Legge sul turismo
                            Legge  sul  turismo  (LTur)  (del   25  giugno  2014)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  14  gennaio  2014  n.    6897  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  3 giugno  2014  n.    6897  della  Commissione  della  gestione  e   delle   finanze,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  La  legge  ha  lo scopo  di    organizzare,  promuovere   e   sostenere   il turismo   nel  Cantone  e  soddisfare  al    meglio  i  bisogni  del  turista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  mira  in  particolare  ad  aumentare  la  capacità  concorrenziale    del  Ticino  tramite  strutture  professionali  e  specializzate  sia  nello  sviluppo  di  prodotti  e  servizi  competitivi    sia  nella    loro  promozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   Stato  e le    organizzazioni  competenti  si   coordinano  nell’applicazione  della   legge   per  promuovere  il  turismo,  valorizzando   le    peculiarità  regionali   e   fornendo  agli  ospiti  e   alla   popolazione   la necessaria  informazione,  assistenza   e   offerta  turistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  L’applicazione  della  legge   è di competenza:  a)   Consiglio  di    Stato;  b)   Organizzazioni   turistiche   regionali   (OTR);  c)  turistica   ticinese  (ATT),  su  mandato  del  Consiglio  di Stato  e   delle  OTR.  TITOLO  II  Capitolo  primo  Organizzazione  A.  Organizzazioni  turistiche   regionali  (OTR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  3  1  Le  OTR  sono   corporazioni  di diritto  pubblico  alle  quali   possono   aderire  persone  fisiche  e  giuridiche  di diritto  privato  e   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   territorio  delle  OTR  corrisponde  alle   regioni  attorno  ai  quattro  agglomerati   individuati  dal  Piano  Direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  sono  soci  di    diritto   dell’OTR  della   propria  regione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni    socio    è    tenuto  al  pagamento    di  una    quota  annua,  il  cui    importo  è  fissato  dagli    statuti.  Ai  Comuni  si    applica  l’art.  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni    modifica    allo  Statuto    delle  OTR  deve    essere  tempestivamente  comunicata  al  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
                            Art.  4  1  Gli  organi  delle   OTR  sono:  a)   generale;  b)  di    amministrazione;  c)  d)  esterno   di    revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   OTR  possono  dotarsi  di ulteriori  organi,   secondo   i  propri   statuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza
                            Art.  5  1  Nell’assemblea  ogni  socio  ha  diritto  a   un  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    composizione  del    consiglio  di  amministrazione  deve  tener  conto,  oltre  che    delle    competenze  specifiche  delle  persone  proposte,  di un’equa  rappresentanza  delle  diverse   componenti  territoriali  e  delle  associazioni  di categoria  del  settore  turistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  consiglieri  di    amministrazione   delle  OTR  possono  rimanere  in    carica  per  un  periodo  massimo   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  6  1  Le  OTR    registrano  la  contabilità    seguendo  il  piano  contabile  definito  dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   controllo  dell’esattezza  formale  e   materiale   dei  conti  consuntivi  le    OTR  affidano  un  mandato  ad  un     organo  di  controllo  esterno,     che     redige  un  rapporto  all’indirizzo  del  consiglio  d’amministrazione.  I  contenuti  minimi   del  rapporto   sono   stabiliti  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  rapporti    di  revisione  devono  essere  trasmessi  al  Consiglio  di  Stato  entro  30    giorni  dalla  loro  discussione  in    assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  OTR  i  rapporti  d’impiego  sono  regolati  dal  diritto  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  il resto,  il   funzionamento  e le competenze  delle  OTR  sono   stabiliti  nei  rispettivi  statuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nell’assunzione  del  personale  le    OTR,  a   parità  di    requisiti   e qualifiche  e   salvaguardando   gli  obiettivi  aziendali,  danno  la    precedenza  alle  persone  residenti,  purché  idonee  a   occupare  il   posto   di    lavoro  offerto.  Esse  tengono  in    debita   considerazione  candidature  di chi   si    trova  in    disoccupazione  o   al    beneficio  dell’assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  B.  Agenzia   turistica  ticinese   (ATT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  7  1  L’ATT  è una  società  anonima   ai sensi  dell’art.   620  del  Codice  delle  obbligazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   capitale  azionario  è   così  suddiviso:  ogni  OTR  detiene  il   15%  delle  azioni,   il   Cantone   detiene   il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25%  delle  azioni,  le  associazioni    di  categoria  soggette    alla  tassa  di  promozione  detengono  complessivamente  il   15%  delle  azioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   associazioni  di categoria  azioniste  dell’ATT   sono   elencate  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   azioni  sono  nominative  e   non  cedibili.  Sono  cedibili  solo  le azioni  in    possesso  delle  associazioni  di  categoria,  previo  esplicito   accordo  del   Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
                            Art.  8  Gli  organi   dell’ATT  sono:  a)   generale;  b)  di    amministrazione;  c)  d)  esterno   di    revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  9  1  L’ATT  è sottoposta   alla   revisione  limitata   ai    sensi   del  Codice   delle   obbligazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’assemblea   ogni  azione   corrisponde  a   un  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’assunzione  del  personale  l’ATT,  a parità  di    requisiti   e   qualifiche   e salvaguardando  gli  obiettivi  aziendali,  dà  la  precedenza  alle    persone  residenti,  purché  idonee  a    occupare  il   posto  di  lavoro  offerto.  Essa  tiene  in  debita    considerazione  candidature  di  chi  si  trova    in  disoccupazione  o  al  beneficio  dell’assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  d’amministrazione  Art.  10  1  I  membri  del  consiglio  di    amministrazione  devono  disporre  di    competenze   specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consiglio  di    amministrazione  è   composto  da  nove  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   quattro  OTR  hanno  diritto  a   un  seggio  ciascuno  nel  consiglio   di    amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   associazioni  di    categoria  di    cui   all’art.   7   cpv.  3   hanno  diritto  a   un  seggio  ciascuno  nel  consiglio  di  amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   rappresentanza   del   Cantone  è regolata  ai sensi  dell’art.  762  del  Codice   delle   obbligazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  consiglieri  di    amministrazione  dell’ATT  possono  rimanere  in carica   per  un  periodo  massimo  di    12  anni.  C.  Commissioni   permanenti
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 21.2.2018;  in    vigore   dal  13.4.2018   -  BU  2018,  119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   introdotto  dalla  L 21.2.2018;  in    vigore   dal  13.4.2018   -  BU  2018,  119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  marketing  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ATT  costituisce  e   gestisce  una  commissione  marketing,  con  lo    scopo  di elaborare  la  strategia  e   il   programma  cantonale  di    marketing   e   di    assicurare  un  ottimale  coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    commissione  è    composta  dal  direttore  o    dal  responsabile    marketing  delle  quattro  OTR  e  dell’ATT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  commissioni   permanenti  Art.  12  Gli  statuti  dell’ATT  e   delle  OTR  possono  prevedere  ulteriori  commissioni.  Capitolo   secondo  Compiti  e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato
                            Art.  13  Il   Consiglio  di Stato   ha  i  seguenti  compiti:  a)  la politica  turistica  cantonale  e   seguirne   regolarmente  lo    sviluppo;  b)   la politica  turistica  con  le altre   politiche   settoriali  cantonali;  c)  al  Gran    Consiglio,  ogni  quattro  anni,    la  richiesta  del  credito    quadro  destinato  a  l’attività   dell’ATT  e   del  credito  quadro  per  la  concessione  di misure   in favore  degli  e   delle   attività  turistiche;  3  d)  ed  erogare  annualmente  il   contributo   all’ATT  in    base  al piano   strategico  e finanziario  aggiornato  annualmente,  per  lo    svolgimento  delle  attività  di    cui  all’art.  15;  e)  i  criteri  per  l’elaborazione  dei  piani  strategici   e dei  piani   contabili;  f)  le    richieste  di sussidio  e concedere   gli  aiuti  finanziari  ai    sensi  della  presente  legge;  g)  le    tasse  per   il   turismo  di    cui  agli  art.  21  cpv.  4,  23  cpv.  3,  23  cpv.  4,  24   cpv.  3   di    regola  il   quadriennio;  h)  e  adeguare,  su  richiesta  dell’ATT,  la  percentuale  di  prelevamento  della  tassa  di  a   favore  del  fondo  di funzionamento;  i)  il   riversamento  alle  OTR  della    tassa  di  promozione  sugli  esercizi  pubblici    senza  j)  il   riversamento  all’ATT  della  quota  parte  della  tassa  cantonale   sulle  case  da  gioco,  secondo  gli art.  43   della  legge   federale  sul  gioco  d’azzardo  e sulle  case  da   gioco   del  dicembre  1998  e   art.  12  della    legge  di  applicazione  della  legge    federale  sul    commercio  e  della  legge  federale  sul  gioco  d’azzardo  e  sulle    case  da  gioco  del  27  gennaio  k)    e  sostenere,  in  collaborazione  con  le  OTR,  la  sensibilizzazione  della    popolazione  sull’importanza  del  turismo;  l)   la ricerca  nel  campo  del  turismo,  avvalendosi  di un   osservatorio  del  turismo;  m)  sull’applicazione   della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazioni  turistiche   regionali  (OTR)  Art.  14  1  Le  OTR    si  occupano  dell’animazione,    dell’assistenza  e    dell’informazione    al  turista,  provvedono  alla  commercializzazione  e   alla   promozione  turistica  per  la propria  regione,  sviluppano  e  coordinano  i  prodotti   turistici  e   ne  curano  il   marketing.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   OTR  hanno  in particolare  i  seguenti  compiti:  a)    la  politica    turistica  della  propria  regione    con  le  altre    politiche  settoriali  regionali  e  b)  un  piano  strategico  e    finanziario    quadriennale  del  turismo  per  la  propria    regione,  annualmente;  c)   e   istituire  centri  di    competenza  per  i  campi  d’attività  strategici   e l’elaborazione   dei  prodotti  turistici;  d)    lo  sviluppo  e   il   miglioramento    di  infrastrutture  e   servizi  d’interesse  turistico  nel  loro  e)  i  marchi  turistici  locali  e   regionali;  f)  e produrre   l’informazione   cartacea   ed  elettronica  a fini  commerciali  e   promozionali;  g)  gli  uffici  e gli  sportelli   d’informazione;  h)  e   gestire   le    informazioni  sull’offerta  turistica  nel  proprio  comprensorio;  i)  la rete   dei  sentieri  escursionistici  come  previsto   dalla   legge   sui  percorsi  pedonali   ed   i  escursionistici  del  9   febbraio  1994  (LCPS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dalla  L 21.6.2018;  in    vigore  dal  14.8.2018  -  BU   2018,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  l’aliquota  per  gli  importi  annuali  fissi  secondo     l’offerta  turistica  esistente     nel  di    cui   all’art.  21  cpv.   5   e   la percentuale  per   il calcolo  dei  contributi  comunali  di cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  cpv.  4;  k)  incassare  e   amministrare  la    tassa  di soggiorno,  la    tassa  di promozione  sull’alloggio  e  contributo  comunale;  l)  il   riversamento  all’ATT  del  20%  della   tassa  di    promozione;  m)  il   coordinamento  con  le    altre   OTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   OTR  possono   delegare   specifici   compiti  loro  attribuiti  all’ATT  o   ad  altre  organizzazioni  turistiche  e  sostenere  iniziative  turistiche  anche  al di    fuori  del  loro  comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   OTR  collaborano  e   curano  i  rapporti   con  gli  enti  regionali  di sviluppo,  i  Comuni,   le    associazioni  di  categoria,  i  Patriziati  e altri  attori  del  settore  turistico,  come   pure   -  in quanto  opportuno  - con   altre  organizzazioni,  del   settore  turistico  e   di  altri   ambiti,   esterne  al  territorio  del  proprio  comprensorio,  anche  a   livello  transfrontaliero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agenzia  turistica  ticinese   (ATT)  Art.  15  1  L’ATT  elabora  e    attua,  su  mandato  del  Consiglio  di  Stato  e    delle  OTR,  la  strategia  turistica  cantonale,  basandosi  sui  piani  strategici  regionali   delle  OTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  in particolare   i  seguenti  compiti:  a)  un  piano  strategico  e finanziario   quadriennale,  aggiornandolo  annualmente;  b)  attività  di    marketing  e   coordinare   quelle  delle  OTR;  c)   e realizzare  progetti  turistici  strategici  cantonali;  d)  analisi  di  mercato,    consulenza    e   supporto  per  lo  sviluppo  di  strategie,  avvalendosi  analisi  dell’osservatorio   del  turismo;  e)  il   marchio  turistico  cantonale  e   promuovere  i  marchi  regionali  e   locali,  in    accordo  con   le  f)   e gestire  la    banca  dati  turistica  cantonale,  alimentata  dalle  OTR;  g)   e gestire  prodotti  turistici,  attività  di marketing   e   servizi  su  specifico  mandato;  h)  i  rapporti  con  organizzazioni  cantonali,  nazionali  e   internazionali;  i)  le  OTR    e    assisterle,  se  richiesto,  nell’elaborazione  e    nello  sviluppo  dei  prodotti  strategici  e/o  sovraregionali;  l)  accordi  con   terzi,  fintanto  che  essi   siano  nell’interesse  delle  OTR  e/o  dell’ATT  o   che  rendano  necessari  per   l’attuazione  della  presente  legge;  4  m)    e    gestire  la  piattaforma  online  per  la  registrazione  e    il    rilascio  di  un  numero  per  i   datori  di  alloggio  definiti  dall’art.  21    cpv.  4    con  lo  scopo  di  avere    una  completa  degli   alloggi  messi  a   disposizione  del  mercato   turistico   cantonale.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    piattaforma  online  dell’ATT  di  cui    al  cpv.  2    lett.  m  centralizza  le  informazioni    ed    è    in  parte  alimentata  dalla  banca  dati  SEPU  (strutture  soggette  alla  legge  sugli    esercizi  alberghieri  e  sulla  ristorazione  del  1° giugno  2010).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organo   responsabile  autorizza  la    trasmissione   su  base  regolare  dei  dati  raccolti  nella  piattaforma  online  alle   seguenti  autorità:  –  cantonale  tramite  accesso  alla  piattaforma  online,  allo  scopo   di avere   una  panoramica  anche  degli   alloggi   non  sottoposti  alla  Lear;  –  ticinesi,  allo    scopo  di  confermare  l’idoneità  delle  strutture  ricettive  da  locare  a    uso  sul   loro  territorio;  –   allo   scopo  di    controllare  la    regolare   notifica  dei  pernottamenti  e del  pagamento  delle  tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  dati    delle    strutture  non    più  attive  vengono  conservati  al  massimo  5    anni,  riservata  la  legge  sull’archiviazione  e   sugli  archivi  pubblici  del  15  marzo  2011  (LArch).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  i  particolari,  segnatamente:  a)  dei   dati  personali  elaborati;  b)  di accesso   e   la  trasmissione   dei  dati,  tenendo   proporzionatamente  conto  della  cerchia  destinatari;  c)   di    conservazione,  l’archiviazione  e la distruzione  dei  dati;  d)  di sicurezza.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   introdotta   dalla   L   15.3.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022   - BU  2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   introdotta   dalla   L   15.3.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022   - BU  2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   introdotto  dalla  L 15.3.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   introdotto  dalla  L 15.3.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 15.3.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   introdotto  dalla  L 15.3.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo   terzo  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                OTR
                            Art.  16  Le  OTR  sono   finanziate:  a)   la tassa   di    soggiorno;  b)   l’80%   della  tassa  di promozione;  c)   i  contributi  comunali   per   il turismo;  d)   le quote  dei  soci   e   gli  eventuali   contributi  volontari;  e)   il   contributo  annuo  dello  Stato  giusta  l’art.  14  della  legge  sui  percorsi  pedonali   ed   i  sentieri  del  9 febbraio  1994;  f)   i  proventi  commerciali  e   delle  partecipazioni  a società;  g)   la fatturazione  a terzi   di    prestazioni  che   esulano   da  quelle  ordinarie;  h)   il fondo  di    funzionamento,  solo  in    casi  di comprovata   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                ATT
                            Art.  17  L’ATT  è   finanziata:  a)   il credito  quadro  cantonale,  stanziato  in base  al    piano  strategico   e finanziario   quadriennale;  b)   la quota  parte   della  tassa  cantonale  sulle  case  da   gioco,  pari  al    0.9%  del  prodotto  lordo;  c)   il 20%  della  tassa   di promozione  riversata  dalle  OTR;  d)   eventuali   ulteriori  riversamenti  da   parte   delle   OTR;  e)   mandati  specifici  e   fatturazione  a   terzi  di    prestazioni  che  esulano  da   quelle  ordinarie;  f)   i  proventi  commerciali  e   delle  partecipazioni  a società.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  di  funzionamento  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  OTR  costituiscono   un  fondo  di  funzionamento  a   cui   possono   attingere  le OTR  che  non  dispongono  dei  mezzi    finanziari  sufficienti  per  svolgere  i  compiti  di  animazione,  assistenza,  informazione,  sviluppo    e    coordinamento  dei  prodotti  turistici,  debitamente  comprovati    nei  piani  strategici  e   finanziari  regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fondo  è   alimentato  da   un  prelevamento  del  5%  massimo  della   tassa  di    soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   fondo  è   gestito  dall’ATT,   che  valuta  annualmente   la    percentuale  di prelevamento,   tenendo  conto  del  fabbisogno  del  fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   OTR  possono  ricorrere   al    fondo  soltanto  per  far  fronte  a   bisogni  reali  corrispondenti   agli  obiettivi  della  strategia   turistica  regionale  e   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’eventuale  saldo  del  fondo  è   ripartito  annualmente   fra  le  OTR,  in  funzione   del  loro  contributo  al  fondo.  Capitolo  quarto  Tasse  per  il   turismo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  19  1  Sull’insieme  del  territorio  cantonale  vengono  prelevate  le seguenti  tasse:  a)  di    soggiorno;  b)  di    promozione;  c)  comunale  per  il   turismo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    modalità  di  addebitamento  e    di  riscossione  delle  tasse,  l’elenco  delle  diverse    categorie  di  alloggio  che  vi    sono  assoggettate  e   gli  importi  fissi  per  categoria   sono  stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  dei   pernottamenti  Art.  20  1  I  datori  di    alloggio  sono  tenuti  a   notificare,  di regola  in    formato  elettronico,   il   conteggio  di  tutti   i pernottamenti,  segnalando  in    modo  esplicito   i  pernottamenti  non  assoggettati   alla  tassa  di  soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   modalità  di trasmissione   dei  dati  così  come  le eccezioni   alla   notifica  in    formato  elettronico  sono  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  datori  di  alloggio    sono  tenuti  a   permettere  alle    persone    designate    dalle    OTR  di  procedere  con  eventuali  controlli  riguardanti  la registrazione  dei  pernottamenti  e   dei  posti  letto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  di  soggiorno  Art.  21  1  La  tassa  di soggiorno  è destinata  esclusivamente  al finanziamento  delle   infrastrutture  turistiche,  dell’assistenza   al    turista,  dell’informazione  e   dell’animazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  della    tassa  di  soggiorno,  differenziato  in  funzione  delle  categorie  di  alloggio,  è   di  0.50  franchi  al    minimo  e   di 4.50  franchi   al massimo  per  pernottamento.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  soggette  al    pagamento   della  tassa  di    soggiorno  tutte  le persone  che  pernottano  quali  ospiti  in  uno   stabilimento   d’alloggio  in    un  comune  che  non   è   quello  del  domicilio  ai    sensi  del  Codice  civile  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quali    stabilimenti  d’alloggio  s’intendono    alberghi,    pensioni,  ostelli  della    gioventù,  ristoranti  con  alloggio,  campeggi,  alloggi   collettivi,   capanne,  camere,  appartamenti  e   case   date  in locazione  ad  uso  turistico,  camper  e   altri  stabilimenti  analoghi,  purché  essi  siano  adatti  all’alloggio  ripetuto  di  ospiti.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  datori   di    alloggio  e i  proprietari  di    camere,  appartamenti  e   case   date   in    locazione  ad   uso  turistico  sono  responsabili  dell’incasso  della  tassa  di  soggiorno  e    del    suo    riversamento    alle  OTR,  salvo  laddove  l’ATT  sia  stata  delegata  di    tale  compito  (art.  15  cpv.  2 lett.   l).  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  proprietari  di    appartamenti  o   di    case  di vacanza,  così  come   i  membri  delle   loro  famiglie,  pagano  una  tassa  di    soggiorno   nella  forma  di un  importo  annuale  fisso.  Questo  importo  è compreso  tra   fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.-  e   fr.  100.-  per  posto   letto,  a   seconda   dell’accessibilità  e dell’offerta  turistica  esistente  dove  è  ubicata  la    residenza.  Agli  appartamenti  e alle   case  di    vacanza  che   distano  più  di    15   minuti  a   piedi  dall’ultima  strada  carrozzabile   si    applica  l’aliquota   minima  di    fr.  15.-  per   posto  letto.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Sono  pure  tenuti  al  pagamento  dell’importo  annuale  fisso  gli  ospiti  nei  campeggi  o che  hanno  in  usufrutto  o   che  affittano  camere,    appartamenti  e  case  date  in  locazione  ad  uso  turistico,  per  un  periodo  pari  o   superiore  a   3 mesi.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  identificativo  Art.  21a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  datore    di  alloggio,  così  come    definito    nell’art.  21  cpv.  4,  per  poter  esercitare  la  propria  attività,    deve  annunciarsi  e  ottenere  un  numero  identificativo  per  il   tramite    dell’apposita  piattaforma  online  dell’ATT.  Ai  datori    di  alloggio    che    sottostanno  alla  Lear  e  che    al  momento  dell’introduzione  della  presente  legge    sono  già  correttamente  iscritti  all’interno  della  banca  dati  SEPU  viene  assegnato  automaticamente  il numero  identificativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli   alloggi  che  non  sottostanno  alla  Lear  viene   rilasciato  il   numero  identificativo   immediatamente  al  termine   dell’invio   e   della  compilazione  del  formulario  digitale   creato  dall’ATT,  a   condizione  che  i  datori  di    questi  alloggi  inseriscano  in modo  completo  i  dati  richiesti  relativi  alla  struttura   ricettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  comuni,  per  il   tramite  della  piattaforma  online   dell’ATT,  sono  tenuti   a   confermare,  entro  6   mesi  dalla  data  di  rilascio    del  numero  identificativo,  l’idoneità    delle  strutture  ricettive  da  locare    a  uso  turistico  sul  loro   territorio,   che  non  sottostanno   alla   Lear.  In    casi   particolari  può  essere  concessa  una  deroga  relativa  alla  tempistica  di    conferma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  datori    di  alloggio  che  pubblicano  la  loro  struttura  devono  fornire  e  pubblicare  il   loro    numero  identificativo  all’interno  dell’annuncio.  Nessun   annuncio  online   e   offline  può   essere   pubblicato  senza  numero  identificativo.  In    caso  di    abuso   è applicabile  l’art.  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  datori  di  alloggio  ritenuti  non  idonei  ai  sensi  dell’art.  21a  cpv.  3  o    che  non  si  sono  registrati  definitivamente,  non  possono   in    nessun  modo  locare  turisticamente  la    loro  struttura,  sia  per  il tramite  di  piattaforme  online  che  per  il  tramite    di  altri  canali.  Le  OTR  devono  segnalare  i  casi    di  contravvenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzioni
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  esenti   dal  pagamento   della  tassa  di soggiorno:  a)   di    età  inferiore  ai    14  anni,  esclusi  i  soggetti  tassati  a forfait;  b)   e   gli studenti  che  frequentano  istituti   scolastici  riconosciuti  dallo   Stato  ai  sensi  della  scolastica   e   professionale  e   della  legge  sull’Università  della  Svizzera   italiana,  sulla  universitaria  professionale  della  Svizzera  italiana  e   sugli   Istituti  di ricerca   del  3   ottobre  c)  di  stabilimenti  ospedalieri    e  assistenziali    riconosciuti  dallo  Stato  ai  sensi  della  sociale  e   sanitaria;
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dalla  L   15.3.2021;  in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dalla  L   15.3.2021;  in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dalla  L   15.3.2021;  in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dalla  L   15.3.2021;  in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   30.5.2022;    in  vigore    dal  1.1.2023    -   BU  2022,    200;  precedente    modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 15.3.2021;  in vigore  dal  1.2.2022  - BU  2021,  398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dalla  L   15.3.2021;   in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  dell’esercito,  della  protezione  civile  o   di    altri  organismi  simili  quando  sono   in    servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   OTR,  sentita  l’ATT,  possono  inoltre   accordare  l’esenzione  in casi   eccezionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  di  promozione  Art.  23  1  La  tassa  di  promozione  è   destinata  al  finanziamento    delle  attività  di  promozione  del  prodotto  turistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  soggetti  al    pagamento  della  tassa  tutti  i  datori  di    alloggio  e gli  esercizi   pubblici  senza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  della  tassa,   differenziato  in    funzione  delle  categorie  di    alloggio,  è di fr.  0.20   al    minimo   e  di  fr.  2.–  al    massimo  per  pernottamento  assoggettato  alla   tassa  di soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’importo  della  tassa  per  gli  esercizi  di  cui    all’art.  6   cpv.  1   lett.  b   e   c   della  legge    sugli  esercizi  alberghieri  e   sulla  ristorazione  del  1°  giugno  2010  è   compreso  tra  fr.  0.50   e   fr.  1.50   per  ogni  singolo  posto  a sedere  in base  al    numero  stabilito   dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  comunale  Art.  24  1  Il  contributo  comunale  è   destinato  al    finanziamento  delle   attività  delle  OTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   calcolato  in  base   al  numero   dei  pernottamenti   assoggettati  alla  tassa  di soggiorno   e agli  importi  annuali  fissi  incassati   sul  territorio   del  comune  durante  l’anno  che  precede  la    tassazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aliquota  sui   pernottamenti  è   di fr.  0.075   al  minimo  e di  fr.  0.20  al  massimo  per   pernottamento,  differenziato  in    funzione  della  categoria  di alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’aliquota  sugli  importi  annuali  fissi  varia,  a    dipendenza    dell’offerta  turistica  esistente  e    della  categoria  di alloggio,  da   un  minimo  del  5%   fino  a   un  massimo  del  30%  dell’importo  incassato   dalle  OTR  nel  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   contributo  comunale  minimo  deve  comunque  essere  di fr.  200.  –   all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassazione  d’ufficio  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  OTR  possono   tassare  d’ufficio  chi,   nonostante  diffida,  non  adempie  ai propri  obblighi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tassazione  d’ufficio   si    basa   sugli   elementi  conosciuti   e   sul   confronto  con  situazioni  analoghe.  TITOLO  III  Misure  cantonali  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  26  1  Lo  Stato  può  adottare    misure  che  consistono  nell’aggiudicazione    di  commesse  pubbliche  e   nella  concessione  di  sussidi   per   investimenti   e attività,  che  non  siano  di  competenza  abituale  degli  enti  pubblici  e  che,  di  norma,    abbiano    dimensioni  e  carattere  strategici    e/o  sovraregionali,  destinati  a migliorare  l’offerta  turistica  e   a facilitare  la    sua   gestione.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  sono   finanziate  mediante  un  credito  quadro  quadriennale,  stanziato   dal  Gran   Consiglio  con  decreto   legislativo  sottoposto  a   referendum  finanziario  facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    ripartizione  del  credito    quadro    sui  singoli  anni  è  stabilita  dal  Consiglio  di  Stato  nel  Piano  finanziario  degli  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Possono  essere   concesse   misure  fino  a   un  massimo  di    un  milione  di    franchi  per  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Categorie  di progetti  Art.  27  21  Gli  investimenti  e  le  attività  oggetto  di  misure  si  suddividono    principalmente  nelle  seguenti  categorie:  a)  strutturali;  b)   iniziative,  attività   e   progetti  speciali;  c)  interdipartimentali,   intercantonali   e   federali;  d)   contratti  e   mandati;  e)  di    membro  ad  associazioni  nazionali   a   sostegno  del  turismo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Percentuale  del  sussidio  Art.  28  1  Il  sussidio  per    progetti  di  cui  all’art  27,  lett.    a    non  può  superare  il  30%    del  costo  preventivato  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Titolo   modificato  dalla  L   21.6.2018;  in    vigore   dal  14.8.2018  -  BU  2018,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2018;  in    vigore  dal  14.8.2018  -  BU  2018,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2018;  in    vigore  dal  14.8.2018  -  BU  2018,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2018;  in    vigore  dal  14.8.2018  -  BU  2018,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2018;  in vigore   dal  14.8.2018  -  BU  2018,   319  e   333.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sussidio   per  progetti  di    cui  all’art   27,  lett.   b   e c   non   può  superare   il 90%  del  costo  preventivato  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato  può  finanziare  fino   al  100%  specifici  contratti  o   mandati  a favore  del  turismo  cantonale,  di    cui  all’art.  27  lett.  d.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  del   sussidio  Art.  29  Lo  Stato  può  concedere  sussidi   nelle   seguenti  forme:  a)  a   fondo  perso;  b)  agevolati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  decisione  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nella  decisione  di    concessione  dei  sussidi  debbono  essere   presi  in    considerazione:  a)  del   progetto  con  gli obiettivi   della  strategia  turistica  cantonale;  b)  del  progetto  per  il turismo   ticinese;  c)  finanziaria  del  progetto;  d)  di    finanziamento;  e)  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  criteri  sono   di    regola   cumulativi.  Le  eccezioni  sono   stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mutuo  agevolato  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  mutuo  agevolato  può  essere   senza  interesse  o   con   un   interesse   moderato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   durata   massima  del  mutuo  è   di    30  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  necessario,  il   Consiglio  di    Stato  può  concedere   l’esenzione  al rimborso  durante   i  primi   5   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  rapporti  giuridici  relativi   ai    mutui  concessi   ai richiedenti  sono   retti  da  contratti   di    diritto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  32  23  Le  misure    vengono  concesse  dal  Consiglio  di  Stato  che  ne    stabilisce  la  forma,  le  condizioni,  gli  oneri,  l’ammortamento  e  le  eventuali    garanzie  e/o  contropartite  richieste  al  beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informazione  Art.  33  Chiunque  propone  o  domanda  un  aiuto  secondo  la  presente    legge  deve  fornire  all’autorità  ogni  informazione  relativa   all’oggetto   dell’aiuto,  autorizzandola   ad   eseguire   i necessari  accertamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione
                            Art.  34  1  Se  un  oggetto  sussidiato  secondo  la    presente  legge   è   destinato  ad   altro  uso   o   è alienato  con  lucro,   il   Consiglio  di    Stato  può  decretare  la    restituzione  totale  o   parziale   del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  restituzione  si    estingue  dopo  un  periodo  di  20  anni  dalla   data   dell’assegnazione  del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   garanzia  dell’obbligo  di    restituzione   compete  allo   Stato  un  diritto  di ipoteca  legale  ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            836  del   Codice  civile  svizzero,  che  richiede  per  la    sua  validità  l’iscrizione   nel  registro  fondiario  e   che  prende  il   primo  rango  libero  con  diritto  di    subingresso  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  35  Per  il   resto    sono  applicabili  le  di  cui  al  capitolo  III  della    legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno  1994.  TITOLO   IV  Capitolo  primo  Disposizioni  penali,  esecutive  e   rimedi   di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  36  Le  contravvenzioni   alle  disposizioni  della   presente  legge   sono   punibili  con  una  multa  fino  a  fr. 10’000.  –,    giusta  la legge  di procedura   per  le contravvenzioni  del  20   aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2018;  in    vigore  dal  14.8.2018  -  BU  2018,   319  e 333.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2018;  in vigore   dal  14.8.2018  -  BU  2018,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Cpv.  modificato  dalla  L   21.2.2022;    in  vigore    dal  29.4.2022  -   BU  2022,    97;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  forzata  Art.  37  La  decisione  di  tassazione  cresciuta  in  giudicato  costituisce  titolo    di  rigetto  definitivo  dell’opposizione  ai  sensi  dell’art.  80  della    legge  federale  sulla  esecuzione  e  sul  fallimento  dell’11  aprile  1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  di  tassazione  è    dato  reclamo  entro  30    giorni  all’organo    che    ha  emanato  la    decisione.  La  procedura  di reclamo  è   gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  di  tassazione    su  reclamo    e   le  altre  decisioni  di  diritto  amministrativo  è   dato  ricorso  entro  30  giorni  al Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   controversie  riguardanti  i  rapporti  di lavoro   sottostanno  alla  giurisdizione  civile.  Capitolo   secondo  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costituzione  ATT  Art.  39  La  data  e   le modalità  di costituzione  dell’ATT  sono  fissati  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratti  e   rapporti  d’impiego  Art.  40  1  Il  Consiglio  di    Stato,  sentito  l’ETT,  fissa  la    data  dello  scioglimento   dell’ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo   scioglimento   dell’ETT,   il Cantone   riprende   gli attivi  e   i  passivi  dell’ETT,  fatti  salvi  i  rapporti  di  cui  ai    cpv.   3 e 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ATT  subentra,  alla  data  fissata  dal  Consiglio  di  Stato,  nei  contratti  sottoscritti  dall’ETT    per  le  attività  previste  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ATT,  entro  i  limiti  imposti   dalle  necessità  aziendali,   s’impegna  ad  assumere  la continuazione  dei  rapporti  d’impiego  con  i  dipendenti  dell’ETT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  41  La  legge  sul   turismo  del  30  novembre  1998  è   abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Audit
                            Art.  42  Al  termine  del  primo  anno  completo  di    attività   la    nuova  organizzazione  turistica   cantonale  sarà  sottoposta  ad  audit  esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge,  con  il   suo  allegato,  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale   delle   leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.  26  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   15   marzo  2021  dell’art.   21a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  I  datori  di    alloggio  non  assoggettati  alla  Lear  che,  al momento  dell’entrata  in    vigore  della  modifica  già  locano  turisticamente  le    loro  strutture   ricettive,  hanno  un   anno  di    tempo  per  ottenere  il   numero  identificativo.  Pubblicata  nel   BU  2014  ,  431.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   21.2.2022;  in vigore   dal  29.4.2022  -  BU  2022,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  2015  -  BU  2014,  431.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Disposizione  transitoria  introdotta  dalla  L   15.3.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  398.