delle  arti  visive  quale   opzione  specifica  esclude   quella  della   musica,  delle  arti  visive  o   dello  sport  quale  opzione  complementare.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavoro  di  maturità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  caratteristiche  Art.  65  1  Il  lavoro  di   maturità  consiste  in  una     ricerca     su  un  tema  anche  a  carattere  interdisciplinare,  condotta  da  un  gruppo  di allievi  sotto   la    guida  di    uno  o due  docenti  e   articolata   in  modo  che    ciascun  allievo  abbia  una    precisa  responsabilità  nello  svolgimento    della    ricerca  e  acquisisca  una  metodologia  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  risultati  della  ricerca   devono  essere  oggetto  di una  relazione  scritta   e di    una  presentazione  orale  da  parte  di    ogni  allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allievo  sceglie  il   tema  del  suo  lavoro  di    maturità  entro  la    fine  del  primo  semestre   della  III  classe  tra  i  progetti  offerti  dall’istituto;  la    direzione  di istituto  assicura  un’equilibrata  ripartizione  dei  temi  tra  i  settori   di    studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Cpv.  modificato  dal   R    30.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,   88;  precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                243.
                            45  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,   88;  precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                243.
                            46  Cpv.  introdotto  dal  R    30.5.2018;  in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Art.  introdotto  dal  R    30.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dal  R    30.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  organizzazione   e valutazione  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  lavoro  di    maturità  è   organizzato  in forma  seminariale  sotto   la    guida  di    un  docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere  previsti    lavori  a   carattere  interdisciplinare  coordinati  da  due  docenti  di  diversa  disciplina,  aventi  ciascuno  due  ore    in  orario;  in  tal  caso  l’attività  è  condotta  in  compresenza  dai  docenti,  i  quali  concordano  la    nota  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  regola  il numero   degli  iscritti  non  può  essere  superiore  a dodici   per  i  gruppi  guidati   da  un   solo  docente  e   a   sedici  per  quelli  guidati  da  due  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sulla  base  delle  iscrizioni,  la direzione  di    istituto   stabilisce  quali  attività  organizzare,  tenuto   conto  della  DOI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   lavoro   di    maturità   deve   essere  accettato   dai  docenti  interessati;  in caso  contrario  l’allievo  non  può  presentarsi  agli  esami  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   nota  del  lavoro  di    maturità  che  è   stato   accettato   tiene   conto  del  percorso  seguito,  dell’elaborato  scritto  e   della  presentazione  orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cambiamenti  curricolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dalla  I  alla  II   classe  Art.  67  1  L’allievo  promosso  al  termine  della  I  classe  passando  alla  II  classe    può  chiedere    di  cambiare  la    seconda   e/o  la    terza  lingua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  discipline  non  seguite  in    I  classe   o   seguite  con  una   dotazione  oraria  inferiore,  i  cambiamenti  sono  possibili   a   condizione   che   l’allievo  superi   un  esame  integrativo  scritto   e orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   scelta  tra   arti  visive  e   musica   come   disciplina   fondamentale   non  può   essere   modificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nelle   classi  ulteriori  Art.  68  1  Passando   dalla  II alla   III  classe  i  cambiamenti  dell’opzione  specifica,  della  seconda   o  della  terza  lingua   sono   possibili  a condizione  che  l’allievo  superi  un  esame  integrativo  scritto   e   orale  nella  nuova  opzione  specifica   e in    eventuali   altre   discipline  non  seguite;   inoltre  l’allievo  che   cambia  da  un’opzione  specifica  latino,  greco,  francese,  tedesco,  inglese,    spagnolo,  economia  e  diritto,  musica  o   arti  visive  all’opzione  specifica   fisica  e   applicazioni  della  matematica  o biologia   e chimica  deve  superare  un  esame  integrativo  scritto  e   orale   anche  nelle  discipline  matematica  e   fisica.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo  che   cambia  da  un’opzione  specifica   latino,  greco,   francese,  tedesco,  inglese,  spagnolo,  economia  e   diritto,   musica   o   arti  visive  all’opzione  specifica  fisica   e   applicazioni   della  matematica  deve  sostenere   un   esame  scritto  e   orale   nella  disciplina   fisica  per  il recupero   della  nota   di    maturità.  L’esame  deve  essere  sostenuto  di    regola   entro  la fine  dell’anno  scolastico  e   al più  tardi  entro  la    fine  di  agosto.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   escluso   ogni  cambiamento  nel  passaggio   dalla  III alla   IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  modalità  Art.  69  1  La  domanda    di  cambiamento  deve  essere  presentata  alla  direzione    di  istituto  entro  il  termine  stabilito  dalla  Sezione,  di    regola  il   30  giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La     direzione  di  istituto  può  subordinare  l’accettazione  del  cambiamento  alle  possibilità  organizzative  relative  alle  opzioni  specifiche  e   all’insegnamento  delle  lingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  esami  integrativi  hanno   luogo  entro  l’inizio  dell’anno  scolastico  successivo.  Capitolo   quinto  Insegnamenti   coordinati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Settori  di studio  Art.  70  1  I  settori  di  studio  costituiscono  degli    ambiti  di  collaborazione  interdisciplinare  e  definiscono  un  primo   livello  di obiettivi   interdisciplinari  dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    settore  di  studio  delle  lingue  comprende  l’italiano,  le  lingue  antiche  latino    e  greco,  le  lingue  moderne  francese,  tedesco,  inglese  e   spagnolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    settore    di  studio  della  matematica,  dell'informatica  e   delle  scienze  sperimentali    comprende  la  matematica,  le    applicazioni  della  matematica,  la    fisica,  la    chimica,  la    biologia,   l’informatica.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    settore  di  studio  delle  scienze    umane  ed  economiche  comprende  la  storia,  la  geografia,  l’economia  e   il diritto,  la    filosofia,  la pedagogia  e   la    psicologia,  l’insegnamento   religioso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   settore  di    studio  delle  arti   comprende  le    arti  visive,   la    musica,  l’introduzione   alla  storia  dell’arte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Educazione  fisica,  opzione   complementare  informatica  Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’educazione  fisica  e   l’opzione   complementare  sport  costituiscono  un  settore   specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  delle   scienze  sperimentali  Art.  72  1  Le  scienze  sperimentali  comprendono   le    discipline  fisica,  chimica  e biologia  insegnate  in  forma  coordinata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2-3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  delle   scienze  umane  Art.  73  56  1  Le  scienze  umane  comprendono  le  discipline  storia,  filosofia,  geografia,  economia    e  diritto  e   sono   insegnate  in    forma  coordinata  sull’arco   del  quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   settore  delle  scienze  umane  parzialmente   l’insegnamento  dell’educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia;  le    discipline  incaricate  di    questo  insegnamento  sono:  a)  e   economia   e diritto  in I  classe;  b)  e   economia   e diritto  in II   classe;  c)  geografia   e filosofia  in III    classe;  d)  geografia   e filosofia  in IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   nota  dell’insegnamento  dell’educazione   civica,  alla   cittadinanza  e   alla  democrazia  è   assegnata  dalle  discipline:  a)   e diritto   in I  e   II   classe;  b)   in    III    classe;  c)  in    IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La     dotazione  oraria     complessiva  attribuita  all’insegnamento  dell’educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia  è   definita  dall’art.   23a  cpv.   2 della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’insegnamento  dell’educazione  civica,    alla  cittadinanza  e  alla    democrazia  si  completa,  in  particolare  in II   classe,  con  l’organizzazione  di    alcune  giornate  o mezze  giornate  riservate  a   queste  tematiche  in    base  all’art.   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  delle   arti  Art.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Le  arti  comprendono  in  I  e   II   classe  un  insegnamento  di  arti  visive  o   di  musica    e  in  I  classe,  per  tutti  gli  allievi,  un’introduzione   alla   storia  dell’arte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Opzione  specifica  Art.  75  1  Le  opzioni    specifiche  fisica  e  applicazioni    della  matematica,    biologia  e  chimica,  economia  e   diritto  vengono   insegnate  da  uno  o   due   docenti  in forma  coordinata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   fine  di    ogni  semestre  e   alla  fine   dell’anno  viene   assegnata  una  nota   unica;  se  l’insegnamento  è  impartito  da   due   docenti  la nota  è   concordata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Opzione  complementare  pedagogia/psicologia  Art.  76  L’opzione  complementare  pedagogia/psicologia   viene  insegnata   da   un   unico  docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetti  di  insegnamento  interdisciplinare  Art.  77  1  Le  direzioni  di    istituto,  per   familiarizzare  gli  allievi  a un  metodo  di    lavoro  interdisciplinare,  promuovono  progetti  d’insegnamento    condivisi  tra  due  o   più  discipline  anche  di  settori  di  studio  diversi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti  interessati   definiscono  l’obiettivo  comune,  le    modalità  di    realizzazione   e di    valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  progetti  di insegnamento   interdisciplinare  sono  approvati  dalla  direzione   di    istituto.  Capitolo  sesto  Note  finali  e   condizioni  di promozione  e   di  ottenimento   dei  titoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  abrogato   dal   R    18.3.2020;  in vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  abrogati  dal  R    18.3.2020;  in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                56
                            Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020   -  BU  2020,  88;  precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                243.
                            57  Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  1  Le  note  finali  riguardano    le  discipline  di  maturità,    le  discipline  obbligatorie  e    i  corsi  facoltativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   nota  del  lavoro  di maturità  è   assegnata  al    termine   del   primo  semestre   della  IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note  di  maturità  Art.  79  59  1  Nel  calcolo  della  nota  di    maturità  delle  discipline  con   esame,  i  risultati   dell’ultimo   anno  d’insegnamento  e quelli  ottenuti  all’esame  hanno  il   medesimo  peso.  La  nota   di    maturità  è   la    media  aritmetica  tra  la nota  di  fine  anno,   assegnata   secondo   i  disposti  dell’art.  46,  e la nota   dell’esame,  arrotondata  verso  l’alto  se  la    sua  parte  decimale  è   uguale  o   superiore  rispettivamente  a 0,25  o   0,75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   nota   dell’esame  di    scienze  umane   indirizzo   storia  fa  media  con  la    nota  di fine   anno  di storia;   la  nota  dell’esame   di scienze  umane  indirizzo   geografia  fa    media  con  la    nota   di    fine  anno  di    geografia;  la  nota   dell’esame   di    scienze  umane   indirizzo   filosofia   fa media  con  la    nota  di    fine   anno  di    filosofia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  allievi  che  hanno  scelto  l’opzione  specifica   fisica  e   applicazioni  della   matematica,  la nota  finale  di    II   classe  di    fisica  e la    nota  finale  di    III classe  di    chimica  sono  note  di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  allievi   che  hanno  scelto  l’opzione  specifica  biologia  e chimica,  la    nota  finale  di II   classe  di  chimica  e   la    nota  finale  di    III classe  di    biologia  sono   note  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  gli  allievi  che  hanno  scelto  l’opzione  specifica  latino,  greco,  francese,    tedesco,  inglese,  spagnolo,  economia  e diritto,  musica  o   arti  visive  la nota  finale  di II   classe  di    chimica  e   la nota   finale  di  III    classe   di    fisica   sono  note  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  tutti   gli allievi  la nota  finale  di II   classe  di    arti  visive   o musica  è   nota  di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  In  caso  di    cambiamento  dell’opzione   specifica   tra  la II   e   la    III    classe  le    note   di maturità  sono  definite  in  base  al    nuovo  indirizzo;  è   fatto  salvo  quanto  previsto  all’art.  68   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  promozione  Art.  80  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  promozione  alla  classe  successiva  è   ottenuta:  a)   la    sufficienza  in tutte   le discipline   di    maturità  e   nelle  discipline   obbligatorie   e   –   in    I  classe  –  quarta   lingua  e/o  fisica  se  scelte   dall’allievo;  b)  discipline   di  cui  alla  lettera  a)  sussistano  al  massimo  due  insufficienze,  non  ci siano  inferiori  al 3 e   la media   delle  note  sia   almeno  pari   al 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note  dei  corsi  facoltativi   definiti  dall’art.  57  non  contano  ai fini   della  promozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   mancata  assegnazione  della   nota   finale  in    una  disciplina   di    maturità   o obbligatoria   comporta  la  mancata  promozione.  Fa   eccezione  il  caso  in cui  sia  stato   concesso  l’esonero   dall’educazione  fisica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promozione  per  decisione  del  consiglio  di  classe  Art.  80a  61  1  Il  consiglio  di classe   può   decidere   di    promuovere  un  allievo  che  non  ha   ottenuto   i risultati  prescritti,  tenuto  conto  dell’evoluzione  nel  raggiungimento   degli   obiettivi  del  piano   di studio,   qualora  siano  soddisfatti  solo  due  dei   tre  criteri  dell’art.  80  cpv.  1   lett.  b)  a condizione   che:  a)  al    massimo  un  punto  al    totale  corrispondente  alla   media  del  4,    oppure;  b)  una  sola  nota  inferiore  al 3, oppure;  c)   al    massimo  3 insufficienze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  in I  classe  l'allievo   segua  una  quarta  lingua   e/o  il   corso  di fisica,  il   consiglio   di    classe  può  decidere  se  promuovere  un  allievo  che  soddisfi  solo  uno  dei  tre  criteri  dell’art.  80  cpv.  1 lett.   b)  a  condizione  che:  a)  al    massimo  un  punto  al    totale  corrispondente  alla   media  del  4,    oppure;  b)  una  sola  nota  inferiore  al 3, oppure;  c)   al    massimo  3 insufficienze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  ottenimento  dell’attestato   di maturità  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ottenere  l’attestato  di    maturità  è   necessario  che   nelle  discipline  di    maturità:  a)    della  somma    dei  punti    che  mancano  per    arrivare  al  4  nelle    note    insufficienti    sia  al  uguale   alla   somma  semplice   dei  punti  che  vanno  oltre  il   4   nelle  altre  note;  b)   figurino  più  di    quattro  note  inferiori   al 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sull’attestato  sono  iscritte  separatamente  le    note  finali  di:  a)  in    II   classe;  b)   e diritto   in II   classe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Cpv.  abrogato   dal   R    18.3.2020;  in vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020   -  BU  2020,  88;  precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                243.
                            60  Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  introdotto  dal  R    18.3.2020;  in    vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   fisica   in    IV  classe;  d)  religioso  in    IV  classe;  e)   facoltativi  in    IV classe.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sull’attestato  è   pure  iscritto   il   titolo  del  lavoro  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  allievi   che  hanno  seguito  l’insegnamento   bilingue,  sull’attestato  figura   la menzione  «maturità  bilingue  italiano-tedesco».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esami  di maturità  Art.  82  Sono  oggetto  di un  esame  scritto  e orale:  a)  b)  lingua   nazionale  (francese  o   tedesco);  c)  d)  specifica;  e)  umane,   indirizzo  storia  o   geografia   o filosofia.  TITOLO   VI  Studi  alla  Scuola   cantonale   di  commercio  Capitolo   primo  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  studio  Art.  83  1  Il  piano  di  studio  della   Scuola  cantonale  di  commercio  è conforme  al vigente  piano  di  formazione  impiegata/impiegato  di  commercio  AFC  per  la  formazione  di  base  organizzata  dalla  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  di    studio  della  Scuola  cantonale  di commercio  è   approvato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discipline  obbligatorie  Art.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’insieme    delle  discipline  obbligatorie  è  costituito  dalle  discipline  fondamentali    e  da  un’opzione.  Le  discipline   fondamentali   sono:  a)  b)  c)  d)  e)  f)   aziendale;  g)  h)   politica;  i)  j)  naturali;  k)  l)  m)   fisica;  n)  interdisciplinare;  o)  di    sperimentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’opzione  è   scelta  fra  le seguenti  proposte:  64  a)  b)  c)  applicata  all’economia;  d)  umane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’insegnamento  del  francese  disciplina   fondamentale  a   partire  dalla  I classe  avviene   sulla  base  di  due  corsi:  francese   1, per   gli  allievi  che  alla   scuola   media  non  hanno   seguito  il corso  opzionale   di  francese  e   francese  2, per  gli  allievi  che  hanno  concluso  il   corso  opzionale   di francese  in    IV  media  indipendentemente  dalla  nota  conseguita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’opzione  scienze  umane   riunisce  le discipline   diritto,  economia  politica,  geografia  e storia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Economia  aziendale
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Cpv.  introdtto   dal  R    30.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  85  65  La  direzione  di istituto   definisce  d’intesa  con  la    Sezione  il   numero   di    corsi  tematici  tenuto  conto  della  DOI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  interdisciplinare  Art.  86  1  Il  progetto  interdisciplinare   è   organizzato  secondo  i seguenti  criteri:  a)   di    gruppi   è definito  dalla   direzione   di    istituto,  tenuto   conto   della  DOI;  b)  i  progetti   concernono   almeno  tre  discipline;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  c)  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  allievi  scelgono  il   progetto  entro  la    fine  della   III    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gruppi  ridotti  Art.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  lezioni  di    comunicazione  si    tengono  a   gruppi  ridotti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   attività  svolte  nell’ambito  dell’Area  di    sperimentazione  sono  organizzate   di    regola  coinvolgendo  due  classi  coordinate  da  tre  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  bilingue  Art.  88  1  In  III e   IV  classe  è   offerta   la    possibilità  di    seguire  un   insegnamento   bilingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto,  d’intesa  con  la    Divisione,   definisce   le    modalità  di attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  religioso  e corsi  complementari  Art.  89  1  L’insegnamento   religioso  cattolico  o   evangelico  è facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tutti  gli  allievi  è offerto  un  corso  complementare   di    teatro   di    due  ore  settimanali.  La  direzione  di  istituto,  d’intesa  con  la    Sezione,  può   organizzare   nell’ambito  della  DOI   corsi  complementari   ai fini   di  estendere  l’offerta   formativa   nei  settori  di    studio  delle   scienze   umane,  delle   arti  e delle  lingue.  68  Capitolo  secondo  Contenuto  degli  esami  di  ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti
                            Art.  90  69  1  Gli  allievi  di    cui  all’art.  43  cpv.  1   lett.   a):  a)  sostenere   un  esame  di  ammissione  scritto   e orale  in  italiano,   tedesco   e   matematica;  è   superato  con  la    sufficienza   in    tutte   le    discipline;  b)  seguire    il   corso  di  francese    2   devono  superare  un    esame    scritto    e   orale;  sono  gli  allievi   che  hanno  seguito  il  corso  opzionale  di francese  alla   scuola  media  ottenendo  sufficienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  allievi  di    cui  all’art.  43  cpv.  1 lett.  b):  a)  sostenere  un  esame    di  ammissione    scritto  e  orale  in  italiano,  francese  1,  tedesco,  matematica  e  un  esame  orale  in  storia  e    geografia;    l’esame  è    superato    con  la  in    tutte   le discipline  o   con  al    massimo   due  insufficienze  non  inferiori  al    3,  di    cui  non  di una  nelle   quattro  discipline  con  esame  scritto;  b)  seguire  il   corso  di    francese  2,    devono  superare  un  esame  scritto   e orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  di    cui  all’art.  44  cpv.  1:  a)  superare  gli  esami  scritti  e   orali  la    formazione   professionale  pratica  definiti  per  caso  dalla   direzione   di istituto  d’intesa  con  la    Sezione  a   dipendenza   del  precedente  scolastico;  b)  l’ammissione    in  III  classe,  devono  superare  gli  esami  e  recuperare  la  formazione  pratica   definiti   dalla  direzione   di    istituto  d’intesa  con  la    Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  allievi  di    cui  all’art.  44  cpv.  2:  a)    in  possesso    della  maturità  professionale  commerciale,  devono    superare  un  esame  e orale  in scienze  naturali   se  non  hanno  frequentato   con  successo  fino  alla   III  classe  il  della  disciplina  complementare    scienze/ecologia/ambiente;  devono    pure  recuperare  la  professionale  pratica  definita  caso  per  caso   dalla  direzione  di istituto  d’intesa  con  Sezione;  b)    in  possesso    di  un  attestato    federale  di  capacità  commerciale,  devono  sostenere  un  scritto  e   orale    in  italiano,    tedesco,  inglese,  matematica  e  scienze  naturali;    l’esame  è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Lett.  abrogata  dal  R    18.3.2020;  in    vigore   dal  1.8.2020   - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            con  la    sufficienza  in    tutte   le    discipline   o   con  al    massimo  una  insufficienza  non   inferiore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  allievi  di    cui  all’art.  44  cpv.  3   devono  superare  il numero  di    esami,  adempiere  alle   condizioni  di  ammissione  e   recuperare  la formazione  professionale   pratica  definiti   caso  per  caso   dalla  Divisione  sulla  base  della  documentazione  prodotta  dall’allievo.  Capitolo  terzo  Lezioni  settimanali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  settimanale  delle  lezioni  Art.  91  Il   piano  settimanale  delle   ore-lezione   obbligatorie  è   definito  negli  allegati.  Capitolo  quarto  Scelte  dell’allievo
                        
                        
                    
                    
                    
                Opzione
                            Art.  92  1  L’allievo  al    momento  dell’iscrizione   alla   III classe  decide  l’opzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   anno  scolastico  la direzione  stabilisce   quali   corsi  organizzare  sulla   base  del  piano  di  studio,  delle  iscrizioni   e della  DOI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   escluso   il cambiamento   dell’opzione  nel  passaggio  dalla  III alla  IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Possono  iscriversi  all’opzione  di    francese  gli  allievi   che  hanno  seguito  il corso  di    francese  2   o che  hanno  superato  un  esame  di ammissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  bilingue  Art.  93  1  L’allievo  decide   di    frequentare  l’insegnamento  bilingue  entro  la    fine  della  II   classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    direzione  di  istituto  stabilisce,  d’intesa  con  la  Sezione,  il    numero    dei  corsi  e  i   criteri  di  ammissione.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allievo  che  ha  scelto  l’insegnamento   bilingue   è   tenuto   a   frequentarlo   anche  in    IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  tematici  Art.  94  1  Nei  casi  in cui  l’insegnamento  di    una  disciplina  preveda  la    possibilità  di scelta  fra  diversi  corsi  tematici,  esprime  le    proprie   preferenze  entro  la    fine  dell’anno  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   anno  scolastico   la direzione   di  istituto  stabilisce   quali  corsi  tematici  organizzare,   sulla   base  del  piano  degli  studi,  delle  iscrizioni  e   della  DOI.  Capitolo   quinto  Insegnamenti   coordinati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Settori  di studio  Art.  95  71  1  I  settori  di  studio  costituiscono  ambiti    di  collaborazione  interdisciplinare  e   definiscono  un  primo  livello  di    obiettivi   interdisciplinari   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   settore  di    studio  delle  lingue   comprende   l’italiano  e le lingue  francese,  tedesco  e   inglese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   settore  di    studio  delle  scienze   umane  ed  economiche  comprende  il diritto,  l’economia  aziendale,  l’economia  politica,    la  geografia,  la  storia.  Esso  comprende  parzialmente  anche    l’insegnamento  dell’educazione  civica,  alla  cittadinanza  e  alla  democrazia;  le  discipline  incaricate  di  questo  insegnamento  sono:  a)   aziendale,   geografia  e   storia  in    I  classe;  b)   aziendale,   diritto,  geografia  e   storia  in    II classe;  c)   aziendale,   diritto,  economia  politica,  geografia  e   storia  in    III classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   nota  dell’insegnamento  dell’educazione   civica,  alla   cittadinanza  e   alla  democrazia  è   assegnata  in  I,   II   e   III    classe  dalle  seguenti  discipline:  a)   aziendale  in    I  classe;  b)  in    II   classe;  c)  in    III    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La     dotazione  oraria     complessiva  attribuita  all’insegnamento  dell’educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia  è   definita  dall’art.   23a  cpv.   2 della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    settore  di  studio  della  matematica  e    delle  scienze  sperimentali  comprende    la  matematica,    la  matematica  applicata   all’economia   e   le    scienze   naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  modificato  dal  R    30.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   settore  di    studio   teorie,  strumenti  e   pratiche  della  comunicazione  comprende  e  il  corso  di    grafica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’insegnamento  dell’educazione  civica,    alla  cittadinanza  e  alla    democrazia  si  completa    con  l’organizzazione  di  alcune  giornate  o   mezze  giornate  riservate  a   queste  tematiche  in base  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33.  Capitolo  sesto  Note  finali  e   condizioni  di promozione  e   di  ottenimento   dei  titoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note  finali  Art.  96  Le  note    finali    riguardano  le  discipline  obbligatorie,  l’insegnamento    religioso  e  i  corsi  complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note  di  maturità  Art.  97  1  Nel  computo  delle  note  di    maturità  per  le    discipline  con   esame  i  risultati  dei  due  semestri  dell’ultimo  anno  e quelli  ottenuti   agli   esami   hanno   lo stesso  peso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    note  di  maturità  delle  altre  discipline  sono  assegnate  sulla    base  dei  risultati  dell’ultimo  anno  d’insegnamento  tenendo  conto  delle  note  semestrali  e dei  progressi   dell’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  promozione  Art.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  primi  tre  anni  la    promozione  alla  classe  successiva  è   data:  a)   la sufficienza  in tutte  le    discipline  obbligatorie;  b)  condizione   che  nelle  discipline  di    cui  alla   lettera  a)  sussistano  al    massimo  due  insufficienze  inferiori  al    3 e   che  la    media  delle   note   finali  sia  almeno   pari   al    4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    promozione  alla    IV  classe  è   data  se  le  condizioni    del  cpv.  1   sono  adempiute  e   se  i  risultati  conseguiti  agli   esami   di  cui  all’art.  102  permettono  l’ottenimento  dell’attestato  federale  di capacità  alla  fine  della  IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  computo  della  media  contano  doppio    le  note  di  italiano,  tedesco,  economia  aziendale,  matematica  e   inglese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   mancata  assegnazione  della   nota  finale  in  una  disciplina  o   obbligatoria   comporta   la  mancata  promozione.  Fa  eccezione  il   caso   in cui  sia  stato  concesso   l’esonero  dall’educazione  fisica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promozione  per  decisione  del  consiglio  di  classe  Art.  98a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Il  consiglio  di    classe   può   decidere  di    promuovere  un  allievo  che   non  ha  ottenuto  i  risultati  prescritti,  tenuto  conto   dell’evoluzione  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  del  piano  di    studio,   qualora:  a)   non  più  di    due  insufficienze  non  inferiori   al    3,    manca   al    massimo  un  punto   al    totale  alla   media   del   4, oppure;  b)   al    massimo   tre  insufficienze,  si    verifica  almeno  la media  del  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  ottenimento  dell’attestato   di maturità  commerciale  Art.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    ottenere  l’attestato    di  maturità  commerciale  è  necessario  che    nelle  discipline  obbligatorie,  francese  escluso:  a)  raggiunto  al  minimo  un  punteggio  totale  di  84  punti,  80    per  gli  allievi  che  sono  esonerati  fisica;  nel  calcolo    del  totale    dei  punti  le  note    delle  discipline  d’esame  sono  per  due;  b)   figurino   più  di tre  note  inferiori   al    4,    di    cui  al    massimo  due  nelle   discipline  italiano,  tedesco,  economia   aziendale  e   progetto  interdisciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attestato   di    maturità  reca:  a)  delle  seguenti   discipline:  italiano  tedesco  inglese  comunicazione  economia   aziendale  diritto  economia   politica  matematica  scienze  naturali
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,   88;  precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                243.
                            73  Art.  introdotto  dal  R    18.3.2020;  in    vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            storia  geografia  educazione  fisica   e   sportiva  progetto  interdisciplinare  opzione  area  di    sperimentazione;  74  b)  del  progetto  interdisciplinare;  c)  dei  corsi  tematici  di    economia  aziendale  della  IV  classe;  d)  di    francese   conseguita  al    termine  del  II anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sull’attestato  di    maturità  bilingue  sono  segnalate  le    discipline  seguite   nella  lingua  seconda.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  pure  iscritte     separatamente  le  note  finali  dell’insegnamento     religioso  e  dei  corsi  complementari  seguiti  dall’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimento  eccezionale  di  concessione  dell’attestato  di  maturità  Art.  100  1  Se  il consiglio  di    classe   giudica  un  allievo  idoneo   all’ottenimento  dell’attestato  di    maturità  benché  non  abbia  raggiunto   i  risultati  prescritti   dall’art.  99,   può  decidere   di concedergli   l’attestato  nel  caso  in  cui  sussistano   almeno  83  punti,  79  per  gli  allievi  che   sono  dispensati  dall’educazione  fisica,  al  massimo  3   insufficienze,  di  cui  2  al  massimo  nelle  discipline  italiano,  tedesco,  inglese,  economia  aziendale,  progetto  interdisciplinare  e le condizioni  per  l’ottenimento  dell’AFC.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    decisione,  che  non  modifica  il   totale  dei  punti  né  le  singole    note,  è   iscritta  nella  tabella  della  scuola  e   nella  pagella  dell’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  consigli   di    classe  nei  quali  si   discute  questo  provvedimento  partecipano  obbligatoriamente   e   con  diritto  di    voto  tutti  i  docenti  delle  discipline   obbligatorie   le    cui  note   figurano  nell’attestato  di    maturità  e  il   cui  insegnamento  è   stato  impartito  fino  all’ultimo   anno;  qualora,  per   motivi  di    forza  maggiore,   si  verifichino  assenze,  la  discussione  avrà    luogo  solo  nel  caso  in  cui,  a   giudizio    della    direzione  di  istituto,  sussistano   le    condizioni   per   una   decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   consiglio  di classe  è   presieduto  dal  direttore  o,  in caso   di impossibilità,  da  un  vicedirettore.  La  discussione  è   introdotta  dal  docente   di classe  il quale  redige  il   verbale  della   seduta;   ogni  docente  avente  diritto   di    voto  deve  intervenire  presentando  tutti  gli  elementi  di    giudizio   a sua  conoscenza.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione  è   presa  a   maggioranza  dei  docenti   delle   discipline  che   contano  per  l’attribuzione  della  maturità;  ogni  docente    esprime  un  voto  indipendentemente  dalle  discipline  che  insegna,  non  è  ammessa  l’astensione,   in caso  di    parità  l’attestato  di maturità  è concesso.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esami  di maturità  Art.  101  1  Sono  oggetto   di    un  esame  scritto  e   orale:  a)  b)  c)  d)   aziendale;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto  interdisciplinare  è   oggetto  di    un  esame  orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame  deve  svolgersi  essenzialmente  sul  programma  delle  ultime   due  classi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  ottenimento  dell’attestato   federale  di capacità  Art.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    ottenere  l’AFC  di  impiegato    di  commercio  formazione  estesa  l’allievo  deve  sostenere  gli  esami  secondo  i  disposti  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’AFC   è   conferito   al    termine  della  IV  classe  in base   ai disposti  del  vigente  regolamento  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la    nota   della  disciplina   lavori  di    progetto,  fa    stato   la    nota   del  progetto  interdisciplinare  assegnata  alla  fine  della  IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le note   di    italiano,   tedesco  e   inglese   fanno  stato   le    rispettive   note  di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  la    nota  di    economia  e società   fa stato  la    nota   di    maturità   di economia   aziendale  con  coefficiente  doppio  rispetto  alle  altre  note  previste  nell’ambito   della  procedura  di    qualificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  la nota  di    economia  e   società  (nota  scolastica)   fa  stato  la media,  arrotondata  al mezzo  punto  per  eccesso,  delle  note   di    maturità   di    diritto  e   di    economia  politica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Cpv.  modificato  dal   R    30.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Cpv.  modificato  dal   R    30.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Cpv.  modificato  dal   R    30.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Cpv.  modificato  dal   R    30.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  243.
                        
                        
                    
                    
                    
                78
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020  - BU  2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,   88;  precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                243.
                            7  Per  la nota  della  formazione  aziendale   fanno   stato   le note  scolastiche  conseguenti  ai  controlli   di  competenza  effettuati   durante   il   III    anno  e   gli esami  orale   e scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Per  la  nota    dell’area  ICA  (informazione,  comunicazione,  amministrazione)  fanno  stato  la  nota  dell’esame  di    dattilografia,  le    note  semestrali  di comunicazione   del  II anno  e del  primo   semestre   del  III  anno,  nonché  l’esame.  TITOLO  VII  Disposizioni  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria   della   modifica  del   18   marzo  2020  Art.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durante  gli  anni  scolastici  2020/2021   e   2021/2022,  la    nota  di    informatica  del  primo  anno  non  conta  ai    fini  della   promozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  gli  anni  scolastici  2021/2022  e   2022/2023,  la nota  di informatica  del  secondo  anno  non  conta  ai    fini  della  promozione   e   non  viene  iscritta  sull’attestato   di    maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  articoli  32,  47,  55  cpv.  2   lett.  k),  58,  61,  68,  72,  73,  74,  78,  79,  80,  80a,  81   e   gli  allegati  entrano  in  vigore  progressivamente  partendo  dalle  classi  I  nell’anno  scolastico  2020/2021,   per  le  classi  II  nell’anno  scolastico  2021/2022,  per  le  classi  III  nell’anno  scolastico  2022/2023  e  per  le  classi    IV  nell’anno  scolastico  2023/2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Una   mancata  promozione  nei  primi  3   anni  che  comporta  il   passaggio  dalla  formazione   liceale  retta  dal  presente    regolamento  senza  le  modifiche  del  18  marzo  2020  a    quella  retta    dal  medesimo  regolamento  con  le modifiche  del  18  marzo  2020  non  conta   ai    sensi  dell’art.   48.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Dipartimento    definisce    le  norme  per  il   passaggio  dalla  formazione  liceale  retta    dal  presente  regolamento  senza  le    modifiche  del  18  marzo   2020  a   quella  retta  dal  medesimo  regolamento  con  le  modifiche  del  18  marzo    2020  a   seguito  di  mancata  promozione  negli  anni  scolastici    2021/2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022/2023  e   2023/2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  104  Sono  abrogati:  a)  della  legge  sulle  scuole  medie  superiori   del  22   settembre  1987;  b)  degli  studi  liceali  del  25  giugno   2008;  c)  della  Scuola  cantonale  di commercio   del  30   agosto   2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  105  Il   presente    regolamento  unitamente  ai  suoi  allegati  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il   1°  agosto   2016.  Pubblicato  nel   BU  2016  ,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R    18.3.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020   -  BU  2020,  88;  precedente  modifica:  BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                175.
                            Allegato  A  81  Liceo  - Piano   settimanale   opzione  specifica   OS   greco  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Seconda  lingua:  francese  2   o  tedesco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  latino  4  4  4  4  Quarta  lingua:  greco  3  –  –  –  Matematica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Fisica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  Chimica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  –  Biologia  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  Informatica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D  –  –  Storia  2  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  G  Geografia  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  DG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  musica  o   arti  visive  2  2  –  –  Introduzione  alla  storia  dell’arte  2  –  –  –  Opzione  specifica  –  3  3  4  Opzione  complementare  –  –  2  2  Lavoro  di    maturità  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  Economia  e   diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G  –  –  Educazione  fisica  3  3  2  3  Totale  ore  33,5/36,5  34,5  35  35  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  A.  Cfr.  art.  65   del  regolamento   delle   scuole  medie   superiori,  2  ore  nel  secondo  semestre  di  III  classe,  2    ore  nel  primo  semestre  di IV classe.  B.  Il   laboratorio  di    francese,   1 ora  in    I  classe,  e   di tedesco,  1   ora  in  II    classe,  sono  integrati    nella  disciplina  e    si  svolgono  di  regola  con   metà  classe.  C.  Il   laboratorio  di    italiano  e   matematica,  1   ora   in I  e   II   classe,  è  integrato  nella  disciplina    e  si  svolge  di  regola  con  metà  classe.  D.  Il   laboratorio    di  informatica  e   di  geografia    è  integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di    regola  con  metà  il   totale  delle  ore  di    laboratorio  per   disciplina  deve  essere  equivalente  a   1  ora  settimanale  per   un  anno  scolastico.  E.  Nella  dotazione  oraria   della  disciplina  è   compresa   un’ora  di  laboratorio  che  si    svolge,  di    regola,  con  metà  classe.  L’ora  di  laboratorio  può  essere  svolta  concentrata  su  un  anno  d’insegnamento  o   distribuita   sul  biennio.  F.  Scelta  opzionale.  G.  Disciplina  di    riferimento  per  la    nota  di    educazione   civica,   alla  cittadinanza  e   alla  democrazia.  H.  Una  parte  della  dotazione    oraria  può  essere  dedicata  alle  attività  di    laboratorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Allegato  modificato  dal   R    14.4.2021;  in vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  B  82  Liceo  - Piano   settimanale   opzione  specifica   OS   latino  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Seconda  lingua:  francese  2   o  tedesco  3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  francese  1   o  francese  2   o   tedesco  o inglese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  latino  4  Quarta  lingua:  francese   1 o  francese  2   o   tedesco  o inglese  o  spagnolo  3  B  –  –  –  Quarta  lingua:  latino  4  –  –  –  Matematica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Fisica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  Chimica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  –  Biologia  –  –  3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  Informatica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D  –  –  Storia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  2  3  G  Geografia  –  –  2  DG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  musica  o   arti  visive  2  2  –  –  Introduzione  alla  storia  dell’arte  2  –  –  –  Opzione  specifica  –  4  4  4  Opzione  complementare  –  –  2  2  Lavoro  di    maturità  –  –  1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  Economia  e   diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G  –  –  Educazione  fisica  3  3  2  3  Totale  ore  33,5/36,5  34,5  35  34  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Cfr.  art.  65  del  regolamento   delle  scuole  medie  superiori,  2  ore  nel  secondo  semestre  di    III    classe,  2   ore  nel  primo  semestre  di IV classe.  Il   laboratorio  di    francese,   1 ora  in I  classe,  e   di    tedesco,   1   ora  in  II   classe,   sono  integrati  nella  disciplina  e   si    svolgono   di  regola  con   metà  classe.  Il   laboratorio  di    italiano   e matematica,  1   ora  in    I  e   II   classe,  è  integrato  nella  e   si    svolge  di regola  con  metà  classe.  Il   laboratorio  di    informatica   e   di    geografia   è integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà   classe;  il totale  delle  ore  di    laboratorio  per  disciplina  deve  essere  equivalente  a   1  ora  settimanale  per   un  anno  scolastico.  Nella  dotazione  oraria  della  disciplina  è compresa  un’ora  di  laboratorio  che  si    svolge,  di regola,  con  metà  classe.  L’ora  di  laboratorio  può  essere   svolta  concentrata  su  un  anno  d’insegnamento  o   distribuita   sul  biennio.  Scelta  opzionale.  Disciplina  di    riferimento  per   la    nota  di    educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia.  Una  parte  della  dotazione   oraria  può  essere  dedicata  alle  attività  di    laboratorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Allegato  modificato  dal   R    14.4.2021;  in vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  C  83  Liceo  - Piano   settimanale   opzioni  specifiche   OS  francese,  OS  inglese,  OS  tedesco,   OS  spagnolo  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Seconda  lingua:  francese  2   o  tedesco  3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  francese  1   o  francese  2   o   tedesco  o inglese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  latino  4  3  3  3  Quarta  lingua:  francese   1 o  francese  2   o   tedesco  o inglese  o  spagnolo  3  B  –  –  –  Quarta  lingua:  latino  4  –  –  –  Matematica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Fisica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  Chimica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  –  Biologia  –  –  3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  Informatica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D  –  –  Storia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  2  3  G  Geografia  –  –  2  DG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  musica  o   arti  visive  2  2  –  –  Introduzione  alla  storia  dell’arte  2  –  –  –  Opzione  specifica  –  4  4  5  Opzione  complementare  –  –  2  2  Lavoro  di    maturità  –  –  1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  Economia  e   diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G  –  –  Educazione  fisica  3  3  2  3  Totale  ore  32,5/36,5  34,5  35  35  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Cfr.  art.  65  del  regolamento   delle  scuole  medie  superiori,  2  ore  nel  secondo  semestre  di    III    classe,  2   ore  nel  primo  semestre  di IV classe.  Il   laboratorio  di    francese,   1 ora  in I  classe,  e   di    tedesco,   1   ora  in  II   classe,   sono  integrati  nella  disciplina  e   si    svolgono   di  regola  con   metà  classe.  Il   laboratorio  di    italiano   e matematica,  1   ora  in    I  e   II   classe,  è  integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà  classe.  Il   laboratorio  di    informatica   e   di    geografia   è integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà   classe;  il totale  delle  ore  di    laboratorio  per  disciplina  deve  essere  equivalente  a   1  ora  settimanale  per  anno  scolastico.  Nella  dotazione  oraria  della  disciplina  è compresa  un’ora  di  laboratorio  che  si    svolge,  di regola,  con  metà  classe.  L’ora  di  laboratorio  può  essere   svolta  concentrata  su  un  anno  d’insegnamento  o   distribuita   sul  biennio.  Scelta  opzionale.  Disciplina  di    riferimento  per   la    nota  di    educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia.  Una  parte  della   oraria  può  essere  dedicata  alle  attività  di    laboratorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Allegato  modificato  dal   R    14.4.2021;  in vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  D  84  Liceo  - Piano   settimanale   opzione  specifica   OS   economia  e diritto   e OS  arti  visive  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Seconda  lingua:  francese  2   o  tedesco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  francese  1   o  francese  2   o   tedesco  o inglese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  latino  4  3  3  3  Quarta  lingua:  francese   1 o  francese  2   o   tedesco  o inglese  o  spagnolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FB  –  –  –  Quarta  lingua:  latino  4  –  –  –  Matematica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Fisica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  Chimica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  –  Biologia  –  –  3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  Informatica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D  –  –  Storia  2  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  G  Geografia  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  DG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  musica  o   arti  visive  2  2  –  –  Introduzione  alla  storia  dell’arte  2  –  –  –  Opzione  specifica  –  4  4  5  Opzione  complementare  –  –  2  2  Lavoro  di    maturità  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  Economia  e   diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G  –  –  Educazione  fisica  3  3  2  3  Totale  ore  29,5/36,5  34,5  35  35  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Cfr.  art.  65  del  regolamento   delle  scuole  medie  superiori,  2  ore  nel  secondo  semestre  di    III    classe,  2   ore  nel  primo  semestre  di IV classe.  Il   laboratorio  di    francese,   1 ora  in I  classe,  e   di    tedesco,   1   ora  in  II   classe,   sono  integrati  nella  disciplina  e   si    svolgono   di  regola  con   metà  classe.  Il   laboratorio  di    italiano   e matematica,  1   ora  in    I  e   II   classe,  è  integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà  classe.  Il   laboratorio  di    informatica   e   di    geografia   è integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà   classe;  il totale  delle  ore  di    laboratorio  per  disciplina  deve  essere  equivalente  a   1  ora  settimanale  per  anno  scolastico.  Nella  dotazione  oraria  della  disciplina  è compresa  un’ora  di  laboratorio  che  si    svolge,  di regola,  con  metà  classe.  L’ora  di  laboratorio  può  essere   svolta  concentrata  su  un  anno  d’insegnamento  o   distribuita   sul  biennio.  Scelta  opzionale.  Disciplina  di    riferimento  per   la    nota  di    educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia.  Una  parte  della   oraria  può  essere  dedicata  alle  attività  di    laboratorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Allegato  modificato  dal   R    14.4.2021;  in vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  E  85  Liceo  - Piano   settimanale   opzione  specifica   OS   musica  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Seconda  lingua:  francese  2   o  tedesco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  francese  1   o  francese  2   o   tedesco  o inglese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  latino  4  3  3  3  Quarta  lingua:  francese   1 o  francese  2   o   tedesco  o inglese  o  spagnolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FB  –  –  –  Quarta  lingua:  latino  4  –  –  –  Matematica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Fisica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  Chimica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  –  Biologia  –  –  3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  Informatica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D  –  –  Storia  2  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  G  Geografia  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  DG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  musica  2  2  –  –  Introduzione  alla  storia  dell’arte  2  –  –  –  Opzione  specifica  I  –  4  4  5  Opzione  complementare  –  –  2  2  Lavoro  di    maturità  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  Economia  e   diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G  –  –  Educazione  fisica  3  3  2  3  Totale  ore  29,5/36,5  34,5  35  35  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Cfr.  art.  65  del  regolamento   delle  scuole  medie  superiori,  2  ore  nel  secondo  semestre  di    III    classe,  2   ore  nel  primo  semestre  di IV classe.  Il   laboratorio  di    francese,   1 ora  in I  classe,  e   di    tedesco,   1   ora  in  II   classe,   sono  integrati  nella  disciplina  e   si    svolgono   di  regola  con   metà  classe.  Il   laboratorio  di    italiano   e matematica,  1   ora  in    I  e   II   classe,  è  integrato  nella  e   si    svolge  di regola  con  metà  classe.  Il   laboratorio  di    informatica   e   di    geografia   è integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà   classe;  il totale  delle  ore  di    laboratorio  per  disciplina  deve  essere  equivalente  a   1  ora  settimanale  per   un  anno  scolastico.  Nella  dotazione  oraria  della  disciplina  è compresa  un’ora  di  laboratorio  che  si    svolge,  di regola,  con  metà  classe.  L’ora  di  laboratorio  può  essere   svolta  concentrata  su  un  anno  d’insegnamento  o   distribuita   sul  biennio.  Scelta  opzionale.  Disciplina  di    riferimento  per   la    nota  di    educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia.  Una  parte  della  dotazione   oraria  può  essere  dedicata  alle  attività  di    laboratorio.  Obbligatorio  un  corso   di    musica  strumentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Allegato  modificato  dal  R    14.4.2021;  in    vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedenti   modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  243;  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  F  86  Liceo  - Piano   settimanale   opzione  specifica   OS   fisica  e applicazioni  della  matematica  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Seconda  lingua:  francese  2   o  tedesco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  francese  1   o  francese  2   o   tedesco  o inglese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  latino  4  3  3  3  Quarta  lingua:  francese   1 o  francese  2   o   tedesco  o inglese  o  spagnolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FB  –  –  –  Quarta  lingua:  latino  4  –  –  –  Matematica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  5  5  Fisica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  –  –  Chimica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  –  Biologia  –  2  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Informatica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D  –  –  Storia  2  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  G  Geografia  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  DG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  musica  o   arti  visive  2  2  –  –  Introduzione  alla  storia  dell’arte  2  –  –  –  Opzione  specifica  –  4  4  5  Opzione  complementare  –  –  2  2  Lavoro  di    maturità  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  Economia  e   diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G  –  –  Educazione  fisica  3  3  2  3  Totale  ore  32,5/36,5  34,5  35  35  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Cfr.  art.  65  del  regolamento   delle  scuole  medie  superiori,  2  ore  nel  secondo  semestre  di    III    classe,  2   ore  nel  primo  semestre  di IV classe.  Il   laboratorio  di    francese,   1 ora  in I  classe,  e   di    tedesco,   1   ora  in  II   classe,   sono  integrati  nella  disciplina  e   si    svolgono   di  regola  con   metà  classe.  Il   laboratorio   di    italiano,  1   ora  in I  e   II   classe   e   il   laboratorio  di  matematica,  1   ora  in  I  classe,   è   integrato  nella  disciplina  e si  svolge  di    regola  con  metà  classe.  Il   laboratorio  di    informatica   e   di    geografia   è integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà   classe;  il totale  delle  ore  di    laboratorio  per  disciplina  deve  essere  equivalente  a   1  ora  settimanale  per   un  anno  scolastico.  Nella  dotazione  oraria  della  disciplina  è compresa  un’ora  di  laboratorio  che  si    svolge,  di regola,  con  metà  classe.  L’ora  di  laboratorio  può  essere   svolta  concentrata  su  un  anno  d’insegnamento  o   distribuita   sul  biennio.  Scelta  opzionale.  Disciplina  di    riferimento  per   la    nota  di    educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Allegato  modificato  dal  R    14.4.2021;  in    vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedenti   modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  243;  BU   2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  G  87  Liceo  - Piano   settimanale   opzione  specifica   OS   biologia   e chimica  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Seconda  lingua:  francese  2   o  tedesco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  francese  1   o  francese  2   o   tedesco  o inglese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Terza  lingua:  latino  4  3  3  3  Quarta  lingua:  francese   1 o  francese  2   o   tedesco  o inglese  o  spagnolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  FB  –  –  –  Quarta  lingua:  latino  4  –  –  –  Matematica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  5  5  Fisica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  Chimica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  –  –  Biologia  –  2  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  –  Informatica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5  D  –  –  Storia  2  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  G  Geografia  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  DG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  musica  o   arti  visive  2  2  –  –  Introduzione  alla  storia  dell’arte  2  –  –  –  Opzione  specifica  –  4  4  5  Opzione  complementare  –  –  2  2  Lavoro  di    maturità  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  Economia  e   diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  G  –  –  Educazione  fisica  3  3  2  3  Totale  ore  32,5/36,5  34,5  35  35  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Cfr.  art.  65  del  regolamento   delle  scuole  medie  superiori,  2  ore  nel  secondo  semestre  di    III    classe,  2   ore  nel  primo  semestre  di IV classe.  Il   laboratorio  di    francese,   1 ora  in I  classe,  e   di    tedesco,   1   ora  in  II   classe,   sono  integrati  nella  disciplina  e   si    svolgono   di  regola  con   metà  classe.  Il   laboratorio  di    italiano,  1 ora  in    I  e   II   classe  di  matematica,  1   ora   in I  classe,  è   integrato  nella  disciplina  e   si  svolge  di    regola  con  metà  classe.  Il   laboratorio  di    informatica   e   di    geografia   è integrato  nella  disciplina  e   si    svolge  di regola  con  metà   classe;  il totale  delle  ore  di    laboratorio  per  disciplina  deve  essere  equivalente  a   1  ora  settimanale  per   un  anno  scolastico.  Nella  dotazione  oraria  della  disciplina  è compresa  un’ora  di  laboratorio  che  si    svolge,  di regola,  con  metà  classe.  L’ora  di  laboratorio  può  essere   svolta  concentrata  su  un  anno  d’insegnamento  o   distribuita   sul  biennio.  Scelta  opzionale.  Disciplina  di    riferimento  per   la    nota  di    educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Allegato  modificato  dal   R    14.4.2021;  in vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  H  88  Scuola  cantonale  di  commercio  -  Piano  settimanale  I  II  III  IV  Italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4  Francese  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  –  –  Tedesco  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Inglese  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  Comunicazione  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  2  2  –  Economia  aziendale  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  3  3  6  Diritto  C  –  2  2  –  Economia  politica  C  –  –  2  –  Matematica  3  3  3  4  Scienze  naturali  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3  2  3  Storia  1  2  2  –  Geografia  1  2  2  –  Educazione  fisica  3  2  2  3  Progetto  interdisciplinare  F  –  –  –  5  Area  di sperimentazione  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5  4.5  5  –  Opzione  H  –  –  2  2  Totale  ore  35.5  36,5  37  33  Insegnamento  religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Di  cui  laboratorio  2 ore   in    I  classe  e 1   ora  in II   classe  in  italiano,  1   ora   in    II   classe  in francese,  inglese  e tedesco.  I  laboratori  fanno  parte  dell’area  ICA.  Fa  parte   dell’area   ICA.  Fanno  parte  dell’area  economia  e   società.  Comprende  un  corso   di    4   ore  tenuto  a classe  intera  e   un  corso  tematico  di    due  ore  per  ciascun  semestre.  Le  esercitazioni  pratiche  di laboratorio  di    scienze   naturali  sono  integrate   nella   disciplina  e   si    svolgono   di    regola   con  metà  classe;  il   totale   delle  ore  deve  essere  equivalente   a   1  ora  settimanale  per   un  anno  scolastico.  Riunisce  le    discipline  diritto,  economia  aziendale,  economia  politica,  geografia   e   storia.  Il   lavoro  autonomo  e   l’unità  di  formazione  vengono  svolte  nell’ambito  del  progetto  interdisciplinare.  Comprende  le    parti  pratiche  integrate  (PPI).  L’insegnamento  dell’opzione   comunicazione,   dell’opzione  matematica  applicata   all’economia   e   dell’opzione  scienze  umane  può  essere  organizzato  per   blocchi  tematici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Allegato  modificato  dal   R    14.4.2021;  in vigore   dal  16.4.2021  -  BU  2021,   131;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  243.