Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
                            Legge  cantonale  sulla  pesca  e   sulla  protezione  dei pesci e  gamberi   indigeni  (LCSP)  1  del  26  giugno  1996  (stato  1°  dicembre  2022)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti:  -  federale  sulla   pesca  del  21  giugno  1991  e l'ordinanza  di    applicazione  del  24  novembre  -  14  marzo   1995   n.    4388  del  Consiglio  di    Stato;  -  31  maggio  1996  n.    4388R  della  Commissione  della  legislazione,  decreta:  TITOLO  I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  disciplina    l'applicazione  della  legge    federale  sulla  pesca  e    della  relativa  ordinanza  federale  di    esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  inoltre  lo    scopo   di:  a)  la    gestione  della   fauna  ittica   in modo  da  mantenere   popolazioni  strutturate   in naturale  e   adeguate  al biotopo  che  le    ospita;  b)  che  gli  interventi  sulle  acque  avvengano  nel  rispetto  degli   scopi  di    salvaguardia  degli  acquatici  naturali  e   delle   funzioni  biologiche  che  vi    trovano  luogo;  c)   le    misure  di    valorizzazione  degli   habitat   della   fauna  ittica  indigena  e   di    quella  acquatica  generale;  d)   l'informazione  sulla   fauna  ittica  e   sul  suo  ambiente  di vita;  e)  le  competenze,  le  modalità    di  esercizio  della  pesca  nonché  le  norme  procedurali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge   si    applica  alle  acque  pubbliche  e   private,  come  pure   agli   impianti   di  piscicoltura  e   ai bacini  artificiali  privati  ai    quali  pesci  e gamberi  possono   accedere  in modo   naturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'esercizio   della  pesca  nelle  acque   promiscue  è regolato  dalla   convenzione  italo-svizzera  e   dalla  relativa  ordinanza  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   pesca  nelle  acque  comuni  con  Cantoni  confinanti  è   soggetta  agli  accordi  fra   i  Cantoni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  di  pesca  Art.  3  1  Il  diritto   di pesca  e   la facoltà  di concederlo   spettano  al  Cantone;  sono  riservati  i  diritti  acquisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  può  riscattare  i  diritti   acquisiti   di    pesca;   la    procedura  è retta  dalla  legge  di    espropriazione.  TITOLO  II  Esercizio   della  pesca
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  4  L'esercizio   della  pesca  è   ogni  attività  volta  alla   cattura   di    pesci  e   gamberi   nonché   di    altri  animali  acquatici   da  utilizzare  come  esca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cattura
                            Art.  5  È    consentita  unicamente  la  cattura  di  pesci  e    gamberi    delle  specie  non  protette,  nei  periodi  fissati  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  e   sistemi  Art.  6  1  Gli  attrezzi   e   i  sistemi  di    pesca  consentiti  sono   definiti  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E'  ovunque  vietata  ogni    forma  di  pasturazione;  possono  essere  concesse  deroghe  per  gare  di
                        
                        
                    
                    
                    
                Natanti
                            Art.  7  2  L’uso  di  qualsiasi    natante  o   dispositivo  analogo    a   scopo  di  pesca  e   per  il   trasporto    di  attrezzi  atti  a   tale  scopo   è   vietato  su  tutte  le acque  del  Cantone,  fatta  eccezione  per   i laghi  Verbano  e  Ceresio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Statistica
                            Art.  8  3  Le  catture  devono  essere  iscritte  nell’apposito  libretto   di statistica   secondo  le  modalità  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gare
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  gare  di    pesca  necessitano  di un'autorizzazione  e   possono  svolgersi  unicamente  nei  laghi  Verbano   e Ceresio  nonché  in acque  dove  vigono  diritti  di pesca  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organizzatore    della  gara  versa  una  tassa  per  l'uso  speciale  del  demanio    pubblico    durante    la  competizione;  la  tassa  varia    da  fr.  100.--    a   fr.  1000.--  a  dipendenza  dell'estensione  del  campo    di  gara  e   del  numero  di    partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le gare   sociali  non  è prelevata  la    tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizia  della   pesca  e   collaboratori  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia   della   pesca  è   esercitata   dai  funzionari  dell'Ufficio  della  caccia  e della  pesca,  dai  guardapesca,  dai  guardapesca   volontari   e dagli   agenti  della  polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   polizia  della  pesca   collaborano:  a)  della  polizia   comunale;  b)  forestale   cantonale;  c)   volontarie  della  natura  e del  paesaggio;  d)   svizzere  di    confine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di Stato  fissa   i  criteri   per  riconoscere  a   privati   cittadini,  proposti  dall’Ufficio   della  caccia  e  della  pesca,   dalle  federazioni  o   dalle   associazioni  ticinesi   per  l’acquicoltura  e la pesca   riconosciute,  la  qualità  di    guardapesca  volontario.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segnalazioni,  ritiro  della  patente  e   privazione  amministrativa   del  diritto   di  esercitare  la    pesca  Art.  11  5  1  Gli  agenti  della  polizia  della  pesca  e   i  loro   collaboratori  segnalano   le    infrazioni  constatate  alla  legge  sulla  pesca,  alla   presente  legge,  alla   legge  federale  sulla  protezione  delle  acque  e  alla  legge  federale  sulla  protezione  della   natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  della  polizia  della  pesca,   in particolare:  a)  al  ritiro  immediato    della    patente  nei  casi  e  secondo    le  modalità  fissati    dal  il   ritiro   della  patente   comporta  la privazione  amministrativa  del  diritto   di esercitare  pesca  a   titolo  cautelativo;  b)  di    pesca  senza  il   possesso  della   patente,   possono   menzionare  a verbale  la privazione  del  diritto   di    esercitare   la pesca  a titolo  cautelativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti  della  polizia  della  pesca   trasmettono   entro  48  ore,  all’Ufficio  della  caccia  e   della  pesca,  un  verbale  dei   fatti  e   l’eventuale  patente  ritirata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Entro    15    giorni  dalla  ricezione  del  verbale,  l’Ufficio  della  caccia  e  della  pesca  decide    sul  mantenimento  della  privazione  amministrativa   del  diritto  di    esercitare  la    pesca.  Contro   tale   decisione  è  dato  ricorso  al    Consiglio   di    Stato  entro   il   termine  di    30  giorni;  il   ricorso  non  ha   effetto  sospensivo.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nei  casi  di    ritiro   ingiustificato  della  patente,  la    tassa  viene  rimborsata  proporzionalmente  ai giorni  di  pesca  inutilizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli
                            Art.  12  1  Gli  agenti  della   polizia  della  pesca  ed  i  loro  collaboratori  sono  autorizzati  a controllare  gli  indumenti,  i  recipienti,   gli  attrezzi,  i  veicoli   ed  i  natanti  dei  pescatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sequestrano  attrezzi  usati  abusivamente  e    le  catture  illecite.  Possono  pure  procedere  al  sequestro  a   scopo  di    pegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 8.11.2021;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU   2022,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dalla  L 9.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,   43.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.   modificato  dalla   L   24.11.2003;  in    vigore  dal   1.1.2004  - BU  2004,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 9.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,   43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   8.11.2021;   in vigore  dal  1.12.2022  - BU  2022,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti   della  polizia  della  pesca  possono  effettuare  perquisizioni  e sequestri  domiciliari  su ordine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essi  possono  inoltre  ricorrere    alla  coercizione  fisica    per  impedire  fughe,  vincere    resistenze,  respingere  violenze  o   superare  pericoli  incombenti   e   non  altrimenti  evitabili.  TITOLO   III  Patenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Patente
                            Art.  13  7  1  L’esercizio   della   pesca   presuppone   l’ottenimento  della   patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservati  i  diritti  privati   di    pesca  legalmente  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  tutte  le  età  menzionate  nella  presente  legge  fa  stato  l’anno  nel  quale    l’età  è   compiuta,  ad  eccezione  di    quanto  previsto  all’art.  15  cpv.  1 lett.  a).  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bambini  sotto  sorveglianza,  ragazzi  e persone   in sedia  a   rotelle  Art.  13a  10  1  I  bambini  fino  a   8   anni   sono  autorizzati   a   esercitare  la    pesca  unicamente   se in    possesso  dell’autorizzazione  del  detentore  dell’autorità  parentale  e    sotto  la  sorveglianza  di  un    pescatore  maggiorenne  in  possesso  di  una  valida    patente  e    libretto    di  statistica,  alle    seguenti    condizioni  cumulative:  a)   massimo  di    attrezzi  consentiti  non   può  superare  il   limite  concesso  al sorvegliante;  b)   catturati   vanno   iscritti  nel  libretto  di    statistica  del  sorvegliante,  il   quale  prende  a carico  le  nel  proprio   contingente;  c)  risponde   del  rispetto  delle   normative  vigenti  in    materia  di    pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ragazzi  tra   9   e 13  anni  in  possesso  dell’autorizzazione   del  detentore  dell’autorità  parentale  e   le  persone  in    sedia  a   rotelle  possono   esercitare   la pesca  senza  patente,  nel  rispetto  delle   normative  vigenti.  Sono  comunque  tenuti  a   iscrivere  le    catture  nell’apposito  libretto   di statistica  conformemente  all’art.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  per   l’ottenimento  della  patente  Art.  14  11  1  La   patente   annuale  per  la    pesca  dilettantistica  (tipo   D)  può  essere   rilasciata   unicamente  a  coloro  che    hanno  almeno    14  anni  e  che  sono  in  possesso    di  un  attestato    di  competenza  riconosciuto  a   livello  federale   ai    sensi  dell’art.  5a  dell’ordinanza  concernente  la    legge  federale  sulla  pesca  del  24  novembre  1993  (certificato  SaNa  o   equipollente).  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ottenimento  della  patente  di  pesca  con  reti    (tipo  P)  è    soggetto    al  superamento    di  un    esame  organizzato  dall’ASSORETI   e   riconosciuto   dal  Consiglio  di    Stato,  nonché   alle   condizioni  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diniego  della   patente  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rilascio   della   patente  è negato  a   chi:  a)   ha  compiuto  i  18  anni  o   non  è   domiciliato   o dimorante  nel  Cantone,  per  l'esercizio   della  con   reti;  b)   meno  di    14  anni  e non  è   in    possesso   dell’autorizzazione  del  detentore  dell’autorità  parentale,  la    pesca  dilettantistica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  c)  a titolo  cautelativo  (art.  11  cpv.  2   e   4)  o   per   decisione  dell’autorità  competente   (art.  del  diritto  di pescare;  14  d)  con  il   pagamento  di multe   relative   a   contravvenzioni  alla  legislazione  sulla  pesca  o  caccia;  e)  nella  mancata  consegna  della  statistica  del  pescato;  15  f)   ottempera  alle  condizioni  previste  dall’art.   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dalla  L 9.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,   43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   abrogato   dalla   L   8.11.2021;  in    vigore   dal  1.12.2022   - BU  2022,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 8.11.2021;  in    vigore   dal  1.12.2022   -  BU  2022,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   8.11.2021;   in    vigore  dal  1.12.2022  - BU  2022,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   24.11.2003;  in    vigore  dal  1.1.2004  -  BU  2004,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato   dalla  L   8.11.2021;  in  vigore   dal  1.12.2022  - BU  2022,  292;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  modificata  dalla  L 8.11.2021;  in vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Lett.  modificata  dalla  L 9.11.2009;  in vigore   dal  1.1.2010   -  BU  2010,   43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dalla  L 8.11.2021;  in vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  introdotta   dalla  L   8.11.2021;   in vigore  dal  1.12.2022  - BU  2022,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   revoca  la    patente  ottenuta  in contrasto  ai    vincoli  previsti   dal  presente   articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Categorie  di patenti  e   tasse  Art.  16  17  1  Sono  stabiliti  i  seguenti   tipi   di    patenti,  le seguenti  categorie  e   tasse:  a)  di    tipo  P, annuale  per  la    pesca  con  reti  nei  laghi  Verbano  o Ceresio:  -  Categoria   P1,  professionale  1200.  –  -  Categoria   P2,  semiprofessionale  1000.  –  b)  di    tipo  D,  annuale  per  la    pesca  dilettantistica:  –   D1,  per   tutte  le    acque  pubbliche  del  Cantone,  la    pesca  da  qualsiasi  natante  o   dispositivo   analogo  laghi  Verbano  e Ceresio,   eccettuata  la    pesca  del  temolo:  i  domiciliati  e   i  dimoranti  nel  Cantone  170.–  i  domiciliati  e   i  dimoranti  in altri  Cantoni  e   per  gli  svizzeri   all’estero  350.–  gli stranieri  non  domiciliati  e   non  dimoranti   in    Svizzera  600.–  –   D2,  per   la pesca  dalla   riva  dei  laghi   Verbano   e  senza  l’ausilio  di    natanti   o dispositivi   analoghi:  i  domiciliati  e   i  dimoranti  nel  Cantone  nonché  per  i frontalieri   di    un  permesso  valido  di lavoro  in    Ticino  80.–  i  non  domiciliati  e   i non  dimoranti  nel  Cantone  100.–  –   D3,  per   la pesca  del   temolo:  i  domiciliati  e   i  dimoranti  nel  Cantone  100.–  i  domiciliati  e   i  dimoranti  in altri  Cantoni  e   per  gli  svizzeri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180.–  gli stranieri  non  domiciliati  e   non  dimoranti   in    Svizzera  350.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  c)  di    tipo  T,  turistica  per   la    pesca  dilettantistica:  –   T1,  per   tutte  le    acque  pubbliche   del  Cantone,  compresa  la pesca  da  qualsiasi   natante  dispositivo  analogo  sui   laghi  Verbano  e   Ceresio,   eccettuata   la    pesca  del   temolo:  per   la durata   di    2 giorni  60.–  per   la durata   di    7 giorni  120.–  –   T2,   per   la pesca   dalla  riva  dei  laghi   Verbano  e Ceresio   l’ausilio   di    natanti  o   dispositivi   analoghi:  per   la durata   di    2 giorni  30.–  per   la durata   di    7 giorni  50.–  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  richiedenti  con  età   tra   14  e 17   anni  sono  stabilite  le    seguenti  tasse:  –   D1,  indistintamente:  50.–  –   D3,  indistintamente:  20.–  –   T1  per   la durata   di    2 giorni  20.–  per   la durata   di    7 giorni  30.–  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   della   caccia  e della  pesca   può  rilasciare  permessi  di    breve   durata  (1/2  giornata):  -  di fr.  20.--   sui  fiumi,  bacini  idroelettrici   e   laghi  alpini,  per  manifestazioni  didattiche  o  -  di  fr.  10.--  sui  laghi    Verbano  e    Ceresio,  per  manifestazioni  sportive,  didattiche  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   patente  di categoria  D3  può  essere  rilasciata  unicamente  a   coloro   che   hanno  almeno   14   anni  e  che  hanno  staccato  la patente  di    categoria  D1   nel  corso  dello  stesso  anno.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni   detentore  di    patenti  annuali  è   tenuto   al    versamento  di    una  sovrattassa  fissata  dal  Consiglio  di  Stato  a  sostegno  dell’attività  delle  federazioni  o  delle    associazioni  ticinesi  per  l’acquicoltura    e   la  pesca  riconosciute.  Questo  versamento  conferisce    il   diritto  a  essere    affiliato  a  una    delle  società  ticinesi  da  esse  riconosciute,  secondo  le    modalità  fissate   dai  loro  statuti  e   regolamenti.  In alternativa  al  versamento  alle  federazioni  o    alle  associazioni    per    l’acquicoltura    e    la  pesca  riconosciute,  la  sovrattassa  è   devoluta  al Fondo  per  la    fauna   ittica   e   la    pesca.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  del   pescatore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dalla  L   9.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  - BU  2010,  43;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63;  BU   2002,  249;  BU  2004,  42;  BU  2009,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dalla  L 8.11.2021;  in vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dalla  L 8.11.2021;  in vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  detentore  della  patente  deve  averla  con  sé  nell’esercizio  della    pesca  e  deve  documento  di    legittimazione   valido.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali nell’esercizio della  p  esca devono portare con sé unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di  s  orveglianza unitamente a un documento di legittimazione valido.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    patente  e   il   libretto  di  statistica  sono  personali  e   non  trasferibili,  fatta    eccezione    per  quanto  previsto  dall’art.  13a  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  degli  introiti  Art.  18  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sul  ricavo   complessivo  delle   patenti  per  la    pesca  con   reti  (tipo  P)  e   dilettantistica  (tipo  D  e   T)  viene   assegnato:  a)  ai    Comuni,   in base  all’importo   patenti  da  loro  rilasciate;  b)   al    Fondo  per  la    fauna   ittica  e   la    pesca;  c)   al    Cantone  per  le    spese  di    amministrazione   e di    polizia  della   pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    10%  del    ricavo    complessivo    sulle  patenti  turistiche  (tipo  T)  viene  versato  annualmente    alla  Federazione  acquicoltura  e pesca  ticinese  ed  è   a   carico  della  quota   assegnata  al    Cantone  prevista  alla  lett.   c)    del  presente  articolo.  TITOLO   IV  Fondo  per  la    fauna  ittica  e   la    pesca
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinazione
                            Art.  19  1  E'   costituito   un  fondo  denominato  Fondo  per  la  fauna  ittica  e   la  pesca.   Il   Consiglio  di  Stato,  amministratore  del  Fondo,  può   finanziare  o   sussidiare  fino  al massimo  della  spesa:  a)  di    ricostituzione  e protezione  della  fauna  ittica  e   delle  biocenosi  acquatiche   nonché  del  ambiente  naturale;  b)  e manutenzione  di    opere  di incubazione  e   di    allevamento  di    pesci,   se le    stesse  ritenute  necessarie    al  raggiungimento  degli  scopi    prefissati    dalla  legge  federale  sulla  e   dalla   presente  legge;  c)  dei  pesci  e   gamberi   nei  corsi   d'acqua  e nei  laghi;  d)   di    base  necessari  alla   corretta  tutela  e   gestione  delle  specie  ittiche  e dei  loro   biotopi;  e)   svolta   dalle  associazioni   di    pesca  riconosciute  nell'opera  di ripopolamento;  f)  intese  alla  promozione  dello   smercio   e   del  consumo   del  pesce  indigeno  e   alla  cattura  pesce   bianco;  g)  del  pescatore  e  la   divulgazione  delle  conoscenze     scientifiche     acquisite     e  sulla   fauna  ittica  e   sul  suo  ambiente  di    vita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    riservata    la  competenza  del  Gran  Consiglio  secondo  i  disposti    dell’art.    27a  della  legge    sulla  gestione  e   sul  controllo  finanziario   dello  Stato   del  20  gennaio   1986.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  20  Il   Fondo  per  la    fauna  ittica  e   la    pesca  è alimentato   dai  seguenti  finanziamenti:  a)   gettito  delle  tasse  per  le patenti,  secondo  l’art.  18  cpv.  1 lett.   b)  della   presente   legge;  26  b)   sovrattassa,  giusta   l’art.  16  cpv.   5;  27  c)   indennità  e dalle  fatturazioni  di    cui  agli  art.  25  cpv.  2 e   37;  d)   multe  e dai  e)   sussidi  e proventi   vari;  f)   eventuali   devoluzioni  del  Cantone.  TITOLO   V  Protezione  e   valorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Art.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in  vigore  dal  1.12.2022  -   BU  2022,  292;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L   9.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  - BU  2010,  43;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63;  BU   2004,  42;  BU  2009,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  modificata  dalla  L   9.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,  43;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                63.
                            27  Lett.   modificata  dalla   L   8.11.2021;   in  vigore  dal  1.12.2022  - BU  2022,  292;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  delle  specie  Art.  21  Il   Consiglio  di Stato:  a)  misure  minime  per  la    cattura  delle  specie   indigene  in modo  da  garantirne  un'ottimale  naturale;  b)  le  modalità  di  rimessa  in  acqua  di  pesci  e   gamberi  ancora  vitali,    la  cui    cattura  non  è  c)   zone  di    protezione  ittica,  definendone  finalità  e modalità  di gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi,  formazione,  studi  di  base  Art.  22  28  1  Il  Consiglio  di    Stato  provvede  alla   formazione  e   al perfezionamento  dei  guardapesca   e  dei  funzionari   dell’Ufficio   della  caccia  e   della  pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  promuove  gli  studi   di  base  necessari  ad   una   corretta  tutela  e gestione   delle  specie  ittiche  e dei   loro   biotopi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripopolamento
                            Art.  23  Ogni  azione  di ripopolamento  necessita  di un'autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valorizzazione  biotopi  Art.  24  Il   Consiglio  di  Stato  e  i  comuni    valorizzano  la  conservazione  dei  biotopi  acquatici  allo  stato  naturale  e   il   ripristino   di    quelli  degradati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interventi  sui  corpi  d'acqua  Art.  25  1  Ogni  intervento  tecnico  sui   corpi  d'acqua  è soggetto   ad  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  gli  interventi  autorizzati  cagionino  pregiudizi  alla   fauna   ittica,   alla  biocenosi  acquatica,  al  biotopo  o   alla   pesca  e non   si   trovino  i  provvedimenti  atti  ad   evitarli  oppure  gli  stessi  comportino  costi  sproporzionati,  viene  imposto  il pagamento  di    un'indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  ordina  la  sospensione  di  attività  illegali  e  il    ripristino  della  situazione  antecedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catture  eccezionali  Art.  26  Il   Consiglio  di  Stato  può  effettuare    o    autorizzare    operazioni  eccezionali  di  pesca,  se  giustificate  da  scopi  scientifici,  di ripopolamento   o   di    salvaguardia  della  fauna  ittica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  moleste  Art.  27  1  In  determinati   corpi  d'acqua  o   tratti  degli  stessi,  la pratica   di    attività  sportive   può  essere  limitata  qualora  ciò    dovesse  essere  richiesto    dalla    tutela  del  corpo  d'acqua,  delle    sponde    e  delle  comunità  vegetali  e animali,  oppure  di    altri  importanti   interessi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  può   dichiarare  vincolanti  gli accordi   intercorsi  tra   le    diverse  cerchie  interessate.  TITOLO   VI  Associazioni  e   commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Associazioni
                            Art.  28  1  Le  associazioni  ticinesi  per  l'acquicoltura  e per  la    pesca  sono  riconosciute  dal  Consiglio  di  Stato  se  i  loro   scopi  e   i  loro  statuti  si    conciliano   con  la    presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   associazioni  riconosciute  collaborano  nella  gestione  del  patrimonio  ittico  e   della   pesca  nonché  nell'informazione  del  pubblico,  coordinando  la loro  attività  con  il   Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  d’introduzione   alla  pesca  e   attestato  di  competenza  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  29  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  organizza  ogni  anno  dei  corsi  introduttivi  alla  pesca  e   il   relativo  esame    di  abilitazione  per   l’ottenimento  dell’attestato   di    competenza  federale.  Il   Consiglio   di    Stato   può  delegare  a  terzi  l’organizzazione  di    tali   compiti.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ASSORETI  organizza,  una  volta   all’anno  se vi    sono  candidati,  gli  esami  per  l’ottenimento   della  patente  di    tipo   P.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  abrogato   dalla  L   24.11.2003;  in    vigore  dal  1.1.2004  - BU  2004,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Nota  marginale  modificata  dalla   L 8.11.2021;   in    vigore  dal   1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Art.  modificato  dalla  L   24.11.2003;  in    vigore  dal  1.1.2004  -  BU  2004,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato   dalla  L   8.11.2021;  in  vigore   dal  1.12.2022  - BU  2022,  292;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  consultiva   è   nominata  dal  Consiglio  di Stato  per  un   periodo  di    4   anni,  tenendo  conto  di    un'equa  rappresentanza  delle  cerchie  interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  in    particolare:  a)  e   discute   questioni  inerenti  alla  gestione  della  pesca,  del  patrimonio   ittico  e   del  suo  vitale;  b)   eventuali   proposte   di modifica  delle   vigenti  normative.  TITOLO  VII  Disposizioni  varie,  penali   e   rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  coattiva  Art.  31  33  Il  Consiglio    di  Stato  può  imporre    coattivamente  l'esecuzione    di  un  provvedimento  ordinato  ai    sensi  della  presente  legge   entro  un  congruo  termine,   con  la    comminatoria  delle   sanzioni  penali  di    cui  all'art.   292   CP  e dall'adempimento  sostitutivo  a   spese  dell'obbligato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chiunque    intenzionalmente  o  per  negligenza  contravviene  alla  presente  legge    e   alle  relative  norme  di    applicazione  è   punibile   con  una  multa  sino  a fr.  5000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tentativo   e   la    complicità  sono  punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  fatte  salve  le    contravvenzioni  soggette  alla  procedura  della   multa  disciplinare.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Multe  disciplinari:  principio,  competenza  e   procedura  Art.  32a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di    Stato  elenca   le    fattispecie  contravvenzionali  punite   con   multa   disciplinare  e  stabilisce  l’importo  delle   multe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   multe  disciplinari   sono  riscosse  dalla   polizia  della   pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la procedura  si    applica   la    legislazione  federale  in    materia   di    multe  disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  esercitare   la    pesca  Art.  33  Oltre  ai  casi  previsti  dalla  legge  federale  sulla  pesca,    quando  esiste  grave  o   reiterata  trasgressione  agli  art.   5-8   e   17   cpv.   2,    o   in    altri   casi  di grave  violazione  della   presente  legge,  l'autorità  giudicante  può  condannare  il   colpevole   al divieto  di    esercitare  la    pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  e   procedure  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  reati  elencati    all'art.    16  cpv.  1    della    legge  federale  sulla    pesca  sono  perseguiti  e  giudicati  dall'autorità  giudiziaria  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  altri   reati  previsti  dalla   legge  federale  sulla  pesca  e   le    contravvenzioni  di    diritto  cantonale  sono  perseguiti  e  giudicati  dal    Consiglio  di  Stato,    in  applicazione  delle  norme  della  legge  sulle  contravvenzioni.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  danni  Art.  35  1  Chi  contravviene  alle  disposizioni  federali  o   cantonali  è tenuto  a   risarcire  il   danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorità   che   decide   sul   reato   fissa   anche  l'importo  del  risarcimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Confisca
                            Art.  36  1  Senza  riguardo  alla  punibilità  di  una  persona,    l'autorità    competente    può  ordinare  la  confisca  dei    pesci  e  gamberi    illegalmente  catturati  od  uccisi,    imbalsamati,    offerti  in  vendita,  comperati,  trasportati,  importati,  in fase  di importazione   o   transito  come  pure,  indipendentemente  dalla  proprietà,  degli  attrezzi  di    pesca  illegalmente  adoperati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorità   competente  può   ordinare  che  gli oggetti  confiscati  siano  resi  inservibili   o distrutti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  dell’Amministrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                34
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 13.12.2021;  in    vigore   dal  1.3.2022  - BU  2022,  51.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  introdotto  dalla  L   13.12.2021;   in vigore  dal  1.3.2022  - BU  2022,  51.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dalla  L   27.11.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,   19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37  37  Le  prestazioni  dell’Amministrazione  a    tutela  della  fauna    ittica  nella  pianificazione    e  nell’esecuzione  di  interventi  tecnici  vengono  fatturate  ai  committenti,  salvo  in  caso  di  ripristino  di  corsi  d’acqua  a   seguito  di danni  alluvionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  38  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato    è  dato  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  cantonale.  TITOLO  VIII  Disposizioni  finali  e   transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  diretta  Art.  39  Il   Consiglio  di Stato   è autorizzato  ad  emanare  direttamente  le necessarie  disposizioni  in  applicazione  della  legge  federale  sulla  pesca.  Art.  40  ...  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esami  per  patenti  di  categoria  P  Art.  41  39  Gli  attuali  detentori  di patenti  di    tipo  P    sono  esonerati   dall’esame,   fatta  eccezione  per  il  passaggio  dalla  categoria  P2  alla   P1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raggiungimento  del  contingente  Art.  42  Non  sono  rilasciate  nuove  patenti  per  reti  fino  a   quando   non  è   raggiunto  il contingente  fissato  nel   regolamento.  Art.  43  ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  44  La  legge  cantonale  sulla  pesca  del  31    gennaio  1977  e  il    relativo    regolamento    di  applicazione  dell'8  febbraio  1977  sono  abrogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  ed  entrata  in  vigore  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l'esercizio    del  diritto  di  referendum  ed    ottenuta  l'approvazione  dell'autorità  federale  41  in   conformità  con  l'art.  26  cpv.  1   della  legge   federale  sulla  pesca,   la presente  legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria   della  modifica  dell’8   novembre   2021  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abilitazione  alla  pesca  dilettantistica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  pescatori  dilettanti  che  hanno  già  staccato   una  patente  di pesca  annuale  in  Ticino  a   partire  da  quando  avevano  14    anni    e    che  non    sono  ancora    in  possesso  di  un    attestato    di  competenza  riconosciuto  a   livello   federale,  hanno  a   disposizione  i  tre  anni  successivi   all’anno  di    entrata  in vigore  della  presente  modifica  per  conseguire  l’abilitazione  ai sensi  dell’art.  14   cpv.   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Limitatamente    al  periodo  indicato  al  cpv.    1,  la  patente  annuale  per  la  pesca    dilettantistica    può  essere  rilasciata   ai richiedenti  che  possono  provare  di    aver  staccato  una  patente   annuale  in Ticino  da  quando  avevano  14  anni  oppure  di  aver  frequentato  un  corso  di  introduzione  alla    pesca  organizzato  dal  Cantone.  Pubblicata  nel   BU  1996  ,  419.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dalla  L   16.4.2014;  in vigore   dal  1.8.2014  -  BU  2014,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  abrogato  dalla  L 9.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010   -  BU  2010,   43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dalla  L   24.11.2003;  in    vigore  dal  1.1.2004  -  BU  2004,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  abrogato  dalla  L 24.11.2003;  in vigore  dal  1.1.2004  -  BU  2004,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Approvazione  federale:  13  novembre  1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1997  -  BU  1996,  426.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Disposizione  transitoria  introdotta  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,  292.